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Legge Regionale 25 gennaio 1980, n. 2

Soppressione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(Programmazione degli interventi)
Art.1
La Regione predispone programmi tecnico - finanziari triennali per la tutela e la difesa dell’ambiente e per la lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante.
In particolare il programma indica:
a) gli interventi da eseguire in ciascun anno del triennio;
b) i periodi nei quali effettuare la lotta;
c) i sistemi e le tecniche di lotta più idonei a rispettare l’equilibrio ambientale;
d) la quantificazione della manodopera ed il corrispondente contratto collettivo di lavoro da applicare;
e) i mezzi ed i materiali necessari;
f) i finanziamenti occorrenti ripartiti per stanziamenti annuali;
g) i criteri per la verifica dei risultati.


Art.2
Ai fini della predisposizione dei programmi triennali di cui all’articolo 1, entro il 31 ottobre dell’anno precedente ciascun triennio, gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane formulano all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente le proposte di intervento nei rispettivi ambiti territoriali, sulla base delle richieste dei Comuni e delle indicazioni degli enti specializzati nel settore.
I programmi triennali sono proposti dall’Assessore della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio e con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro – pastorale ed approvati con decreto dell’Assessore della difesa dello ambiente, previa conforme delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Con le procedure di cui al precedente comma sono approvate le variazioni ai programmi.


Art.3
Sulla base dei programmi tecnico - finanziari regionali gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane predispongono ed attuano programmi operativi triennali che, su proposta della Giunta esecutiva, vengono approvati con deliberazione consiliare.
Il programma operativo può, nel corso del triennio, essere aggiornato o modificato con la stessa procedura di cui al primo comma.
Copia del programma operativo e delle eventuali modifiche o aggiornamenti del medesimo deve essere trasmessa per conoscenza, a cura del Presidente dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente entro 10 giorni dalla approvazione.


Art.4
Alla fine di ciascun triennio gli Organismi comprensoriali o le comunità montane devono presentare all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente un dettagliato rapporto sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art.5
In caso di particolari situazioni o per eventi a carattere epidemico che richiedano un intervento immediato ed uniforme, su iniziativa dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con gli Assessorati direttamente interessati per materia, la Giunta regionale dispone il finanziamento di interventi straordinari affidandone l’esecuzione agli Organismi comprensoriali o alle Comunità montane interessati.

Capo II
(Strutture regionali di lotta)
Art.6
Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si provvederà all’articolazione dello organizzazione amministrativa necessaria per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
Tali articolazioni dovranno inoltre provvedere:
- alla raccolta e all’elaborazione dei dati sui corpi idrici ai fini dell’esercizio delle competenze regionali previste dalle leggi statali e regionali in materia;
- alle attività connesse al recupero delle acque ed alla loro riqualificazione ai fini della pesca;
- alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati necessari per la predisposizione ed emanazione di una legge regionale per la tutela del suolo;
- alla prevenzione e cura delle malattie delle piante.

Per l’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è autorizzata l’esecuzione di spese in economia, tramite funzionario delegato, quando il loro importo non sia superiore a lire 2.400.000. Si applicano per la gestione di tali fondi le disposizioni vigenti in materia di economato regionale.


Art.7
Per lo svolgimento dei compiti di controllo e coordinamento dell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 1, e per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 6 nell’ambito territoriale comprensoriale, è istituito in ogni Comune sede di Organismo comprensoriale o di Comunità montana laddove questa sostituisca il suddetto Organismo, un apposito nucleo tecnico costituito da un assistente, da un coadiutore e da un addetto appartenenti alle fasce funzionali indicate all’articolo 17 della presente legge.
L’attività dei nuclei tecnici si svolge secondo le direttive generali dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, in collegamento con i servizi periferici dello Assessorato stesso e con quelli dell’Assessorato all’igiene e sanità.
Il personale indicato al primo comma è distaccato presso gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane, laddove queste sostituiscano i predetti organismi che se ne avvalgono per l’attuazione dei programmi e per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.


Art.8
I programmi possono prevedere l’assegnazione temporanea, secondo criteri di priorità, agli Organismi comprensoriali o alle Comunità montane, delle macchine disponibili, degli attrezzi e dei materiali occorrenti, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di lotta e per l’utilizzazione esclusiva negli interventi operativi previsti nella presente legge.
Per tali fini l’Assessorato regionale della difesa dello ambiente utilizza e gestisce l’officina, le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso al Centro regionale antimalarico ed antinsetti.


Art.9
Per l’espletamento dei compiti di ricerca di cui al precedente articolo 6, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente opera, utilizzando attrezzature ed apparecchiature di laboratorio già in uso al Centro regionale antimalarico ed antinsetti, avvalendosi di personale di ruolo dell’Amministrazione regionale ed in collaborazione con uffici ed enti pubblici che svolgono attività nei singoli settori, nonchè con aziende regionali.

Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è, inoltre, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali o con Istituti universitari e di ricerca.


Capo III
(Procedure della spesa)
Art.10
Alle spese per l’attuazione degli interventi da finanziare a norma dei precedenti articoli 1 e 5 si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate dalla presente legge per i distinti trienni, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali.
Su tali conti correnti bancari, da intestare alla Regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti fino alla concorrenza massima delle assegnazioni di fondi formalmente disposte in loro favore in applicazione della presente legge, nei limiti di importo della causale giuridica cui i pagamenti stessi si riferiscono.
Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana.
Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio vengono disposte con decreti dello Assessore regionale della difesa dell’ambiente, presso gli Istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, rispettivamente dopo l’entrata in vigore della presente legge per il triennio 1981- 1983 e di quella di approvazione del bilancio regionale relativo al primo anno di ciascun successivo triennio. Con gli stessi decreti si provvederà altresì all’impegno pluriennale di spesa degli interi stanziamenti previsti a carico degli anni finanziari relativi al competente triennio per l’attuazione degli interventi.
I versamenti su detti conti delle competenti annualità di cui al successivo articolo 20 sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei bilanci regionali.
I pagamenti a carico dei conti non potranno globalmente eccedere le disponibilità dei conti stessi.
Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti bancari di cui al presente articolo.


Art.11
Gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane destinatari dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a rendere all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell’anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione, sui moduli appositamente predisposti dall’Amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

Art.12
L’importo degli interessi attivi maturati, alla fine di ogni anno del triennio considerato, sui conti correnti bancari di cui all’articolo 10, è portato in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa previsti per l’attuazione della presente legge, a seconda delle esigenze e con le procedure previste dall’articolo 2 per le variazioni ai singoli programmi.

Capo IV
(Norme per il personale, finali e transitorie)
Art.13
Il personale salariato necessario per l’esecuzione degli interventi previsti dai programmi di cui alla presente legge è assunto dagli Organismi comprensoriali o dalle Comunità montane, o in subordine da altro ente pubblico, entro i limiti indicati nei rispettivi programmi di intervento, tramite gli uffici di collocamento del Comune interessato oppure, ove il personale iscritto nelle liste di collocamento non risulti in possesso delle qualifiche richieste, degli altri Comuni del Comprensorio.
Prioritariamente verranno assunti gli iscritti nelle liste di collocamento forniti della qualifica di disinfestatore fito - sanitario, purchè non fruenti di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.
Il medesimo personale è assunto con contratto di diritto privato, con il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro ed è considerato giornaliero anche se il periodo di servizio supera il termine massimo previsto dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
A nessun titolo tale personale potrà prestare servizio negli uffici centrali o periferici dell’Amministrazione regionale.


Art.14
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, distinti per fasce funzionali, per la copertura dei posti previsti dal successivo articolo 18.
Ai concorsi predetti sono ammessi coloro che, oltre i requisiti generali previsti per l’ammissione agli impieghi regionali, posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’ulteriore requisito di anzianità di servizio reso presso il Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.R.A.A.I.) per un periodo, anche non continuativo, di almeno ventiquattro mesi nell’ultimo quinquennio.
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55; inoltre, per l’accesso ai posti delle fasce funzionali IV, III e II, ferma restando la specializzazione o qualificazione professionali richieste in via ordinaria, il titolo di studio prescritto è quello della scuola dell’obbligo, riferita all’epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano a coloro che fruiscano di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.
Le qualifiche tecniche della sesta fascia funzionale previste dall’articolo 17 e tutti i posti eventuali disponibili dopo l’espletamento dei suddetti concorsi saranno ricoperti mediante pubblico concorso, secondo la normativa di cui all’articolo 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.15
Per l’espletamento dei concorsi di cui ai primi quattro commi dell’articolo precedente, le materie di esame, il criterio per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.
I concorsi avverranno mediante colloqui diretti ad accertare la conoscenza teorico - pratica posseduta dal candidato relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento alla qualifica cui il candidato aspira.


Art.16
Il servizio, anche non continuativo, prestato presso il Centro regionale antimalarico ed antinsetti, anteriormente all’inquadramento in ruolo previsto dalla presente legge, è valutato agli effetti della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento per due terzi e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni.

Art.17
La tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata come segue:
1) VI Fascia funzionale
Qualifiche
Esperto entomologo Titolo di studio: Diploma di laurea
Esperto tossicologo Titolo di studio: Diploma di laurea
Esperto biochimico Titolo di studio: Diploma di laurea
Esperto genetista: Titolo di studio: Diploma di laurea
2) V Fascia funzionale
Qualifiche
Assistente nucleo difesa ambiente: Titolo di studio: Diploma di istruzione media superiore
3) IV Fascia funzionale
Qualifiche
Operaio specializzato: tornitore, stagnino - lattoniere, verniciatore, lamierista, conduttore di draga,
Titolo di studio: Licenza scuola media inferiore con specializzazione professionale
4) III Fascia funzionale
Qualifiche
coadiutore nucleo difesa ambiente,
Titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale
5) II Fascia funzionale
Qualifiche
addetto nucleo difesa ambiente,
Titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore


Art.18
Alla tabella B, allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento dei posti delle singole fasce funzionali:
VI fascia posti 5
V fascia posti 30
IV fascia posti 12
III fascia posti 25
II fascia posti 30


Art.19
La legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, è abrogata a far data dal 1º gennaio 1980.
Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per l’anno 1980 sono prorogati gli effetti della predetta legge per quanto riguarda le procedure, le strutture e i mezzi.
L’Amministrazione regionale procederà agli adempimenti di prima applicazione della presente legge entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.


Art.20
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in annue lire 2.500.000.000, si fa fronte nell’anno 1980 ed in quelli successivi mediante il risparmio di una pari somma conseguente all’abrogazione della legge regionale indicata nel precedente articolo 19.

Art.21
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 gennaio 1980.

Ghinami