Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 15 gennaio 1980, n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 29 febbraio 1980, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1979 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Agli stessi fini e per un eguale periodo di tempo permangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e riferite al solo anno finanziario 1979.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1979.


Art.2
In corrispondenza con quanto previsto nel precedente articolo 1 gli Enti regionali di cui alla legge regionale 1 agosto 1966, n. 5, sono altresì autorizzati ad esercitare provvisoriamente, comunque non oltre il 29 febbraio 1980, i bilanci di previsione secondo gli stati di previsione dei rispettivi bilanci per l’anno 1979.
Negli impegni di spesa i suddetti Enti regionali non potranno superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo dei rispettivi stati di previsione dei bilanci per l’anno 1979.


Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1980.

Ghinami