L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Cosa è l'accesso civicoCon il
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce
l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del
diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto è
diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla
legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel
chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino atti, documenti ed informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Procedura-
Per le modalità di esercizio di questo diritto consulta direttamente la SCHEDA INFORMATIVA sul procedimentoRegistro degli accessiRegistro accessi 2017 [file .pdf]Soggetto con potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta (Art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013)Il potere sostitutivo è attribuito al
Direttore Generale, che provvederà a trasmettere l'istanza di conclusione del procedimento al responsabile dell'accesso civico e contestualmente al cittadino richiedente.
Riferimenti e link utili-
Consulta il decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013Modulistica di riferimentoModulo per l'accesso civico [file .rtf]Modulo per l'accesso civico [file .doc]Modulo per l'accesso civico [file .PDF con campi compilabili]AvvisiAvviso per la trasparenza amministrativa art. 10 D.lgs 33_2013 [file .pdf]