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Legge Regionale 12 luglio 1968, n. 34

Contributi per l’istituzione e il funzionamento di uffici tecnici comunali e consortili.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di disporre dell’ufficio tecnico comunale o consortile, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art.2
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi:
1) ai consorzi, la cui popolazione complessiva non sia inferiore ai 5.000 abitanti, costituiti, a sensi delle disposizioni del testo unico 3 marzo 1934, N. 383, e successive modificazioni e integrazioni, tra comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ed il cui fine statutario sia l’istituzione e il funzionamento di un ufficio tecnico consortile;
2) ai comuni singoli con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti che istituiscono l’ufficio tecnico comunale.
Per la determinazione della popolazione si fa riferimento ai dati dell’ultimo censimento demografico.


Art.3
I contributi di cui alla presente legge sono riferiti:
1) alle spese d’impianto per la prima dotazione degli uffici tecnici comunali o consortili, ivi compresa l’attrezzatura specifica e le mappe catastali;
2) alle spese di funzionamento degli uffici tecnici per oneri diretti e riflessi, relativi alla retribuzione base e alle indennità fisse e continuative, sostenute dai comuni e dai consorzi per il trattamento economico del capo dell’ufficio tecnico, assunto con pubblico concorso.
Per le spese d’impianto il contributo è limitato a lire 500.000; per le spese di funzionamento il contributo è stabilito nella misura del 75 per cento in favore degli uffici consortili e del 50 per cento in favore di quelli comunali.


Art.4
L’ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è disposta dall’Assessore regionale agli enti locali, su domanda degli enti interessati corredata dei preventivi di spesa.
Alla liquidazione del contributo sulle spese indicate al n. 2 dell’articolo 3 provvede l’Assessore regionale agli enti locali sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’ente quali risultano alla chiusura dell’esercizio. Per le stesse spese, l’Assessore agli enti locali è autorizzato a concedere, a richiesta delle amministrazioni interessate e subordinatamente alla effettiva attivazione degli uffici tecnici comunali e consortili, anticipazioni in misura non superiore all’80 per cento dell’importo presunto del contributo.
Le anticipazioni costituiscono per il Tesoriere comunale o consortile entrata con destinazione speciale ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297.


Art.5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 11207 con la seguente denominazione: “Contributi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per l’istituzione e il funzionamento di uffici tecnici”.
A favore di detto capitolo sono stornate lire 50.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 11207 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli esercizi futuri, si farà fronte con una quota del maggior gettito della imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 12 luglio 1968.

Del Rio