Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall’articolo 1 della legge 1º marzo 1964, n. 62, è modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con l’articolo 1 della legge 1º marzo 1964, n. 62, e successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è prorogato di dieci anni per i fondi assegnati dallo Stato alla Regione in applicazione di apposite norme legislative.Art.2
Nell’ambito delle finalità generali per le quali sono stati assegnati dallo Stato i fondi di cui all’articolo precedente, la Regione è autorizzata a modificarne la destinazione attribuendo con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore competente per materia di concerto con l’Assessore al bilancio e su conforme deliberazione della Giunta, i fondi in parola, compresi quelli eventualmente disponibili sul conto dei residui, ai capitoli del proprio bilancio perchè vengano spesi con le modalità previste dalle norme legislative nazionali o regionali.Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 12 marzo 1976.
Del Rio