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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Pesca sportiva in mare

pesca canna sportiva blon
Per la pesca sportiva in mare non è prevista alcuna licenza.

Il pescatore sportivo non subacqueo può catturare giornalmente: pesci, molluschi e crostacei, fino a 5 Kg salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore. Può raccogliere giornalmente fino a 50 ricci in tutti i periodi dell’anno.
Non può catturare giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Durante il periodo estivo la pesca dalle spiaggie frequentate da bagnanti è sottoposta a restrizioni dettate dall'ordinanza balneare.

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti sono:
- coppo o bilancia;
- giacchio o rezzaglio o sparviero;
- lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
- lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- nattelli per la pesca in superficie, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- parangali fissi o derivanti;
- nasse.

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.
Durante l'esercizio della pesca con la fiocina (non subacquea) è consentito l'uso di una lampada.

Durante i periodi di fermo biologico per la piccola pesca costiera l’uso degli attrezzi può essere sottoposto a ulteriori restrizioni. Tali limitazioni possono interessare anche le specie pescabili e vengono specificate nel Decreto assessoriale che istituisce il fermo.

Principali riferimenti normativi
Le taglie minime sono regolate dal Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 10 maggio 1995, n. 412 [file.pdf]e successive integrazioni [file.pdf].
Le leggi quadro che regolano la materia sono la legge 14 Luglio 1965 n. 963 [file.pdf]ed il regolamento di attuazione DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 [file.pdf]