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Legge Regionale 28 febbraio 1981, n. 10

Estensione al personale dipendente dall’amministrazione regionale del trattamento economico per l’aggiunta di famiglia previsto per gli impiegati dello Stato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale dipendente dall'amministrazione regionale sono stabilite, a far tempo dal 1º luglio 1980, negli stessi importi previsti per gli impiegati dello Stato.
Restano ferme le altre disposizioni, statali e regionali, che regolano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.


Art.2
Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 270.000.000 per l'anno 1980 ed in lire 720.000.000 per gli anni successivi, fanno carico alle disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno 1981 e per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 02016, 02023, 02034 dello stesso stato di previsione del bilancio per l'anno 1980. Al predetto onere si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 febbraio 1981

Rais