Legge Regionale 15 gennaio 1980, n. 1
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Agli stessi fini e per un eguale periodo di tempo permangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e riferite al solo anno finanziario 1979.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1979.
Art.2
Negli impegni di spesa i suddetti Enti regionali non potranno superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo dei rispettivi stati di previsione dei bilanci per l’anno 1979.
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1980.
Ghinami