Legge Regionale 3 giugno 1974, n. 10
Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro-loco.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
A favore del capitolo 16810 è stornata la somma di L. 400.000.000 dal capitolo 17904 relativo a “Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative”.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16810 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974
Del Rio