Legge Regionale 2 febbraio 1978, n. 1
Modifiche integrative alla legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, recante “Norme sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri nonché sul finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera erogata tramite gli enti medesimi”.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
“Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, determinata, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 e 18, del programma di cui al precedente articolo 20 e del progetto di bilancio di cui al precedente articolo 22, la somma globale attribuita a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese di parte corrente elencate al precedente articolo 10 e delle spese per investimenti di cui ai punti 1) e 2), lettera a), del precedente articolo 19”.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 febbraio 1978.
Soddu