Legge Regionale 25 gennaio 1980, n. 2
Soppressione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Capo I
(Programmazione degli interventi)
Art.1
In particolare il programma indica:
a) gli interventi da eseguire in ciascun anno del triennio;
b) i periodi nei quali effettuare la lotta;
c) i sistemi e le tecniche di lotta più idonei a rispettare l’equilibrio ambientale;
d) la quantificazione della manodopera ed il corrispondente contratto collettivo di lavoro da applicare;
e) i mezzi ed i materiali necessari;
f) i finanziamenti occorrenti ripartiti per stanziamenti annuali;
g) i criteri per la verifica dei risultati.
Art.2
I programmi triennali sono proposti dall’Assessore della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio e con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro – pastorale ed approvati con decreto dell’Assessore della difesa dello ambiente, previa conforme delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Con le procedure di cui al precedente comma sono approvate le variazioni ai programmi.
Art.3
Il programma operativo può, nel corso del triennio, essere aggiornato o modificato con la stessa procedura di cui al primo comma.
Copia del programma operativo e delle eventuali modifiche o aggiornamenti del medesimo deve essere trasmessa per conoscenza, a cura del Presidente dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente entro 10 giorni dalla approvazione.
Art.4
Art.5
Capo II
(Strutture regionali di lotta)
Art.6
Tali articolazioni dovranno inoltre provvedere:
- alla raccolta e all’elaborazione dei dati sui corpi idrici ai fini dell’esercizio delle competenze regionali previste dalle leggi statali e regionali in materia;
- alle attività connesse al recupero delle acque ed alla loro riqualificazione ai fini della pesca;
- alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati necessari per la predisposizione ed emanazione di una legge regionale per la tutela del suolo;
- alla prevenzione e cura delle malattie delle piante.
Per l’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è autorizzata l’esecuzione di spese in economia, tramite funzionario delegato, quando il loro importo non sia superiore a lire 2.400.000. Si applicano per la gestione di tali fondi le disposizioni vigenti in materia di economato regionale.
Art.7
L’attività dei nuclei tecnici si svolge secondo le direttive generali dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, in collegamento con i servizi periferici dello Assessorato stesso e con quelli dell’Assessorato all’igiene e sanità.
Il personale indicato al primo comma è distaccato presso gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane, laddove queste sostituiscano i predetti organismi che se ne avvalgono per l’attuazione dei programmi e per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.
Art.8
Per tali fini l’Assessorato regionale della difesa dello ambiente utilizza e gestisce l’officina, le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso al Centro regionale antimalarico ed antinsetti.
Art.9
Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è, inoltre, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali o con Istituti universitari e di ricerca.
Capo III
(Procedure della spesa)
Art.10
Su tali conti correnti bancari, da intestare alla Regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti fino alla concorrenza massima delle assegnazioni di fondi formalmente disposte in loro favore in applicazione della presente legge, nei limiti di importo della causale giuridica cui i pagamenti stessi si riferiscono.
Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell’Organismo comprensoriale o della Comunità montana.
Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio vengono disposte con decreti dello Assessore regionale della difesa dell’ambiente, presso gli Istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, rispettivamente dopo l’entrata in vigore della presente legge per il triennio 1981- 1983 e di quella di approvazione del bilancio regionale relativo al primo anno di ciascun successivo triennio. Con gli stessi decreti si provvederà altresì all’impegno pluriennale di spesa degli interi stanziamenti previsti a carico degli anni finanziari relativi al competente triennio per l’attuazione degli interventi.
I versamenti su detti conti delle competenti annualità di cui al successivo articolo 20 sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei bilanci regionali.
I pagamenti a carico dei conti non potranno globalmente eccedere le disponibilità dei conti stessi.
Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti bancari di cui al presente articolo.
Art.11
Art.12
Capo IV
(Norme per il personale, finali e transitorie)
Art.13
Prioritariamente verranno assunti gli iscritti nelle liste di collocamento forniti della qualifica di disinfestatore fito - sanitario, purchè non fruenti di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.
Il medesimo personale è assunto con contratto di diritto privato, con il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro ed è considerato giornaliero anche se il periodo di servizio supera il termine massimo previsto dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
A nessun titolo tale personale potrà prestare servizio negli uffici centrali o periferici dell’Amministrazione regionale.
Art.14
Ai concorsi predetti sono ammessi coloro che, oltre i requisiti generali previsti per l’ammissione agli impieghi regionali, posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’ulteriore requisito di anzianità di servizio reso presso il Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.R.A.A.I.) per un periodo, anche non continuativo, di almeno ventiquattro mesi nell’ultimo quinquennio.
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55; inoltre, per l’accesso ai posti delle fasce funzionali IV, III e II, ferma restando la specializzazione o qualificazione professionali richieste in via ordinaria, il titolo di studio prescritto è quello della scuola dell’obbligo, riferita all’epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano a coloro che fruiscano di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.
Le qualifiche tecniche della sesta fascia funzionale previste dall’articolo 17 e tutti i posti eventuali disponibili dopo l’espletamento dei suddetti concorsi saranno ricoperti mediante pubblico concorso, secondo la normativa di cui all’articolo 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art.15
I concorsi avverranno mediante colloqui diretti ad accertare la conoscenza teorico - pratica posseduta dal candidato relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento alla qualifica cui il candidato aspira.
Art.16
Art.17
1) VI Fascia funzionale
Qualifiche
Esperto entomologo Titolo di studio: Diploma di laurea
Esperto tossicologo Titolo di studio: Diploma di laurea
Esperto biochimico Titolo di studio: Diploma di laurea
Esperto genetista: Titolo di studio: Diploma di laurea
2) V Fascia funzionale
Qualifiche
Assistente nucleo difesa ambiente: Titolo di studio: Diploma di istruzione media superiore
3) IV Fascia funzionale
Qualifiche
Operaio specializzato: tornitore, stagnino - lattoniere, verniciatore, lamierista, conduttore di draga,
Titolo di studio: Licenza scuola media inferiore con specializzazione professionale
4) III Fascia funzionale
Qualifiche
coadiutore nucleo difesa ambiente,
Titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale
5) II Fascia funzionale
Qualifiche
addetto nucleo difesa ambiente,
Titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore
Art.18
VI fascia posti 5
V fascia posti 30
IV fascia posti 12
III fascia posti 25
II fascia posti 30
Art.19
Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per l’anno 1980 sono prorogati gli effetti della predetta legge per quanto riguarda le procedure, le strutture e i mezzi.
L’Amministrazione regionale procederà agli adempimenti di prima applicazione della presente legge entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art.20
Art.21
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 gennaio 1980.
Ghinami