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Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 14

Approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ approvata la convenzione allegata alla presente legge con la quale la Regione Autonoma della Sardegna affida, sino alla scadenza dell’esercizio finanziario 1974 alla Banca nazionale del lavoro ed al Banco di Sardegna il proprio Servizio di Tesoreria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Schema della nuova convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna
tra
la Regione autonoma della Sardegna (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata “Regione”) rappresentata da nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale
e
la Banca nazionale del lavoro, filiale di Cagliari (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata “Banca”) rappresentata da
e
il Banco di Sardegna - Istituto di credito di diritto pubblico - (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamato “Banco”) rappresentato da
si conviene e si stipula quanto segue:


Art.1
Scopo e materia della Convenzione
La Regione dichiara di affidare alla Banca ed al Banco, come di fatto affida, il proprio Servizio di Tesoreria nonché la esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente alla Regione medesima, salvo la gestione di somme anticipate dalla Regione alla Banca, al Banco o ad altri Istituti di credito con particolari destinazioni.
Per esigenze di carattere amministrativo - contabile, le riscossioni ed i pagamenti saranno accentrati in un unico conto presso la Banca.


Art.2
Riscossioni
La Regione delega la Banca ed il Banco, nella loro qualità di Tesoriere regionale - e per entrambi la Banca, agli effetti del capoverso del precedente articolo 1 - ad incassare tutte le somme ad essa spettanti che hanno riferimento al bilancio regionale, in base ad ordini di riscossione vistati dalla Regione. E’ demandata alla Banca la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate.
Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1723 Codice Civile.
La Banca ed il Banco, sempre nella loro qualità di Tesoriere regionale, dovranno ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva della Regione e purchè la Regione non abbia espressamente diffidato gli anzidetti Istituti a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore della Regione stessa a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione del titolo del versamento e la clausola “Salvo conferma di accettazione da parte della Regione autonoma della Sardegna”.
A tale riguardo, con riferimento all’ultimo capoverso del citato articolo 1, il Banco trasferirà le somme come sopra incassate alla Banca per l’accredito nel conto unico.
La Banca segnalerà immediatamente alla Regione tutti gli incassi, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione.
Le disponibilità di Tesoreria saranno ripartite tra Banca e Banco, in ragione rispettivamente del 40 per cento alla Banca e del 60 per cento al Banco, secondo le modalità ed i conguagli che saranno convenuti con separati accordi.
Qualora e fintanto che tali disponibilità - al netto delle somme affluite in dipendenza di mutui e/o anticipazioni somministrate dagli Istituti tesorieri in favore della Regione - dovessero assommare a cifra eccedente l’importo delle entrate previste dall’ultimo bilancio approvato, l’Assessore alle finanze, sentita la Giunta regionale, potrà ordinare al Tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso gli Istituti bancari operanti in Sardegna, utilizzando tale eccedenza e tenendo conto dell’attività creditizia sviluppata a sostegno dei vari settori dell’economia regionale.


Art.3
Pagamenti
La Banca ed il Banco, nella loro qualità di Tesoriere regionale, effettueranno i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accreditamento erogabili con ordinativi e buoni, nonchè con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto per le Amministrazioni dello Stato.
I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca dell’esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dalla Regione ed allegati ai titoli stessi.
Qualora la Banca ed il Banco, per determinate località, non siano in grado di provvedere ai pagamenti in loco, saranno utilizzati per i pagamenti medesimi altri tramiti.


Art.4
Firme autorizzate
La Regione deve preventivamente comunicare alla Banca ed al Banco le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse:
- degli estremi delle eventuali delibere degli Organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati;
- delle relative firme originali.


Art.5
Trasmissione dei titoli di pagamento
Tutti i titoli di pagamento, siano essi eseguiti dalla Banca o dal Banco, saranno trasmessi alla Banca per il tramite della Corte dei Conti accompagnati da distinta, in triplice esemplare, uno dei quali servirà per la ricevuta ed un altro sarà inviato al Banco a cura della Banca.
La Banca ed il Banco non daranno corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei conti, ad eccezione di quelli che non si riferiscano a gestione di fondi del bilancio regionale.


Art.6
Limiti di pagamento
I pagamenti saranno contabilizzati dalla Banca - anche per conto del Banco ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo 1, in confronto ai fondi stanziati ai singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni - ed effettuati nei limiti dell’effettiva rimanenza complessiva di cassa della Regione.
Tuttavia la Banca ed il Banco consentiranno alla Regione la facoltà di effettuare pagamenti allo scoperto attraverso la concessione di un fido per cassa - in ragione del 50 per cento ciascun Istituto - da utilizzare per transitorie necessità della Regione e con le modalità e alle condizioni che saranno convenute in separata sede.


Art.7
Bilancio Preventivo
La Banca ed il Banco prenderanno atto del bilancio preventivo della Regione e delle sue eventuali variazioni, con la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione”.

Art.8
Comunicazioni giornaliere
La Banca, anche in nome e per conto del Banco trasmetterà giornalmente alla Regione, con apposito modulo in doppio esemplare, l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, di cui un terzo esemplare sarà altresì rimesso al Banco a corredo delle proprie evidenze.
Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto alla Regione quanto alla Corte dei Conti, inviando a quest’ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti.
Copia della situazione sommaria di cassa verrà trasmessa giornalmente dalla Banca alla Regione e al Banco.


Art.9
Conto riassuntivo e partitario di cassa
La Banca, anche in nome e per conto del Banco, ai sensi del capoverso dell’articolo 1:
- ha l’obbligo di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonchè il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;
- dovrà inoltre tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;
- dovrà infine provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del RD 23 maggio 1924, n. 827.


Art.10
Condizioni per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di Banca
I rapporti del conto corrente di cassa saranno regolati, fatti salvi i vigenti accordi interbancari, alle seguenti condizioni:
a) tasso creditore annuo sulle disponibilità: il più favorevole consentito, tenuto conto dell’andamento del mercato monetario. Gli interessi saranno regolati al 31 dicembre di ogni anno e verranno corrisposti dalla Banca anche per conto del Banco;
b) tassi debitori sugli eventuali scoperti di conto accordati dalla Banca e dal Banco: i minimi previsti dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni;
c) valuta per i versamenti su piazza: il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello del versamento;
d) valuta per i prelevamenti su piazza: in giornata;
e) valuta per gli incassi fuori piazza: posdatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;
f) valuta per i pagamenti fuori piazza: quella stabilita dagli accordi interbancari;
g) giroconto: su giri tra i diversi conti correnti aperti al nome della Regione presso le filiali di Cagliari della Banca e del Banco, valuta compensata.


Art.11
Gestioni speciali - Estensione delle condizioni
Per eventuali gestioni estranee al bilancio la Banca ed il Banco, previa disposizione dell’Assessorato alle finanze, apriranno conti speciali fruttiferi, salvo particolari diverse disposizioni di legge. Restano pertanto immutate le disposizioni di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.
Gli speciali conti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali del conto corrente di cassa del bilancio.
Le condizioni medesime saranno dalla Banca e dal Banco applicate anche ai fondi regionali di rotazione e/o anticipazione, concordando caso per caso compensi e rimborsi commisurati alle prestazioni e ai servizi resi nell’ambito di detti fondi.
Analogamente le anzidette condizioni troveranno applicazione nella gestione di servizi di tesoreria e/o cassa affidati alla Banca e/o al Banco da parte di Enti pubblici regionali, semprechè tali servizi non comportino maggiori prestazioni, costi od oneri.


Art.12
Comunicazioni periodiche alla Regione - Chiusura dei conti - Reclami
La Banca, anche in nome e per conto del Banco ai sensi del capoverso dell’articolo 1:
- invierà alla Regione una copia del conto corrente di tesoreria ad intervalli di tempo non superiori ad un mese;
- trasmetterà, a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno), alla Regione l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitali ed interessi;
- trasmetterà alla Regione il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitali ed interessi qualora il conto medesimo risultasse a tali date debitore per interessi;
- allegherà ad ogni estratto conto da inviare alla Regione l’elenco degli ordinativi ineseguiti.
La Regione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate. La Banca ed il Banco rimangono sollevati da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nella spunta degli estratti conto.
La Regione è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca ed al Banco gli eventuali reclami che gli pervenissero circa lo svolgimento del servizio.


Art.13
Raccordo reciproco della contabilità
La Regione consente che la Banca, anche in nome e per conto del Banco, proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della Regione stessa. Copia del quadro di raccordo sarà inviata alla Regione in piego raccomandato.
La Regione dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca ed il Banco restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che alla Regione possano derivare da eventuali errori in cui possano essere incorsi la Banca ed il Banco nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate e in ogni altra operazione inerente alla esecuzione della presente convenzione.
La Regione riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul “quadro di raccordo”; a tale onere la Regione provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La Regione potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.
All’Assessore alle finanze della Regione è affidata la vigilanza sul Servizio di Tesoreria in analogia a quanto disposto per le Tesorerie dello Stato dal RD 23 maggio 1924, n. 827.


Art.14
Amministrazione titoli e valori in deposito
La Banca ed il Banco si obbligano ad amministrare, alle più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari in vigore ed eventuali successive variazioni:
- i titoli e i valori di proprietà della Regione da essa depositati a custodia;
- i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione provvisoria a favore della Regione; e a non procedere alla restituzione dei titoli e valori stessi senza regolari ordini della Regione. Nel caso di trasformazione di depositi provvisori in definitivi, la Banca ed il Banco si obbligano, su ordine della Regione, ad effettuare il versamento dei depositi stessi alla Cassa depositi e prestiti.


Art.15
Esenzione da deposito cauzionale
La Banca ed il Banco per la loro qualità di Istituti di credito di diritto pubblico, non prestano cauzione, ma rispondono di tutte le somme e di tutti i valori che tengono in consegna per conto della Regione.

Art.16
Compensi - Rimborso delle spese di gestione
La Banca ed il Banco effettueranno il servizio gratuitamente, senza alcun diritto a compensi, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art.17
Interventi speciali di collaborazione e assistenza
La Banca ed il Banco, avuto riguardo alle preminenti finalità pubblicistiche che informano la loro attività creditizia nonchè alla particolare qualità di Tesorieri della Regione, confermano la più attiva collaborazione all’Amministrazione regionale per l’attuazione dei programmi diretti allo sviluppo dell’economia sarda.
A tal fine, la Banca ed il Banco svolgeranno la più attiva azione di intermediazione per il reperimento di mutui da contrarsi dalla Regione per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede delle relative trattative.
Per il perfezionamento di detti mutui, la Banca ed il Banco si impegnano a prestare le garanzie fidejussonarie che venissero eventualmente richieste dagli Istituti finanziatori.
Dette fidejussioni saranno rilasciate, previa autorizzazione dell’Organo di vigilanza, alle migliori condizioni.
Analogamente, la Banca ed il Banco assicureranno la loro assistenza, per prestiti obbligazionari di cui la Regione dovesse decidere l’emissione.
In applicazione di leggi regionali che, in uno all’autorizzazione ad assumere i mutui dianzi accennati, prevedano la facoltà per la Regione di richiedere anticipazioni sui mutui stessi in attesa del loro reperimento o perfezionamento, la Banca ed il Banco, previa, ove occorra, autorizzazione dell’Organo di vigilanza, potranno concedere quelle anticipazione che la Regione abbia a richiedere per importo non superiore all’ammontare di tre annualità di ammortamento del mutuo o dei mutui cui si riferisce la relativa richiesta, comunque per importo globale non superiore al limite massimo di lire 20 miliardi, riferito ad anticipazioni in essere nello stesso tempo.
Le leggi relative all’assunzione dei mutui prevederanno anche i provvedimenti da adottarsi dalla Regione per trasferire lo stanziamento delle somme occorrenti al rimborso delle anticipazioni per il capitale ed interessi, nella eventualità in cui il perfezionamento di detti mutui non avesse luogo nell’esercizio nel quale le anticipazioni stesse sono state concesse.
In caso di mancato perfezionamento dei surriferiti mutui per qualsiasi motivo, le anticipazioni eventualmente concesse a fronte degli stessi saranno rimborsate con gli stessi proventi indicati nella legge regionale di autorizzazione, per il soddisfacimento delle rate di ammortamento dei mutui in questione.
Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto alla Regione sulle giacenze di tesoreria, determinata nella più favorevole misura consentita.
La Banca ed il Banco dovranno accordare facilitazioni creditizie a favore di terzi, a fronte di crediti verso la Regione stessa per lavori, forniture, somministrazioni, contributi, prestiti o mutui risultanti da atti perfetti, fatte salve, in ogni caso le autonome decisioni della Banca e del Banco in ordine alla valutazione dei rischi ed alla tutela delle operazioni.
A tali operazioni sarà applicato il tasso di interesse riconosciuto alla Regione sulle giacenze di tesoreria, maggiorato in misura da concordare annualmente con l’Assessore alle finanze nell’intendimento di assicurare il più favorevole trattamento consentito, in relazione alla specie dei singoli interventi.


Art.18
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata fino alla scadenza dell’esercizio finanziario 1974.
Alla relativa scadenza, qualora il servizio di tesoreria venisse affidato all’Istituto diverso dalla Banca e dal Banco, la Regione si impegna, a far rilevare, a richiesta di questi ultimi, dal Tesoriere subentrante, ogni e qualsiasi esposizione compresi i mutui per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dallo stesso tutti gli obblighi inerenti le prestate garanzie fidejussorie, all’atto del conferimento del Servizio medesimo.
Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del Servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall’esperienza.


Art.19
Disposizioni varie
Per tutto quanto non contemplato dalla presente convenzione, ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per lo Stato in base alle leggi ed ai regolamenti per la contabilità generale dello Stato, alle istruzioni sui servizi del Tesoro ed a particolari istruzioni concernenti la materia.

Art.20
Registrazione della convenzione
La presente convenzione sarà registrata, in quanto consentito, con la tassa prevista per analoghi atti stipulati con lo Stato.
Le relative spese restano, in ogni caso, a carico della Banca e del Banco in ragione della metà ciascuno.


Art.21
Domicilio delle parti
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Regione elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sua sede, la Banca presso la sua filiale di Cagliari ed il Banco presso la sua sede legale in Cagliari.

Art.22
Condizioni di efficacia della convenzione
La presente convenzione, mentre è immediatamente vincolante per la Banca e per il Banco, lo sarà per la Regione soltanto per effetto della sua approvazione con legge regionale.
Nel frattempo, il Servizio di Tesoreria regionale continuerà ad essere disciplinato dalla convenzione 23 marzo 1964 approvata con legge regionale il 28 ottobre 1964, n. 20.


Art.23
Approvazione specifica di particolari clausole
La presente convenzione, stipulata in quattro esemplari, viene letta dalle parti e sottoscritta.


Data a Cagliari, addì 25 giugno 1973

Giagu de Martini