Legge Regionale 19 aprile 1968, n. 16
Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Ai richiedenti che per le opere di cui all’articolo 2 non usufruiscono dei mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno, può essere concesso, sentita la Commissione di cui all’articolo 4, un contributo fino al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Il contributo viene erogato ad opera ultimata e previo accertamento dell’esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato”.
Art.2
Art.3
Art.4
La predetta somma sarà portata in aumento dello stanziamento del capitolo 26807 dello stesso stato di previsione.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi si farà fronte con la minore spesa conseguente all’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, disposta con il precedente articolo 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 19 aprile 1968.
Del Rio