Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 31
Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico - sociale regionale e modifiche della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
a) l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
b) l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 13 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
Art.4
In caso di accertata irregolarità sull’impiego di dette somme o nell’adempimento degli obblighi assunti, l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.
Art.5
Art.6
Capitolo 10028 - Contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico - sociale della Regione( Tit. 1, Sez. 5, Cat. 05).
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 150.000.000 dal capitolo 03016 (rispettivamente nell’elenco n. 4 allegato al bilancio per lire 50.000.000 dalla lettera c), per lire 50.000.000 dalla lettera f) e per lire 50.000.000 dalla lettera u), nonché la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 03017 (rispettivamente nell’elenco n. 4 allegato al bilancio per lire 50.000.000 dalla lettera g) e per lire 50.000.000 dalla lettera 1) dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10028 dello stato di previsione dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione del bilancio della Regione per l’anno 1978 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 aprile 1978.
Soddu