Legge Regionale 1 settembre 1967, n. 19
Norme per la concessione di agevolazioni per l’attuazione di un piano diretto ad incrementare il numero e l’efficienza degli impianti sportivi in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
In particolare il piano prevede:
a) la costruzione, con priorità per i comuni che siano completamente sprovvisti di impianti, l’ampliamento o il miglioramento della agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste e impianti in genere da destinare all’attività sportiva;
b) l’acquisto e il miglioramento delle attrezzature ginnico - sportive.
Art.2
Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
- L 100.000.000 per l’esercizio 1967;
- L 500.000.000 rispettivamente per gli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971;
- L 400.000.000 per l’esercizio 1972;
- L 300.000.000 per l’esercizio 1973;
- L 200.000.000 per l’esercizio 1974;
per un totale complessivo di lire 3.000.000.000.
Il 50 per cento dello stanziamento complessivo è destinato agli interventi di cui al successivo articolo 7.
Art.3
a) lo schema di piano di cui al precedente art. 1, coordinandolo con gli altri provvedimenti in materia;
b) i programmi operativi annuali.
Art.4
1) l’Assessore regionale competente per lo sport, o un suo rappresentante, che lo presiede;
2) un rappresentante rispettivamente degli Assessorati regionali ai lavori pubblici, alle finanze, al turismo, alla pubblica istruzione, agli enti locali e alla rinascita;
3) i delegati provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano;
4) un rappresentante regionale per ciascuno dei centri di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, designato dalle rispettive organizzazioni;
5) tre esperti in materia sportiva;
6) un esperto in medicina sportiva, designato dall’Assessorato regionale all’igiene e sanità su proposta della Federazione medici sportivi;
7) un rappresentante dell’Istituto per il credito sportivo;
8) i Provveditori agli studi delle tre province sarde, o un loro rappresentante.
I componenti del Comitato di cui al comma precedente sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per lo sport e su conforme deliberazione della Giunta medesima.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni, salvo quelli di cui ai numeri 1, 3, 8.
Art.5
Art.6
I contributi di cui al comma precedente non potranno essere superiori:
- all’80 per cento del costo globale dell’opera, ove questo non superi i 30.000.000 di lire;
- al 60 per cento del costo globale dell’opera, ove questo sia compreso fra i 30.000.000 e i 50.000.000 di lire;
- al 40 per cento del costo globale dell’opera, ove questo superi i 50.000.000 di lire.
I suddetti contributi potranno essere concessi anche a copertura degli oneri derivanti ai comuni dalla utilizzazione della legislazione statale operante nei settori e per gli scopi previsti dalla presente legge.
Art.7
Art.8
Per gli interventi di cui all’articolo 7 valgono le norme vigenti per l’esecuzione di opere pubbliche a totale carico dell’Amministrazione regionale.
Art.9
L’approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Art.10
5.000.000.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere accompagnate da un analitico preventivo di spesa.
La liquidazione del contributo concesso ha luogo in unica soluzione ad avvenuta installazione delle attrezzature.
Art.11
Art.12
Art.13
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
- Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, DPR 19 maggio 1949, n. 250) L. 250.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
- Cap. 11138 - Compensi, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi istituiti presso l’Amministrazione regionale (LR 19 maggio 1964, n. 12) L.250.000
Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della presente legge, previste in lire 250.000 annue, fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967 ed a quelli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.14
«Cap. 23901 - Contributi ai comuni e loro consorzi per incrementare il numero e l’efficienza degli impianti sportivi»
A favore del suddetto capitolo 23901 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione: «Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative»
Le spese autorizzate per il finanziamento del piano previsto dalla presente legge fanno carico al capitolo 23901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Agli oneri gravanti a seguito dell’applicazione della presente legge sui bilanci per gli anni finanziari dal 1968 al 1974 si farà fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 1 settembre 1967.
Del Rio