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Legge Regionale 3 febbraio 1981, n. 5

Interventi per l’agricoltura e la forestazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate le seguenti spese per gli investimenti appresso indicati:
lire 50.000.000: per la concessione di un contributo al Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna per le attività istituzionali;
lire 528.000.000: per la concessione di contributi per l’impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, per la trasformazione industriale, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni;
lire 187.000.000: per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
lire 500.000.000: per l’elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
lire 1.400.000.000: per la concessione di contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
lire 1.620.000.000: per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
lire 2.000.000.000: per la concessione di premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
lire 500.000.000: per la concessione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli destinati all’ortofrutticoltura ed alla maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 6 della presente legge;
lire 1.489.000.000: per la concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori, di contributi, fino all' 80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto di prodotti agricoli e zootecnici.
Per la concessione dei presenti contributi si applicano le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47;
lire 5.438.000.000: per l’esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38;
lire 2.100.000.000: per l’incremento del Piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 1 dicembre 1973, n. 39, perchè venga utilizzato per le attività previste dal titolo di spesa P- 1.01.
L’articolo 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è soppresso.


Art.2
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Capitolo 21314 - Quota assegnata alla Regione per l’attuazione degli interventi pubblici nei settori della piscicoltura e della forestazione (artt. 8, 10 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984) L.1.099.000.000
In aumento:
Capitolo 21326 - Saldo di accertamenti della quota assegnata alla Regione per l’attuazione degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell’utilizzazione dei terreni collinari e montani (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L.18.927.000.000
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In diminuzione:
Capitolo 05025 - Spese per l’esecuzione di interventi di forestazione (art. 10, legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 1.099.000.000
06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In diminuzione:
Capitolo 06150 - Spese per promuovere l’incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell’acquisizione di beni e nell’esecuzione di opere di natura immobiliare (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 luglio 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367) L. 185.000.000
In aumento:
Capitolo 06011 - Spese per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, finanziate a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281( LR 15 marzo 1976, n. 14, e legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 17, LR 10- 3- 1979, n. 38). L. 2.800.000.000
Capitolo 06021 - (Nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - sett. 10( ogg. om. 06.01) - Contributo per le attività del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (artt. 14 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) L. 50.000.000
Capitolo 06052 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - sett. 10 (ogg. om. 06.02) - Contributi per l’impianto di peschi, susini e peri a varietà precoce, da industria (artt. 9 e 17, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge). L. 528.000.000
Capitolo 06086 - Contributi per la costruzione di acquedotti rurali (artt. 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) L. 187.000.000
Capitolo 06087 - Contributi per l’elettrificazione agricola (artt. 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) L. 500.000.000
Capitolo 06088 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 (ogg. om. 06.04) - Contributi per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali (artt. 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente L.). L. 1.400.000.000
Capitolo 06163 - Contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e art. 8 della L. 27 dicembre 1977, n. 984) L. 1.620.000.000
Capitolo 06167 - Premi per il miglioramento del patrimonio zootecnico (artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) L. 2.000.000.000
Capitolo 06182 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 (ogg. om. 06.08) - Contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l’ortofrutticoltura e la maiscoltura - (artt. 8, 9 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e artt. 1 e 6 della presente legge) L. 500.000.000
Capitolo 06222 - (Nuova istituzione) Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10( ogg. om. 06.09) - Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori, per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 1 della presente legge) L. 1.489.000.000
Capitolo 06245 - Spese per la manutenzione e l’esercizio di lotti di opere di bonifica di cui non sia stato dichiarato il compimento e di canali di bonifica dei quali sia stato dichiarato il compimento (artt. 17, commi I e II, RD 13 febbraio 1933, n. 215, legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 500.000.000
Capitolo 06249 - Spese per l’esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica (art. 22, legge 2 giugno 1961, n. 454, e artt. 11 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 20 della LR 10 maggio 1979, n. 38, e art. 1 della presente legge) L. 5.438.000.000
Capitolo 06285 - Somme da versarsi al Fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, a titolo di concorso della Regione (art. 20 della LR 30 settembre 1971, n. 25) L. 2.100.000.000


Art.3
A valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 1.165.000.000 per le attività del fondo di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici previsto dal paragrafo 6.5 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; a tale fine il titolo di spesa P- 1.06 dello stesso Piano è incrementato di un pari importo.
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Capitolo 03047 - Fondo da ripartire per gli interventi previsti a favore dell’agricoltura dall’art. 1 della L. 1- 7- 1977, n. 403 L. 1.165.000.000
06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento:
Capitolo 06285 - Somme da versarsi al fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, a titolo di concorso della Regione (art. 20, LR 20- 9- 1971, n. 25). L. 1.165.000.000


Art.4
Una quota, pari a L. 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare il titolo di spesa P- 1.06 dello stesso Piano e sarà utilizzata per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo 6.6 le cui provvidenze sono estese alle attività promozionali a favore di tutti i prodotti agricoli.

Art.5
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell’anno 1980, con proprie disponibilità ed in conto dell’assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di lire 5.000.000.000 per la concessione all’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - di un contributo di funzionamento di pari importo, in aggiunta a quello previsto nel capitolo 06280 del bilancio della Regione per l’anno 1980.
La somma anticipata sarà recuperata nel corso dell’anno 1980 o in quello successivo e sarà destinata al finanziamento dei seguenti interventi:
- lavori di sistemazione idraulico – forestale (cap. 05017) L. 3.000.000.000
- credito alberghiero e turistico (cap. 07017) L. 2.000.000.000
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 5.000.000.000
mediante utilizzazione, per un pari importo, della riserva indicata alla lettera o) - Enti regionali - di cui all’elenco n. 4 allegato al bilancio regionale per l’anno 1980.
06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento:
Capitolo 06282 (Nuova istituzione) Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10
Anticipazione all’ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, di somme dovute dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 L. 5.000.000.000


Art.6
Per l’assunzione degli impegni e l’ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, modificato dall’ultimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, l’assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale può autorizzare nei limiti delle disponibilità esistenti sui relativi capitoli del proprio stato di previsione del bilancio per l’anno 1980 e dei bilanci per gli anni successivi - competenza e residui - aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura esclusivamente utilizzabili mediante l’emissione d' ordinativi intestati ai beneficiari.
Ciascuna apertura di credito non può superare il limite di lire 200.000.000.


Art.7
La misura del contributo che l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1961, n. 14, è elevata fino all' 80 per cento della spesa.
Tra le opere di manutenzione, di cui al comma precedente, possono comprendersi i lavori derivanti dalla depolverizzazione del piano viabile e dalla costruzione e ricostruzione di tombini stradali per lo scarico delle acque.


Art.8
L’Amministrazione regionale previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative o per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
La misura dell’anticipazione è pari al 50 per cento del contributo per le cooperative agricole e gli enti pubblici e di un terzo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale.
La provvidenza di cui sopra potrà anche applicarsi alle cooperative e agli imprenditori già titolari di provvedimenti contributivi.


Art.9
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Alle spese di cui ai capitoli 06021 e 06245 si applicano, per l’anno finanziario 1980, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il secondo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


Art.10
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire i terreni a destinazione non agricola di proprietà della Società bonifiche sarde S.p.A, per una spesa non superiore a lire 5.115.000.000 di cui lire 2.925.000.000 a carico del bilancio regionale per l’anno 1980 e lire 2.190.000.000 a carico di quello per l’anno 1981.
Le acquisizioni sono condizionate alla destinazione del netto ricavo, da parte della Società bonifiche sarde, all'estinzione delle passività pregresse sino alla concorrenza di lire 2.400.000.000 e, per la differenza, alla ricapitalizzazione della società .
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione:
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 740.000.000
mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate all’elenco n. 4 allegato al bilancio:
Lettera a) Lire 50.000.000
Lettera b) Lire 100.000.000
Lettera d) Lire 100.000.000
Lettera f) Lire 50.000.000
Lettera g) Lire 100.000.000
Lettera i) Lire 90.000.000
Lettera l) Lire 100.000.000
Lettera m) Lire 100.000.000
Lettera p) Lire 50.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 1.450.000.000
mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate all’elenco n. 5 allegato al bilancio:
Lettera g) Lire 300.000.000
Lettera h) Lire 50.000.000
Lettera i) Lire 50.000.000
Lettera l) Lire 1.000.000.000
Lettera n) Lire 50.000.000
Capitolo 03024 - Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili
L. 735.000.000
04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento:
Capitolo 04112 - (Nuova istituzione - Tit. 2 - Sez. 1 - Cat. 10 - Set. 01) - Spesa per l’acquisizione dei terreni a destinazione non agricola di proprietà della Società bonifiche sarde SpA L. 2.925.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo gravano su detto capitolo 04112 dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1980 e 1981.


Art.11
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 febbraio 1981.

Rais