Legge Regionale 23 gennaio 1981, n. 4
Disposizioni varie per la gestione del bilancio della Regione relativo all’anno finanziario 1980.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Abrogazione articoli legge di bilancio 1980
Art.2
Fondo sanitario nazionale
Art.3
Revisione prezzi opere pubbliche
I trasferimenti, delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03024 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 dello stato di previsione dell’assessorato dei lavori pubblici, 12172 e 12176 dello stato di previsione dell’assessorato all’igiene e sanità sono disposti dall’assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti.
Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dell’assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferiti alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1º gennaio 1980 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.
Art.4
Fondi «Casmez» ex articolo 7, legge n. 183 del 1976
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 07018 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato del turismo, artigianato e commercio del citato bilancio si provvede in applicazione della norma prevista dall’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.
Art.5
Funzioni amministrative ex ONMI
Per l’anno 1980, le somme di cui al precedente comma, verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti, relativi agli anni 1978 e 1979 e risultanti da delibere consiliari vistate dal competente Comitato di controllo, delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province della Sardegna che svolgono attività della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per gli anni 1978 e 1979.
Art.6
Abrogazione disposizioni legge regionale n. 49 del 1980
Art.7
Progetto di promozione dei comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario
Comparto vitivinicolo:
- lire 1.000.000.000 per il completamento ed il potenziamento della distilleria sociale DICOVISA;
- lire 1.000.000.000 per il finanziamento, nelle zone di influenza delle cantine sociali di Badesi, Tempio, Bosa, Flussio, Villasalto, Mamoiada, Bonarcado e Ardauli, di vigneti promozionali tendenti ad incrementare la produzione vitivinicola;
- lire 300.000.000 per l’organizzazione dei consorzi regionali;
- lire 500.000.000 per l’attività di studio di ricerca e di sperimentazione.
Comparto ortofrutticolo:
- lire 675.000.000 per il finanziamento di opere di trasformazione fondiaria ed agraria, mediante la concessione di contributi nella misura prevista dall’articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Comparto lattiero - caseario:
- lire 100.000.000 per l’attività di ricerca e di sperimentazione.
Per l’integrazione del progetto di cui al primo comma è autorizzato:
a) l'impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel capitolo 06234 del bilancio per l'anno finanziario 1980, per la concessione di contributi diretti al completamento ed all’ammodernamento delle centrali ortofrutticole;
b) l’impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel capitolo 06238 del bilancio per l’anno finanziario 1980, e pari a lire 825.000.000, per i seguenti interventi:
- lire 80.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione delle cantine sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto vitivinicolo;
- lire 575.000.000 per il risanamento delle passività contratte dalle centrali ortofrutticole e dalle altre società indicate nel comparto ortofrutticolo;
- lire 170.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione dei caseifici sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto lattiero -
caseario.
La denominazione del capitolo 06238 è così modificata:
«Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Oneri relativi al risanamento delle passività contratte dagli organismi cooperativi e consortili previsti dal progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario (art.7, lett. e), legge 2 maggio 1976, n. 183); (art. 12 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e art. 3 della presente legge)».
Art.8
Fondo tutela livelli occupativi
Art.9
Consorzi zone industriali
Art.10
Piano zone interne Ufficio commercializzazione
Art.11
rattamento di quiescenza del personale dell’ETFAS
Art.12
Contributi Istituti professionali di Stato
Art.13
Consulta femminile regionale
Art.14
Studi, pubblicazioni e problemi sull’autonomia speciale
Art.15
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Art.16
Comitati faunistici
Per lo stesso anno l’assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a disporre, per il funzionamento dei Comitati comunali e comprensoriali faunistici, aperture di credito a favore dei Presidenti degli Organismi comprensoriali; sulle stesse aperture di credito, che gravano sullo stanziamento disposto per il funzionamento del Comitato regionale faunistico, i funzionari delegati possono emettere ordinativi di pagamento su conforme deliberazione dei Comitati comprensoriali faunistici, costituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.
Art.17
Fondo regionale di garanzia fidejussoria per interventi di forestazione
A tal fine è costituito, presso un Istituto abilitato all'esercizio del credito agrario il «fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici», avente una dotazione iniziale di lire 400.000.000.
L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a stipulare col predetto Istituto apposita convenzione per regolare le modalità di gestione del fondo.
Art.18
Assegnazioni di fondi agli Organismi comprensoriali e alle Comunità montane
I finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l’attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, sono parimenti trasferiti alle Comunità medesime con mandati diretti, sulla base della ripartizione di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, anche nelle more dell’approntamento dei piani suindicati.
I finanziamenti previsti da norme regionali in favore degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, sono posti a disposizione degli Organismi e delle Comunità medesimi:
a) mediante mandati diretti, ove attengano a funzioni loro attribuite o trasferite;
b) con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ove attengano a funzioni delegate.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’occupazione giovanile.
Art.19
Contributi per gli uffici tecnici comunali
a) per spese relative ad anni finanziari anteriori a quello cui viene imputato il contributo nel bilancio della Regione;
b) per spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate in eccedenza all’importo delle relative concessioni od in mancanza di queste ultime.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai provvedimenti emanati e registrati nelle scritture della Ragioneria regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge, ancora ineseguiti a tale data.
Nell’anno 1981 è consentita esclusivamente la concessione di contributi relativi a spese sostenute dai Comuni e dai Consorzi di Comuni nell’anno 1980.
La legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, è abrogata con effetto dal 1º gennaio 1982.
Art.20
ARST - Contributi per l’acquisto di autobus
Il contributo complessivo non può superare comunque l’ammontare della spesa risultante dagli atti di compravendita.
Alla copertura della spesa si provvede con la somma assegnata alla Regione ai sensi del decreto legge 1º febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n.91, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384.
Art.21
Piano autobus ex articolo 17 decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493
Art.22
Bilanci degli enti regionali
Art.23
Consorzio regionale sanitario
Art.24
Acquedotto costa sud - occidentale
Lo stesso stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in un' unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Art.25
Programma straordinario opere pubbliche
Art.26
Fondo revisione prezzi e perizie supplettive opere pubbliche
I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge.
Art.27
Fondo regionale sviluppo zootecnia
La gestione e l’utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono regolarmentate da apposita convenzione.
La dotazione del Fondo è stabilita in lire 3.900.000.000.
Art.28
Copertura finanziaria
Art.29
Efficacia norme della presente legge
Art.30
Termine assunzione impegni
Art.31
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Rais