Legge Regionale 21 maggio 1971, n. 7
Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
a) contributi per affidare a tecnici qualificati e ragionieri la direzione tecnica e amministrativa delle società;
b) contributi nelle spese di gestione;
c) contributi per il funzionamento dell’ufficio commerciale nonché per campagne pubblicitarie;
d) prestiti di esercizio attraverso la creazione di un fondo di rotazione.
Art.2
Art.3
Il tecnico deve essere fornito di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, ed essere qualificato dalla frequenza di un corso di specializzazione.
Art.4
Gli elementi riproduttori di cui al comma precedente debbono avere i requisiti stabiliti dal competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura, che ne autorizza l’importazione, sentito l’Osservatorio fitopatologico per la Sardegna che deve accertare le condizioni fitosanitarie nelle località di produzione.
Art.5
Art.6
Per le predette operazioni di credito agrario valgono le norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge.
Art.7
Art.8
Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti di credito integrati da un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia di cooperazione, da un rappresentante dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste e da un rappresentante dell’Assessorato regionale al bilancio e programmazione.
Art.9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Cap. 26694 bis - Contributi a favore di cooperative ortofrutticole e di consorzi costituiti fra cooperative ortofrutticole nelle spese generali per assegni fissi al personale dirigente;
contributi alle stesse cooperative e agli stessi consorzi per il funzionamento dell’ufficio commerciale per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonché per campagne pubblicitarie.
Cap. 26694 ter - Contributi a favore di cooperative ortofrutticole e di consorzi costituiti fra cooperative ortofrutticole nelle spese di trasporto dei prodotti dal luogo di produzione al luogo di raccolta e confezionamento e contributi nelle spese per l’acquisto di elementi riproduttori dalla penisola e dall’estero.
Cap. 26694 quater - Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione a cooperative ortofrutticole e a consorzi di cooperative ortofrutticole dei prestiti di cui all’articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento:
Cap. 20901 + L. 100.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione:
Cap. 16637 - L. 20.000.000
Cap. 27901 - L. 70.000.000
In aumento:
Cap. 26694 bis + L. 50.000.000
Cap. 26694 ter + L. 40.000.000
Cap. 26694 quarter + L. 100.000.000
Le spese previste per l’applicazione degli articoli 2 e 4, 3 e 5 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 26694 bis, 26694 ter e 26694 quater dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 21 maggio 1971.
Giagu de Martini