Esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato in materia di istruzione artigiana e professionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Le funzioni amministrative delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale sono esercitate tramite il fondo per l’addestramento e la qualificazione dei lavoratori di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.
Le norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna dovranno essere emanate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.Art.2
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Lavoro di concerto con l’assessore al bilancio, è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione della presente legge.Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1976.
Del Rio