Legge Regionale 21 agosto 1980, n. 25
Norme per l’applicazione nella Regione Sarda dell’articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n.192 - Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Ai benefici di cui al precedente comma sono ammesse le cooperative della pesca, gli enti e le imprese individuali e collettive di molluschicoltura.
Le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico hanno la precedenza sugli altri soggetti.
Art.2
Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma precedente gli Uffici dei Medici provinciali dovranno apporre, sui progetti predisposti dagli interessati, apposito visto tecnico sanitario, entro 30 giorni dalla data di presentazione.
L’erogazione dei contributi è disposta con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art.3
La misura del contributo di cui al comma precedente è elevata fino al 75 per cento della spesa qualora si tratti di cooperative della spesa e di enti pubblici.
I contributi di cui alla presente legge saranno accordati solo dietro presentazione di istanze corredate di progetti completi di relazione e di preventivi di spesa opportunamente documentati e potranno essere somministrati in unica soluzione o in base allo stato di avanzamento dei lavori.
L’erogazione a saldo dei contributi non potrà avvenire comunque se non previa attestazione, che dovrà essere rilasciata o negata dagli Uffici dei Medici provinciali competenti entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta, della rispondenza degli impianti di stabulazione ai requisiti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192.
Art.4
In caso di concorso con eventuali finanziamenti a tasso agevolato concessi da Istituti di credito all’uopo autorizzati, la misura dei contributi dovrà essere determinata in modo che, sommata all’ammontare del finanziamento, non sia superato l’importo occorrente per l’attuazione dell’iniziativa.
Art.5
Art.6
Le assegnazioni derivanti dalla legge indicata nel precedente comma ed i corrispondenti oneri saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa dei bilanci annuali della Regione.
Art.7
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Capitolo 21317 - Quota, assegnata alla Regione dal Ministero della Sanità, degli stanziamenti autorizzati per l’erogazione di contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192)
pm.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05078 - (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 15) (Ogg. om. 05.07) - Contributi alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura per la progettazione, la costruzione, l’ampliamento e l’adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192 e art. 1 della presente legge).
pm.
Art.8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 21 agosto 1980.
Ghinami