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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Mezzi, periodi e modalità di caccia in Sardegna

Cartello di oasi faunistica
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile.
La tipologia delle armi è stabilita dal calendario venatorio.

Sono preclusi alla caccia:
i giardini, i parchi pubblici e privati, i parchi storici e archeologici e i terreni adibiti ad attività sportive;
i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette, le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e cattura, i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e le foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
le aree dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";
le aie, le corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, i fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri;(in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;)


Distanze minime:
non si può esercitare la caccia nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, a meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
è vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo – pastorale, cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione, cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume.

Trasporto dell’arma:
è vietato all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

Modalità di caccia non consentite:
cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua, cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili, cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h, effettuare la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;

Orari di caccia:
Gli orari consentiti per l'attività venatoria sono stabiliti dal calendario venatorio.

Altri divieti
- detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti;
- prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
- non si possono usare: il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna e disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
- relativamente alle trappole, è vietato vendere e detenere reti da uccellagione, produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

Principali norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia