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IL SISTEMA AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Il vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23)

Misurazioni e verifica del vincolo
Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e il successivo regolamento di attuazione R.D. 1126/1926, hanno come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione del territorio che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23
( art 1 : Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.) .

L’art. 7 del R.D.L. 3267 postula un divieto di effettuare le seguenti attività:
1. trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura;
2. trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

La dottrina giurisprudenziale ritiene che nella previsione dell’art. 7 rientri anche l’attività edificatoria perché anch’essa determina sul terreno vincolato una variazione dell’assetto idrogeologico, eventualmente anche più grave di quello previsto con la pura e semplice trasformazione. Pertanto siccome l’esercizio della potestà autorizzatoria è connessa ad assicurare la stabilità dei terreni sotto il profilo idrogeologico al fine di evitare “denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” a causa di interventi in contrasto con gli artt. 7 - 8 – 9 del R.D.L. 3267/1923, la tutela contemplata nell’art. 7 deve intendersi estesa a tutti gli interventi edificatori in terreni boscati e non, purchè ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico.

Come fare per sapere se un terreno è vincolato:
Per accertarsi che un terreno ricada all’interno delle zone soggette a vincolo idrogeologico ci si deve rivolgere alla più vicina Stazione Forestale, competente territorialmente, dove sarà possibile consultare le carte topografiche riportanti i limiti delle aree vincolate. Le carte possono essere consultate anche presso gli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale (gli indirizzi sono reperibili sull’elenco telefonico alla pagina dedicata alla Regione Autonoma della Sardegna). Anche presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici provinciali dovrebbe essere possibile consultare la cartografia con i terreni vincolati.
Un terreno vincolato ai sensi della 3267/1923 può essere gravato anche da altri vincoli che nel corso degli anni (rammentiamo che il vincolo idrogeologico ha ormai 80 anni) sono stati imposti con norme che si sono succedute e che via via hanno ulteriormente limitato l’uso del territorio: per esempio le zone vincolate idrogeologicamente ubicate lungo le zone costiere (pinete litoranee) sono assoggettate anche a vincoli di tipo paesaggistico – ambientale, vedi PPR, per i quali qualunque intervento su quei terreni deve essere anch’esso preventivamente autorizzato dagli uffici competenti, pertanto ad una pluralità di vincoli che insistono sulla stessa area devono corrispondere una pluralità di autorizzazioni secondo il principio che il rilascio dell’autorizzazione relativo ad un vincolo non esclude che devono essere richieste le autorizzazioni agli altri uffici competenti ( Ufficio Tutela del Paesaggio – Genio Civile – Comuni – Province etc.)
A tal proposito presso le Stazioni Forestali del CFVA, con apposita domanda è possibile richiedere l’accertamento del regime vincolistico che grava sui terreni comunali

Cosa fare se un terreno ricade in zona vincolata:
In un terreno soggetto a vincolo idrogeologico in linea di principio qualunque intervento che presuppone una variazione della destinazione d’uso del suolo deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti . Il R.D.L. 3267/1923 pone in capo al CFVA l’istruttoria del progetto, mentre il provvedimento definitivo (l’autorizzazione) viene rilasciato dagli uffici provinciali a cui sono stati conferiti questi compiti recentissimamente con la L.R. 7/2002.

Come procedere per richiedere l’autorizzazione:
Ai sensi dell’art. 21 del R.D. 1126/1926 la richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredata dalla documentazione indicante il tipo di fondo, i dati catastali, l’indicazione delle pendenze e le soluzioni progettuali da adottare per impedire i danni cui la trasformazione può dare luogo. Il Sindaco fa pubblicare all’Albo Pretorio la domanda di autorizzazione e gli elaborati progettuali allegati per 15 giorni consecutivi e nei successivi otto giorni trasmette la pratica all’Ispettorato Ripartimentale del CFVA ; l’ufficio del CFVA istruisce la pratica effettuando, ove lo ritenga necessario, un sopralluogo nella zona dove si effettuerà l’intervento, dopodiché trasmetterà con le dovute considerazioni (nella istruttoria tecnica si possono adottare misure che contrastano con gli elaborati progettuali presentati o quantomeno si può chiedere al richiedente di modificare alcune soluzioni progettuali sempre rivolte alla tutela del bosco e dei terreni interessati); dal momento della presentazione della domanda al sindaco sino al provvedimento definitivo devono trascorrere non più di 180 giorni salvo che l’ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione non richieda un aggiornamento del progetto presentato.