Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Rifinanziamento del «Fondo» di solidarietàArt.1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 30.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende o cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali attività atmosferiche.Art.2
I mutui di cui all’articolo 1 saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo. In deroga al massimale di cui all'articolo 1, l'importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità , in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.
Fermo restando l'ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'Amministrazione regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.Art.3
L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo 1.Art.4
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli Istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 1, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.Art.5
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente articolo 1, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.Art.6
Nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1981 corrispondente al capitolo 41613 dello stesso stato di previsione del bilancio per l'anno 1980, sarà iscritto lo stanziamento di lire 30.000.000.000.Art.7
Nel capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1981 corrispondente al capitolo 04126 dello stesso stato di previsione del bilancio per l'anno 1980, sarà iscritto l'ulteriore stanziamento di lire 800.000.000.Art.8
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui trattasi, sono imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 1982, e comunque dall'anno successivo a quello di effettiva acquisizione delle somme mutuate.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, delle spese per il loro ottenimento, nonché delle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni, quantificate in lire 800.000.000 per il 1981 e in lire 6.700.000.000 per il 1982 e anni successivi, si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta di fabbricazione e di quella sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.Prestiti di esercizioArt.9
Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è stabilito il limite d'impegno di lire 3.000.000.000. Conseguentemente sono determinate nello stesso importo di lire 3.000.000.000 le annualità da iscrivere sul capitolo dei bilanci della Regione per anni dal 1981 al 1985 corrispondente al capitolo 06121 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro – pastorale del bilancio per l'anno 1980. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.Anticipazioni di provvidenze stataliArt.10
Al fine di favorire una sollecita ripresa economica delle aziende e delle cooperative danneggiate, l'Amministrazione regionale è autorizzata - nei limiti delle disponibilità esistenti per l'attuazione della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni - ad anticipare le provvidenze statali di cui agli articoli 3, 4, 5 secondo comma, e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Sulle assegnazioni di fondi relativi agli interventi previsti dalle norme statali indicate al precedente comma, la Regione effettua il recupero degli importi anticipati iscrivendo, totalmente o parzialmente, le somme assegnate sui capitoli di spesa relativi alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
Resta a carico delle disponibilità relative alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, l’onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato, rispetto alle spese anticipate dalla Regione.
Il reintegro degli stanziamenti regionali potrà essere effettuato anche per le somme spese dall' Amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle conseguenze prodotte da eventi dannosi declarati nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per le medesime finalità in essi contemplate.Pagamento del concorso sugli interessiArt.11
La liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi, sia nel caso dei prestiti di soccorso che in tutti gli altri casi di prestiti poliennali, potrà essere effettuata dall'Amministrazione regionale, quando vi siano le necessarie disponibilità , anche mediante l'attualizzazione delle rate del concorso stesso.
Il tasso di attualizzazione non dovrà essere inferiore a quello del concorso regionale.Art.12
Le aziende di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, godono della priorità nella concessione delle provvidenze contributive o creditizie previste dalla vigente legislazione statale o regionale.Art.13
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 28 febbraio 1981
Rais