Legge Regionale 8 maggio 1968, n. 24
Istituzione dell’Ente Minerario Sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
L’Ente è posto sotto le direttive e la vigilanza della Regione autonoma della Sardegna, che le esercita a mezzo dell’Assessorato all’Industria e Commercio.
L’Ente è autorizzato ad assumere iniziative di coordinamento delle attività minerarie in Sardegna, e a proporre all’Amministrazione regionale le misure atte ad assicurarne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale.
Art.2
a) di sviluppo delle conoscenze sulla struttura geologica, geomineraria e giacimentologica della Sardegna e aggiornamento dei dati relativi;
b) di promozione e coordinamento del programma straordinario di ricerca per l’accertamento delle risorse minerarie, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti, ai sensi dell’articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588;
c) di ricerca operativa spettanti alla Regione nei casi previsti dall’articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni;
d) di promozione della coltivazione, trasformazione e collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo a quelle non tradizionalmente sfruttate o che nella attuale struttura non completano in Sardegna il ciclo trasformativo;
e) di promozione della qualificazione professionale delle maestranze addette ai lavori di estrazione e trasformazione dei minerali;
f) di attuazione di un servizio di informazione e documentazione tecnica ed economica sulle attività minerarie.
Art.3
Art.4
Per il conseguimento della detta finalità, l’Ente potrà concorrere sui propri fondi alla dotazione, integrazione e ammodernamento delle attrezzature scientifiche e tecniche degli istituti e centri di cui al precedente comma.
Art.5
Art.6
Art.7
Art.8
Nelle società costituite ai sensi del precedente comma all’Ente dovrà essere riservata una partecipazione non inferiore a un terzo del capitale e comunque tale che, sommata alle partecipazioni della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna o di altri enti pubblici, assicuri al capitale pubblico la metà più una delle azioni.
Alle predette società è assicurata la prelazione nella concessione delle miniere per le quali sia stata accertata l’esistenza delle possibilità di cui al precedente articolo 5.
Art.9
Art.10
L’Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni, anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni, entro il limite del quadruplo del fondo di dotazione.
Per l’emissione delle predette obbligazioni all’Ente sarà concessa la garanzia dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.
Art.11
Il Presidente e i consiglieri sono scelti tra persone aventi specifica competenza tecnica e scientifica nei settori delle attività esplicate dall’Ente; dei consiglieri tre sono scelti su designazione di terne da parte delle tre maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore all’industria e commercio.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente.
Art.12
Il Collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Il Presidente è designato dall’Assessore regionale all’Industria e Commercio d’intesa con l’Assessore regionale alle Finanze; ciascuno dei due predetti Assessori designa altresì un membro effettivo ed uno supplente.
Art.13
Lo Statuto contiene le norme relative alla amministrazione e al funzionamento dell’Ente, nonché ai controlli, alla vigilanza e alla tutela dell’Amministrazione regionale.
Art.14
Il personale è assunto per concorso, esclusi il direttore generale e i direttori dei servizi tecnici, i quali sono assunti con contratto a tempo determinato.
Art.15
La relazione predetta, allegata al bilancio di previsione della Regione, è sottoposta all’approvazione del Consiglio regionale.
Il bilancio consuntivo dell’Ente è trasmesso dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla sua adozione al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione. Si applicano all’Ente, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 1º agosto 1966, n. 5.
Art.16
A favore di ciascuno dei predetti capitoli 26732 e 16720 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.
Le spese per la costituzione del fondo di dotazione e per la concessione del contributo annuo di cui al precedente articolo 10 fanno carico rispettivamente ai predetti capitoli 26732 e 16720 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell’ imposta sui redditi di ricchezza mobile derivante dal suo naturale incremento.
Art.17
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 8 maggio 1968.
Del Rio