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Legge Regionale 1 marzo 1968, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, concernente: “provvedimenti relativi al Consiglio Regionale della Sardegna”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’ultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, è così modificato:
“Le disposizioni della predetta legge si applicano ai Consiglieri regionali in quanto compatibili con le norme degli articoli seguenti”.


Art.2
L’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, è abrogato e sostituito dai seguenti:
“art. 2 - I dipendenti dello Stato, della Regione e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti Consiglieri regionali, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai professori universitari di ruolo e nel caso in cui i Consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinariato e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinariato.
Art. 2 bis - Ai Consiglieri regionali, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell’articolo precedente e che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute o che in ogni caso continuino a percepire stipendio, paga o retribuzione dalla amministrazione di appartenenza, sarà trattenuta una quota dell’indennità di cui al precedente articolo 1 pari allo stipendio, paga o retribuzione percepiti dall’amministrazione di cui sono dipendenti, al netto di ogni ritenuta erariale e previdenziale.
Art. 2 ter - Con l’indennità di cui al precedente articolo 1 non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.
Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni di inchiesta.
Art. 2 quater - Con l’indennità di cui al precedente articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nel successivo articolo 2 quinquies, non sono cumulabili stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporto di pubblico impiego.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa in base al precedente articolo 2.
Art. 2 quinquies - Ai dipendenti pubblici eletti Consiglieri regionali sarà corrisposto, dal giorno in cui sono collocati in aspettativa ai sensi del precedente articolo 2, e per il periodo di durata dell’aspettativa medesima, un assegno mensile pari alla eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperti nell’amministrazione di appartenenza e quattro decimi dell’indennità di cui al precedente articolo 1, calcolata al netto della imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relativa addizionale e dell’imposta sostitutiva dell’imposta di famiglia nonché del contributo ordinario mensile versato alla Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali”.


Art.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo:
“Assegno ai dipendenti pubblici, eletti Consiglieri regionali, collocati in aspettativa”, con lo stanziamento di lire 30.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.4
Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1º gennaio 1968.

Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 1 marzo 1968.

Del Rio