Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 17
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attività cooperativistica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
1) l’Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato, che la presiede;
2) l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste o un suo delegato;
3) l’Assessore regionale al lavoro o un suo delegato;
4) l’Assessore regionale all’Industria e Commercio o un suo delegato;
5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute”.
Art.3
Art.4
Il controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all’Assessore regionale competente in materia di cooperazione.
In caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di cooperazione, adotta i provvedimenti cautelari per il ricupero e dispone, con proprio decreto, la revoca della sovvenzione o contributo.”
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 6 agosto 1970.
Abis