Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 18
Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per il 1970, gli artigiani aventi diritto all’assegno di cui alla presente legge sono quelli che alla data del 31 dicembre 1969 risultano iscritti da almeno tre mesi negli Albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Non hanno diritto all’assegno di cui al primo comma del presente articolo gli artigiani il cui reddito netto annuo accertato ai fini dell’imposta complementare superi le lire 900.000.
Art.2
Art.3
Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire gli assegni per i minori.
Art.4
Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l’accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico, e per il pagamento degli assegni, che verrà effettuato a semestri posticipati.
Art.5
1) certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
2) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
3) certificato rilasciato dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio oppure duplicato o fotocopia della cartella esattoriale attestanti l’esistenza della condizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 1;
4) dichiarazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio attestante l’esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l’esistenza di familiari a carico.
I documenti di cui ai punti 1) e 4), qualora non presentati unitamente alla domanda, sono richiesti d’ufficio dall’Ente di cui all’articolo 4.
Art.6
Gli aventi diritto all’assegno, il cui reddito accertato ai fini dell’ultimo comma dell’articolo 1 subisca variazioni in aumento tali da superare la misura prevista, dovranno darne immediata comunicazione all’Ente di cui all’articolo 4.
Art.7
Art.8
a) il Presidente della Commissione provinciale per lo artigianato, che la presiede;
b) un funzionario dell’Assessorato regionale al lavoro e previdenza sociale, che funge da segretario;
c) il Presidente della Cassa mutua provinciale per gli artigiani;
d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria;
e) un rappresentante dell’ente al quale verrà affidata l’erogazione degli assegni.
Art.9
Art.10
Art.11
Cap. 15403 - Compensi all’ente pubblico incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni familiari agli artigiani.
Cap. 15412 - Assegno agli artigiani, per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare.
A favore dei suddetti capitoli sono stornate rispettivamente le somme di lire 50.000.000 e di lire 1.800.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.
A favore del capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 1.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 15403 e 15412 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.12
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 6 agosto 1970.
Abis