Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
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Legge Regionale 23 gennaio 1981, n. 4

Disposizioni varie per la gestione del bilancio della Regione relativo all’anno finanziario 1980.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Abrogazione articoli legge di bilancio 1980
Gli articoli 29, 44, 47 e 50 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, sono abrogati.

Art.2
Fondo sanitario nazionale
Le disposizioni di cui all’articolo 8, secondo comma, della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, sono estese ai fondi concernenti l’attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Servizio sanitario nazionale).

Art.3
Revisione prezzi opere pubbliche
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03024 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1980 è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n.492.
I trasferimenti, delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03024 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 dello stato di previsione dell’assessorato dei lavori pubblici, 12172 e 12176 dello stato di previsione dell’assessorato all’igiene e sanità sono disposti dall’assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti.
Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dell’assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferiti alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1º gennaio 1980 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.


Art.4
Fondi «Casmez» ex articolo 7, legge n. 183 del 1976
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 08025 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio regionale per l’anno 1980 si provvede in applicazione delle norme vigenti nella Regione relativa all’esecuzione diretta o mediante concessione delle varie categorie di opere incluse nei programmi di cui all'articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183.
All’erogazione delle somme iscritte al capitolo 07018 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato del turismo, artigianato e commercio del citato bilancio si provvede in applicazione della norma prevista dall’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.


Art.5
Funzioni amministrative ex ONMI
L’Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’assegnazione alle Province e ai Comuni, che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975 n. 698.
Per l’anno 1980, le somme di cui al precedente comma, verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti, relativi agli anni 1978 e 1979 e risultanti da delibere consiliari vistate dal competente Comitato di controllo, delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province della Sardegna che svolgono attività della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per gli anni 1978 e 1979.


Art.6
Abrogazione disposizioni legge regionale n. 49 del 1980
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, sono abrogati.

Art.7
Progetto di promozione dei comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero - caseario
Per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario, previsto dal programma di intervento per gli anni 1976- 1978 sono autorizzate, nell’anno 1980 e nel rispetto delle determinazioni stabilite dal progetto medesimo, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
Comparto vitivinicolo:
- lire 1.000.000.000 per il completamento ed il potenziamento della distilleria sociale DICOVISA;
- lire 1.000.000.000 per il finanziamento, nelle zone di influenza delle cantine sociali di Badesi, Tempio, Bosa, Flussio, Villasalto, Mamoiada, Bonarcado e Ardauli, di vigneti promozionali tendenti ad incrementare la produzione vitivinicola;
- lire 300.000.000 per l’organizzazione dei consorzi regionali;
- lire 500.000.000 per l’attività di studio di ricerca e di sperimentazione.
Comparto ortofrutticolo:
- lire 675.000.000 per il finanziamento di opere di trasformazione fondiaria ed agraria, mediante la concessione di contributi nella misura prevista dall’articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Comparto lattiero - caseario:
- lire 100.000.000 per l’attività di ricerca e di sperimentazione.
Per l’integrazione del progetto di cui al primo comma è autorizzato:
a) l'impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel capitolo 06234 del bilancio per l'anno finanziario 1980, per la concessione di contributi diretti al completamento ed all’ammodernamento delle centrali ortofrutticole;
b) l’impiego dei residui di stanziamento, disponibili nel capitolo 06238 del bilancio per l’anno finanziario 1980, e pari a lire 825.000.000, per i seguenti interventi:
- lire 80.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione delle cantine sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto vitivinicolo;
- lire 575.000.000 per il risanamento delle passività contratte dalle centrali ortofrutticole e dalle altre società indicate nel comparto ortofrutticolo;
- lire 170.000.000 per il risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione dei caseifici sociali, a favore delle cooperative individuate nel comparto lattiero -
caseario.
La denominazione del capitolo 06238 è così modificata:
«Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Oneri relativi al risanamento delle passività contratte dagli organismi cooperativi e consortili previsti dal progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario (art.7, lett. e), legge 2 maggio 1976, n. 183); (art. 12 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e art. 3 della presente legge)».


Art.8
Fondo tutela livelli occupativi
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per l’anno finanziario 1980 è determinata in lire 15.000.000.000.

Art.9
Consorzi zone industriali
Il fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, è incrementato, per l’anno 1980, di lire 500.000.000.

Art.10
Piano zone interne Ufficio commercializzazione
La somma di lire 500.000.000 iscritta al capitolo 06285 del bilancio regionale 1980 è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P- 1.06 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale - approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 - e sarà utilizzata per le attività previste dal paragrafo 6.5 del piano medesimo.

Art.11
rattamento di quiescenza del personale dell’ETFAS
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale dell’EFTAS è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, a decorrere dal 22 luglio 1979.

Art.12
Contributi Istituti professionali di Stato
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 1980, un contributo complessivo di lire 300 milioni agli Istituti professionali di Stato funzionanti in Sardegna, al fine di sanare le passività pregresse non altrimenti finanziabili e al fine del riattamento delle strutture necessarie al funzionamento di tali Istituti, sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.


Art.13
Consulta femminile regionale
Il contributo da concedere alla Consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l’anno 1980, a lire 30.000.000.

Art.14
Studi, pubblicazioni e problemi sull’autonomia speciale
Per il completamento del programma di interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1978, n. 56, è autorizzata, in conto del capitolo 01024 dello Stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980, la spesa di L. 62.000.000.

Art.15
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 – ultimo comma - della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’isola sono realizzati, anche per l’anno 1980, con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa legge.

Art.16
Comitati faunistici
Nell’anno 1980 le spese per il funzionamento del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso.
Per lo stesso anno l’assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a disporre, per il funzionamento dei Comitati comunali e comprensoriali faunistici, aperture di credito a favore dei Presidenti degli Organismi comprensoriali; sulle stesse aperture di credito, che gravano sullo stanziamento disposto per il funzionamento del Comitato regionale faunistico, i funzionari delegati possono emettere ordinativi di pagamento su conforme deliberazione dei Comitati comprensoriali faunistici, costituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.


Art.17
Fondo regionale di garanzia fidejussoria per interventi di forestazione
I mutui, i prestiti, le anticipazioni concessi dagli Istituti di credito a favore di Comunità montane, Comuni, o altri enti e aziende pubbliche per la realizzazione di interventi di forestazione contemplati da leggi regionali, statali o comunitarie sono assistiti dalla garanzia fidejussoria regionale.
A tal fine è costituito, presso un Istituto abilitato all'esercizio del credito agrario il «fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici», avente una dotazione iniziale di lire 400.000.000.
L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale è autorizzato a stipulare col predetto Istituto apposita convenzione per regolare le modalità di gestione del fondo.


Art.18
Assegnazioni di fondi agli Organismi comprensoriali e alle Comunità montane
Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa dell’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per il 1980 e dei bilanci successivi per il funzionamento degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono trasferite agli Organismi e Comunità medesime con mandati diretti.
I finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l’attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, sono parimenti trasferiti alle Comunità medesime con mandati diretti, sulla base della ripartizione di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, anche nelle more dell’approntamento dei piani suindicati.
I finanziamenti previsti da norme regionali in favore degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, sono posti a disposizione degli Organismi e delle Comunità medesimi:
a) mediante mandati diretti, ove attengano a funzioni loro attribuite o trasferite;
b) con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ove attengano a funzioni delegate.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’occupazione giovanile.


Art.19
Contributi per gli uffici tecnici comunali
I contributi di cui alla legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, possono essere concessi, in deroga a quanto disposto dalla legge stessa, anche:
a) per spese relative ad anni finanziari anteriori a quello cui viene imputato il contributo nel bilancio della Regione;
b) per spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate in eccedenza all’importo delle relative concessioni od in mancanza di queste ultime.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai provvedimenti emanati e registrati nelle scritture della Ragioneria regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge, ancora ineseguiti a tale data.
Nell’anno 1981 è consentita esclusivamente la concessione di contributi relativi a spese sostenute dai Comuni e dai Consorzi di Comuni nell’anno 1980.
La legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, è abrogata con effetto dal 1º gennaio 1982.


Art.20
ARST - Contributi per l’acquisto di autobus
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’azienda regionale sarda trasporti (ARST), in aggiunta alle somme previste dalla legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, la somma di lire 1.552.000.000 quale contributo nella spesa sostenuta nell’anno 1979 per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone.
Il contributo complessivo non può superare comunque l’ammontare della spesa risultante dagli atti di compravendita.
Alla copertura della spesa si provvede con la somma assegnata alla Regione ai sensi del decreto legge 1º febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n.91, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384.


Art.21
Piano autobus ex articolo 17 decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493
Nell’articolo 6, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, l’espressione «Per gli anni 1978 e 1979» è sostituita con la seguente: «Per gli anni successivi al 1977».

Art.22
Bilanci degli enti regionali
Nelle more dell’approvazione della legge concernente la disciplina del bilancio e della contabilità della Regione, le disposizioni della legge regionale 1º agosto 1966, n. 5, relative all’approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi degli enti regionali, sono da intendere nel senso che il Consiglio regionale approva gli atti citati con propria deliberazione non legislativa.

Art.23
Consorzio regionale sanitario
Lo stanziamento di lire 460.000.000, disponibile sul capitolo 12161 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato all’igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980, è erogato al Consorzio regionale sanitario, quanto a lire 130.000.000, per la regolazione di passività pregresse e, quanto a lire 330.000.000 per somme non più dovute dallo Stato a seguito del trasferimento di competenze in materia di igiene e sanità pubbliche.

Art.24
Acquedotto costa sud - occidentale
Lo stanziamento di lire 540.000.000, iscritto con l’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, al capitolo 08027, è destinato al completamento dei lavori di costruzione dell’acquedotto sulla costa sud - occidentale della Sardegna (1º lotto).
Lo stesso stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in un' unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.


Art.25
Programma straordinario opere pubbliche
Lo stanziamento di lire 1.657.000.000, iscritto al capitolo 08052 con l’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, è destinato al finanziamento del programma straordinario di opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48- 113 del 20 dicembre 1979, su conformi pareri resi dal Comitato regionale per la programmazione e dalla Commissione lavori pubblici del Consiglio regionale nelle rispettive date dal 9 agosto e 21 novembre 1979.

Art.26
Fondo revisione prezzi e perizie supplettive opere pubbliche
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03028 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1980 è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere di competenza dell’assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie supplettive strettamente indispensabili ai fini dell'esecuzione delle opere inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (capitolo 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (capitolo 08048) ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (capitolo 08016).
I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge.


Art.27
Fondo regionale sviluppo zootecnia
E' autorizzata la costituzione, presso il Banco di Sardegna, di un «Fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia», per la concessione dei prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni e integrazioni.
La gestione e l’utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono regolarmentate da apposita convenzione.
La dotazione del Fondo è stabilita in lire 3.900.000.000.


Art.28
Copertura finanziaria
Alle nuove o maggiori spese previste dai precedenti articoli - gravanti esclusivamente sul bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 - si fa fronte, per gli importi rispettivamente indicati dalle norme stesse, con le disponibilità conseguenti alle variazioni di bilancio disposte in conto dei competenti capitoli di spesa dalla legge regionale 4 settembre 1980, n. 49, e che con la presente legge si confermano, o con le disponibilità esistenti cui la medesima fa riferimento.

Art.29
Efficacia norme della presente legge
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 hanno effetto dal 1º gennaio 1980; quelle di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 hanno effetto dal 23 settembre 1980.

Art.30
Termine assunzione impegni
Sugli stanziamenti concernenti l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art.31
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Rais