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Legge Regionale 8 maggio 1968, n. 25

Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell’Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Alla legge regionale 29 ottobre 1964, numero 24, concernente lo stato giuridico e l’ordinamento gerarchico del personale dipendente dall’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti e alle tabelle organiche allegate.

Art.2
L’art. 5 viene sostituito dal seguente:
“Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda provvede, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle tabelle organiche in relazione alle esigenze del servizio.
I pubblici concorsi sono banditi per la qualifica iniziale di ciascuna carriera.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio di amministrazione medesimo, secondo le norme previste per la assunzione nei ruoli del personale della Amministrazione regionale.
I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.
I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti possono essere coperti con personale dello Stato o della Regione.
Il comando di personale di cui al comma precedente è a titolo temporaneo e verrà a cessare non appena i posti saranno coperti da vincitori dei successivi concorsi.
Tale comando non potrà avere una durata superiore ai cinque anni”.


Art.3
L’art. 6 viene sostituito dal seguente:
“In sede di prima applicazione della presente legge, il direttore tecnico - amministrativo può essere assunto per chiamata diretta da parte del Consiglio di amministrazione dell’Azienda.
Successivamente, il direttore tecnico - amministrativo verrà nominato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, o a scelta tra i direttori di ufficio provinciale di amministrazione aventi il grado di ispettore generale ovvero per pubblico concorso tra tecnici laureati in scienze forestali.
Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda, in caso di indisponibilità del direttore tecnico - amministrativo, può affidare temporaneamente le funzioni di questo ad uno dei direttori di ufficio provinciale di amministrazione.
L’incarico di reggere temporaneamente un ufficio provinciale di amministrazione può essere conferito dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda a funzionario del ruolo tecnico della carriera direttiva di qualifica non inferiore ad Ispettore superiore.
I requisiti specificati al secondo comma del presente articolo sono richiesti per l’ammissione al concorso per la qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico”.


NORMA TRANSITORIA
Art.4
Coloro che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato per almeno 10 anni la loro opera nei lavori comunque gestiti dagli Ispettorati forestali ed uffici amministrazione foreste demaniali della Sardegna, possono essere collocati nella pianta organica dei salariati permanenti dell’azienda fino alla concorrenza dei posti vacanti.
La prestazione deve essere avvenuta con una media annuale non inferiore alle 200 giornate e con un minimo di 150 giornate per anno. Il lavoro prestato dovrà risultare da certificato rilasciato dagli uffici alle cui dipendenze il lavoro è stato compiuto.
La graduatoria degli aspiranti sarà formulata in base al numero complessivo delle giornate di lavoro prestate ed in caso di parità tenendo conto di eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi dello Stato che regolano i pubblici concorsi.
Il collocamento in organico avverrà con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda previa conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo secondo la graduatoria di cui al comma precedente.
Le norme di inquadramento di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale salariato giornaliero dell’Azienda che almeno da un anno prima della entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, sia incaricato dei lavori di manutenzione del parco demaniale della Villa presidenziale, e per il quale sono riservati due posti.


Art.5
Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 4 e 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda per l’anno finanziario 1968, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 8 maggio 1968

Del Rio