Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 14
Approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
tra
la Regione autonoma della Sardegna (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata “Regione”) rappresentata da nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale
e
la Banca nazionale del lavoro, filiale di Cagliari (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata “Banca”) rappresentata da
e
il Banco di Sardegna - Istituto di credito di diritto pubblico - (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamato “Banco”) rappresentato da
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Scopo e materia della Convenzione
Per esigenze di carattere amministrativo - contabile, le riscossioni ed i pagamenti saranno accentrati in un unico conto presso la Banca.
Art.2
Riscossioni
Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1723 Codice Civile.
La Banca ed il Banco, sempre nella loro qualità di Tesoriere regionale, dovranno ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva della Regione e purchè la Regione non abbia espressamente diffidato gli anzidetti Istituti a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore della Regione stessa a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione del titolo del versamento e la clausola “Salvo conferma di accettazione da parte della Regione autonoma della Sardegna”.
A tale riguardo, con riferimento all’ultimo capoverso del citato articolo 1, il Banco trasferirà le somme come sopra incassate alla Banca per l’accredito nel conto unico.
La Banca segnalerà immediatamente alla Regione tutti gli incassi, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione.
Le disponibilità di Tesoreria saranno ripartite tra Banca e Banco, in ragione rispettivamente del 40 per cento alla Banca e del 60 per cento al Banco, secondo le modalità ed i conguagli che saranno convenuti con separati accordi.
Qualora e fintanto che tali disponibilità - al netto delle somme affluite in dipendenza di mutui e/o anticipazioni somministrate dagli Istituti tesorieri in favore della Regione - dovessero assommare a cifra eccedente l’importo delle entrate previste dall’ultimo bilancio approvato, l’Assessore alle finanze, sentita la Giunta regionale, potrà ordinare al Tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso gli Istituti bancari operanti in Sardegna, utilizzando tale eccedenza e tenendo conto dell’attività creditizia sviluppata a sostegno dei vari settori dell’economia regionale.
Art.3
Pagamenti
I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca dell’esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dalla Regione ed allegati ai titoli stessi.
Qualora la Banca ed il Banco, per determinate località, non siano in grado di provvedere ai pagamenti in loco, saranno utilizzati per i pagamenti medesimi altri tramiti.
Art.4
Firme autorizzate
- degli estremi delle eventuali delibere degli Organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati;
- delle relative firme originali.
Art.5
Trasmissione dei titoli di pagamento
La Banca ed il Banco non daranno corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei conti, ad eccezione di quelli che non si riferiscano a gestione di fondi del bilancio regionale.
Art.6
Limiti di pagamento
Tuttavia la Banca ed il Banco consentiranno alla Regione la facoltà di effettuare pagamenti allo scoperto attraverso la concessione di un fido per cassa - in ragione del 50 per cento ciascun Istituto - da utilizzare per transitorie necessità della Regione e con le modalità e alle condizioni che saranno convenute in separata sede.
Art.7
Bilancio Preventivo
Art.8
Comunicazioni giornaliere
Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto alla Regione quanto alla Corte dei Conti, inviando a quest’ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti.
Copia della situazione sommaria di cassa verrà trasmessa giornalmente dalla Banca alla Regione e al Banco.
Art.9
Conto riassuntivo e partitario di cassa
- ha l’obbligo di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonchè il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;
- dovrà inoltre tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;
- dovrà infine provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del RD 23 maggio 1924, n. 827.
Art.10
Condizioni per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di Banca
a) tasso creditore annuo sulle disponibilità: il più favorevole consentito, tenuto conto dell’andamento del mercato monetario. Gli interessi saranno regolati al 31 dicembre di ogni anno e verranno corrisposti dalla Banca anche per conto del Banco;
b) tassi debitori sugli eventuali scoperti di conto accordati dalla Banca e dal Banco: i minimi previsti dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni;
c) valuta per i versamenti su piazza: il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello del versamento;
d) valuta per i prelevamenti su piazza: in giornata;
e) valuta per gli incassi fuori piazza: posdatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;
f) valuta per i pagamenti fuori piazza: quella stabilita dagli accordi interbancari;
g) giroconto: su giri tra i diversi conti correnti aperti al nome della Regione presso le filiali di Cagliari della Banca e del Banco, valuta compensata.
Art.11
Gestioni speciali - Estensione delle condizioni
Gli speciali conti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali del conto corrente di cassa del bilancio.
Le condizioni medesime saranno dalla Banca e dal Banco applicate anche ai fondi regionali di rotazione e/o anticipazione, concordando caso per caso compensi e rimborsi commisurati alle prestazioni e ai servizi resi nell’ambito di detti fondi.
Analogamente le anzidette condizioni troveranno applicazione nella gestione di servizi di tesoreria e/o cassa affidati alla Banca e/o al Banco da parte di Enti pubblici regionali, semprechè tali servizi non comportino maggiori prestazioni, costi od oneri.
Art.12
Comunicazioni periodiche alla Regione - Chiusura dei conti - Reclami
- invierà alla Regione una copia del conto corrente di tesoreria ad intervalli di tempo non superiori ad un mese;
- trasmetterà, a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno), alla Regione l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitali ed interessi;
- trasmetterà alla Regione il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitali ed interessi qualora il conto medesimo risultasse a tali date debitore per interessi;
- allegherà ad ogni estratto conto da inviare alla Regione l’elenco degli ordinativi ineseguiti.
La Regione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate. La Banca ed il Banco rimangono sollevati da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nella spunta degli estratti conto.
La Regione è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca ed al Banco gli eventuali reclami che gli pervenissero circa lo svolgimento del servizio.
Art.13
Raccordo reciproco della contabilità
La Regione dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca ed il Banco restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che alla Regione possano derivare da eventuali errori in cui possano essere incorsi la Banca ed il Banco nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate e in ogni altra operazione inerente alla esecuzione della presente convenzione.
La Regione riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul “quadro di raccordo”; a tale onere la Regione provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La Regione potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.
All’Assessore alle finanze della Regione è affidata la vigilanza sul Servizio di Tesoreria in analogia a quanto disposto per le Tesorerie dello Stato dal RD 23 maggio 1924, n. 827.
Art.14
Amministrazione titoli e valori in deposito
- i titoli e i valori di proprietà della Regione da essa depositati a custodia;
- i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione provvisoria a favore della Regione; e a non procedere alla restituzione dei titoli e valori stessi senza regolari ordini della Regione. Nel caso di trasformazione di depositi provvisori in definitivi, la Banca ed il Banco si obbligano, su ordine della Regione, ad effettuare il versamento dei depositi stessi alla Cassa depositi e prestiti.
Art.15
Esenzione da deposito cauzionale
Art.16
Compensi - Rimborso delle spese di gestione
Art.17
Interventi speciali di collaborazione e assistenza
A tal fine, la Banca ed il Banco svolgeranno la più attiva azione di intermediazione per il reperimento di mutui da contrarsi dalla Regione per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede delle relative trattative.
Per il perfezionamento di detti mutui, la Banca ed il Banco si impegnano a prestare le garanzie fidejussonarie che venissero eventualmente richieste dagli Istituti finanziatori.
Dette fidejussioni saranno rilasciate, previa autorizzazione dell’Organo di vigilanza, alle migliori condizioni.
Analogamente, la Banca ed il Banco assicureranno la loro assistenza, per prestiti obbligazionari di cui la Regione dovesse decidere l’emissione.
In applicazione di leggi regionali che, in uno all’autorizzazione ad assumere i mutui dianzi accennati, prevedano la facoltà per la Regione di richiedere anticipazioni sui mutui stessi in attesa del loro reperimento o perfezionamento, la Banca ed il Banco, previa, ove occorra, autorizzazione dell’Organo di vigilanza, potranno concedere quelle anticipazione che la Regione abbia a richiedere per importo non superiore all’ammontare di tre annualità di ammortamento del mutuo o dei mutui cui si riferisce la relativa richiesta, comunque per importo globale non superiore al limite massimo di lire 20 miliardi, riferito ad anticipazioni in essere nello stesso tempo.
Le leggi relative all’assunzione dei mutui prevederanno anche i provvedimenti da adottarsi dalla Regione per trasferire lo stanziamento delle somme occorrenti al rimborso delle anticipazioni per il capitale ed interessi, nella eventualità in cui il perfezionamento di detti mutui non avesse luogo nell’esercizio nel quale le anticipazioni stesse sono state concesse.
In caso di mancato perfezionamento dei surriferiti mutui per qualsiasi motivo, le anticipazioni eventualmente concesse a fronte degli stessi saranno rimborsate con gli stessi proventi indicati nella legge regionale di autorizzazione, per il soddisfacimento delle rate di ammortamento dei mutui in questione.
Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto alla Regione sulle giacenze di tesoreria, determinata nella più favorevole misura consentita.
La Banca ed il Banco dovranno accordare facilitazioni creditizie a favore di terzi, a fronte di crediti verso la Regione stessa per lavori, forniture, somministrazioni, contributi, prestiti o mutui risultanti da atti perfetti, fatte salve, in ogni caso le autonome decisioni della Banca e del Banco in ordine alla valutazione dei rischi ed alla tutela delle operazioni.
A tali operazioni sarà applicato il tasso di interesse riconosciuto alla Regione sulle giacenze di tesoreria, maggiorato in misura da concordare annualmente con l’Assessore alle finanze nell’intendimento di assicurare il più favorevole trattamento consentito, in relazione alla specie dei singoli interventi.
Art.18
Durata della convenzione
Alla relativa scadenza, qualora il servizio di tesoreria venisse affidato all’Istituto diverso dalla Banca e dal Banco, la Regione si impegna, a far rilevare, a richiesta di questi ultimi, dal Tesoriere subentrante, ogni e qualsiasi esposizione compresi i mutui per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dallo stesso tutti gli obblighi inerenti le prestate garanzie fidejussorie, all’atto del conferimento del Servizio medesimo.
Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del Servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall’esperienza.
Art.19
Disposizioni varie
Art.20
Registrazione della convenzione
Le relative spese restano, in ogni caso, a carico della Banca e del Banco in ragione della metà ciascuno.
Art.21
Domicilio delle parti
Art.22
Condizioni di efficacia della convenzione
Nel frattempo, il Servizio di Tesoreria regionale continuerà ad essere disciplinato dalla convenzione 23 marzo 1964 approvata con legge regionale il 28 ottobre 1964, n. 20.
Art.23
Approvazione specifica di particolari clausole
Data a Cagliari, addì 25 giugno 1973
Giagu de Martini