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Legge Regionale 16 marzo 1981, n. 13

Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Principi e obiettivi
La Regione realizza nel proprio territorio il Servizio sanitario nazionale, assumendo quale indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l’integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti nelle condizioni socio - sanitarie del territorio e con l’obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana.
La Regione assume altresì come obiettivo prioritario l’effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del Servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare la rispondenza dei servizi e degli interventi alle reali esigenze di salute e di benessere della popolazione.


Art.2
Organizzazione territoriale
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio regionale mediante le Unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui rispettivi ambiti territoriali sono delimitati dalla Tabella A allegata alla presente legge.
L’Unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio, secondo le norme e le modalità di cui al successivo articolo 40.


Art.3
Funzioni dell’unità sanitaria locale
L’Unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:
a) all’educazione sanitaria;
b) all’igiene dell’ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno - infantile, all’assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla formazione permanente del personale;
h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
i) all’assistenza medico - generica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
l) all’assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
m) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
n) alla riabilitazione;
o) all’assistenza farmaceutica, all’informazione e alla vigilanza sulle farmacie;
p) all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
q) alla profilassi e alla polizia veterinaria; all’ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
r) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico - legale spettante al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
s) alla istruttoria ed alla definizione delle azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie, uniformandosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure coattive di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
Le attività di coordinamento, controllo e vigilanza, inerenti all’esercizio del diritto di rivalsa di cui al precedente punto s), sono esercitate dall’apposito ufficio regionale competente in materia di recupero crediti, istituito presso l’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Le Unità sanitarie locali assolvono ai propri compiti nel rispetto dei contenuti del Piano sanitario regionale e degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’igiene e sanità sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.


Art.4
Soggetti istituzionali
L’Unità sanitaria locale è una struttura operativa dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane. Essa è fornita dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi i quali, in ciascuno dei relativi ambiti territoriali, assolvono ai compiti del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’Unità sanitaria locale è costituita:
1) dal Comune singolo, quando l’ambito territoriale coincide con il territorio comunale o con parte di esso;
2) dalla Comunità montana, quando l’ambito territoriale coincide con il territorio di questo; dalla Comunità montana integrata da altri Comuni quando la popolazione di questi sia inferiore ad un terzo di quella della Comunità stessa;
3) da più Comunità montane integralmente comprese nell’ambito di Unità sanitarie locali, ed eventuali altri Comuni;
4) dai Comuni associati, quando l’ambito territoriale comprende più Comuni in tutto o in parte, senza che si verifiche l’ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 3.
I Comuni o parte di essi previsti nell’ipotesi di cui al precedente punto 4, sono costituiti, per le finalità della presente legge, in associazione, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali di cui ai precedenti punti 2 e 3 del secondo comma, dovranno essere adeguati alle eventuali modificazioni territoriali delle Comunità montane. L’adeguamento è disposto, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale modificativa dell’ambito territoriale della Comunità montana, con la procedura prevista dal successivo articolo 33.
Con le stesse procedure previste dal precedente comma si provvede all’adeguamento degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali a seguito di eventuali modificazioni territoriali dei Comuni partecipanti o delle loro circoscrizioni, istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.
L’eventuale conseguente modifica della composizione degli organi della Unità sanitaria locale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.


Art.5
Organi dell’unità sanitaria locale
Sono organi dell’unità sanitaria locale:
1) l’assemblea generale;
2) il Comitato di gestione;
3) il Presidente del Comitato di gestione.


Art.6
Assemblea generale dell’unità sanitaria locale
L’Assemblea generale dell’unità sanitaria locale è così costituita:
1) dal Consiglio comunale se l’ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o con parte di esso;
2) dal Consiglio della Comunità montana se l’ambito territoriale delle Unità sanitaria locale coincide con quello della Comunità montana;
3) dal Consiglio della Comunità montana integrato da rappresentanti dei Comuni che non fanno parte della stessa ed il cui territorio ricada nell’ambito territoriale della Unità sanitaria locale, nel numero e con le modalità previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26. Se in conseguenza dell’aggregazione alla Comunità montana di uno o più Comuni si abbia un aumento di popolazione pari o superiore a un terzo di quella della Comunità montana, l’assemblea generale è invece eletta con le modalità successivamente previste per l’elezione dell’assemblea generale dell’associazione dei Comuni;
4) dai Consigli delle Comunità montane, ove l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale comprenda quello di più Comunità , con la eventuale integrazione di cui al precedente punto 3;
5) dall’assemblea generale dell’associazione dei Comuni se l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei Comuni associati o di parte del territorio di alcuno di essi.
L’Assemblea generale dell’associazione dei Comuni è formata dai Sindaci, nonché da Consiglieri comunali o circoscrizionali dei Comuni facenti parte dell’unità sanitaria locale eletti dai rispettivi Consigli comunali nelle seguenti proporzioni:
a) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione sino a 3.000 abitanti: dal Sindaco e da due Consiglieri;
b) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti: dal Sindaco e da tre Consiglieri;
c) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 5.001 a 15.000 abitanti: dal Sindaco e da quattro Consiglieri, più un Consigliere ogni 3.000 abitanti oltre i 5.000 o frazione superiore a 1.500 abitanti;
d) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti: dal Sindaco e da sette Consiglieri, più un Consigliere ogni 5.000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2.500 abitanti;
e) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione oltre 100.000 abitanti: dal Sindaco e da venticinque Consiglieri, più un Consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 o frazione superiore a 5.000 abitanti.
Qualora l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale comprenda parte del territorio di un Comune, questo elegge i propri Consiglieri nell’assemblea generale in proporzione alla popolazione residente nell’ambito stesso ex legge 8 aprile 1976, n. 278, scegliendo fra i Consiglieri comunali o i Consiglieri circoscrizionali eletti nelle rispettive circoscrizioni.
Nel caso in cui l’ambito territoriale di un Comune faccia parte di due distinte Unità sanitarie locali, il Sindaco e l’assessore delegato del Comune, fanno parte rispettivamente delle due Assemblee generali, previa opzione da parte del Sindaco da comunicare all’assessorato regionale all’igiene e sanità nei termini ed ai fini di cui al successivo articolo 34.
I rappresentanti elettivi di ogni Comune in seno all’assemblea generale dell’associazione dei Comuni debbono essere espressi secondo le seguenti modalità :
a) nei Comuni nei quali il Consiglio comunale è eletto con sistema maggioritario, in unica votazione in modo da garantire, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze;
b) nei Comuni nei quali il Consiglio comunale è eletto con sistema proporzionale, con votazione della lista complessiva dei candidati da eleggere, composta su designazione delle singole formazioni politiche in misura proporzionale alla rispettiva rappresentanza consiliare così come definita in seguito alle elezioni comunali. Qualora una o più formazioni politiche non presentino le proprie proposte di candidatura, il Consiglio comunale procederà ugualmente all’elezione dei propri rappresentanti in relazione alle proposte tempestivamente avanzate, con riserva di successiva integrazione.
Per la determinazione del numero degli abitanti si fa riferimento agli ultimi dati annuali ufficiali dell’ISTAT.
L’Assemblea generale dell’unità sanitaria locale è presieduta dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana, a seconda che si identifichi con il Consiglio comunale o con l’assemblea della Comunità montana. Negli altri casi è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione salvo il caso in cui questo ultimo non sia membro della Assemblea. In questa ipotesi l’assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune sede dell’unità sanitaria locale.


Art.7
Funzionamento dell’assemblea generale
Le adunanze dell’assemblea generale sono ordinarie o straordinarie.
Le prime, da tenersi almeno quattro volte all’anno, hanno comunque luogo entro i termini previsti dalla legge regionale concernente norme sulla contabilità delle Unità sanitarie locali, per l’approvazione, l’aggiornamento e l'assestamento dei bilanci di previsione, nonchè per l’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario scaduto.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogniqualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per decisione del Presidente, sia per richiesta di almeno un terzo dei componenti l’assemblea o per decisione del Comitato di gestione.
L’invio ad intervenire alle sedute deve essere notificato agli interessati con avviso scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta stessa o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
Le sedute dell’assemblea generale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; ove il quorum di cui sopra non venga raggiunto, l’assemblea si intende convocata per il giorno successivo alla stessa ora e luogo e si riunisce validamente con la presenza di almeno un quinto dei componenti.
Alle sedute dell’assemblea generale possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Comitato di gestione.
L’Assemblea generale, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, che potrà prevedere l’articolazione in gruppi o commissioni e l’organizzazione del lavoro, secondo uno schema di regolamento-tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.
Per quanto non previsto nella presente legge si applica, in quanto compatibile, l’ordinamento vigente in materia per gli enti locali.
Qualora l’assemblea generale sia costituita secondo i punti 1 e 2 del primo comma del precedente articolo 6, si applicano per il funzionamento dell’assemblea stessa le norme vigenti relative agli organi ivi considerati.


Art.8
Durata in carica dei componenti dell’assemblea generale
I componenti dell’assemblea generale dell’unità sanitaria locale durano in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale di cui fanno parte; esercitano comunque le loro funzioni fino alla loro surrogazione da parte del Consiglio comunale rinnovato.
La perdita della qualifica di Consigliere comunale o circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di componente dell’assemblea.
In caso di morte, decadenza, dimissione dei componenti dell’assemblea, i Consigli comunali provvedono alle rispettive sostituzioni nel termine di trenta giorni dalla notizia della vacanza, accertata dall’unità sanitaria locale ovvero dal Consiglio comunale, mediante nuove votazioni, mantenendo inalterati i criteri di rappresentanza delle minoranze.


Art.9
Comitato di gestione
Il Comitato di gestione, del quale possono far parte anche coloro che non siano componenti dell’assemblea generale, in misura non superiore al 40 per cento, è composto:
a) da sette membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) da nove membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
c) da 13 membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
I componenti del Comitato di gestione devono essere eletti nella prima seduta dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato ad uno solo dei membri da eleggere.
In seno al Comitato di gestione sono nominati anche due Vice Presidenti per la cui elezione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
Qualora l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale coincida con la Comunità montana, il Comitato di gestione è costituito dalla Giunta della Comunità stessa.
In tutti gli altri casi il Comitato di gestione dovrà essere eletto dall’assemblea generale, ancorchè questa risulti costituita dal Consiglio della Comunità montana integrato dai rappresentanti degli altri Comuni appartenenti all’unità sanitaria locale, ovvero dai Consigli di più Comunità montane costituiti in Assemblea generale. L’elezione ha luogo secondo le modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.


Art.10
Ineleggibilità e incompatibilità
I componenti del Comitato di gestione devono essere iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune. Ad essi si applicano le norme relative all’ineleggibilità e decadenza stabilite per i Consiglieri comunali.
Sono incompatibili:
1) i Consiglieri provinciali;
2) il personale iscritto ai ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, in servizio presso l’unità sanitaria locale, il personale convenzionato di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché coloro che operano in strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate con l’unità sanitaria locale presso la quale sono stati eletti;
3) coloro che fanno parte degli organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e dei relativi uffici;
4) coloro i quali hanno liti pendenti con l’unità sanitaria locale;
5) coloro i quali, direttamente o indirettamente, sono o hanno parte in servizi o somministrazioni nell’interesse dell’unità sanitaria locale e parenti od affini degli stessi fino al secondo grado;
6) coloro che fanno parte del Comitato di gestione di altra Unità sanitaria locale;
7) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;
8) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l’unità sanitaria locale per contratti di opere o di somministrazioni.
Ove una delle situazioni ipotizzate nel precedente comma si verifichi in capo ad un componente il Comitato di gestione dell’unità sanitaria locale nel corso del mandato, essa produrrà la decadenza dalla carica medesima; tale decadenza avrà efficacia all’atto della sua pronunzia da parte dell’assemblea generale, che dovrà adottare i relativi provvedimenti entro quindici giorni dalla proposta di decadenza, avanzata da uno dei suoi componenti, dal Presidente del Comitato di gestione o segnalata dall’assessorato regionale all’igiene e sanità .


Art.11
Durata in carica del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione dura in carica cinque anni ed in ogni caso si rinnova in concomitanza della rielezione della maggioranza dei Consigli comunali facenti parte dell'Unità sanitaria locale e esercita le funzioni fino all’elezione del nuovo Comitato.
In caso di morte, dimissioni o decadenza di alcuno dei componenti il Comitato di gestione, l’assemblea generale procede alla relativa surrogazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 9; il sostituto dura in carica per il periodo di tempo residuo fino al termine normale di scadenza del Comitato stesso.
L’Assemblea generale procede alla rinnovazione dell’intero Comitato di gestione quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà .
Il Comitato di gestione decade dal proprio mandato ove venga approvata motivata mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte dell’assemblea generale.
La mozione di sfiducia, per la sua validità , deve essere proposta in forma scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo i componenti assegnati all’assemblea generale, e notificata al Presidente del Comitato di gestione.
Il Presidente del Comitato di gestione stabilisce la data per la discussione della mozione stessa che deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica.
La mozione è validamente approvata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all’assemblea generale.
Il Comitato di gestione deve essere ricostituito entro trenta giorni.


Art.12
Funzionamento del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione si riunisce validamente, su convocazione del Presidente, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Per quanto attiene alla convocazione del Comitato di gestione, si applicano le norme previste al quarto comma del precedente articolo 7.
Le deliberazioni del Comitato di gestione sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


Art.13
Coincidenza del Comitato di gestione con la Giunta della Comunità Montana
Qualora il Comitato di gestione sia costituito dalla Giunta della Comunità montana si applicano le norme vigenti relative alla durata in carica e al funzionamento della Giunta medesima in sostituzione delle disposizioni dei due articoli precedenti.

Art.14
Il Presidente del Comitato di gestione
Il Presidente del Comitato di gestione è eletto dal Comitato stesso tra i suoi componenti, nella prima riunione che deve avvenire entro 10 giorni dall’elezione del Comitato.
Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Comitato di gestione.
Nella ipotesi in cui il Comitato di gestione sia costituito dalla Giunta della Comunità montana, le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Comunità montana medesima.
Fino a quando non interviene l’elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età che procede anche alla convocazione della prima riunione del Comitato.


Art.15
I Vice Presidenti del Comitato di gestione
I Vice Presidenti del Comitato di gestione sono eletti tra i membri dell’assemblea generale, quando il Presidente non ne faccia parte. E' Vice Presidente vicario colui che ha conseguito nell’elezione il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età .

Art.16
Atti relativi alla elezione dei componenti gli organi
Le deliberazioni di nomina dei membri dell’assemblea generale, dei componenti il Comitato di gestione, del Presidente e dei Vice Presidenti dell’unità sanitaria locale, devono essere trasmesse oltrechè agli organi di controllo, alla Giunta regionale ed all’assessorato regionale all’igiene e sanità , salvo quanto previsto nelle norme transitorie della presente legge all’atto della costituzione delle Unità sanitarie locali.

Art.17
Funzioni dell’assemblea generale
L’Assemblea generale della Unità sanitaria locale provvede a:
1) eleggere i componenti del Comitato di gestione;
2) fissare la sede dell’unità sanitaria locale;
3) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi della Unità sanitaria locale per quanto non previsto nella presente legge, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;
4) approvare i regolamenti per le modalità di elezione e composizione di eventuali comitati socio - sanitari dei distretti sanitari di base e per l’attività dei servizi dell’unità sanitaria locale, facendo riferimento a schemi - tipo predisposti dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale;
5) approvare i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i provvedimenti di aggiornamento e di assestamento del bilancio, determinando le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell’articolo 51, comma sesto, della legge 23 dicembre 978, n. 833;
6) deliberare i piani ed i programmi pluriennali in conformità alle previsioni del Piano sanitario regionale;
7) deliberare la pianta organica del personale in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
8) deliberare le convenzioni;
9) deliberare l’articolazione del territorio dell’Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 23 della presente legge;
10) emanare direttive vincolanti per il Comitato di gestione, e disposizioni intese a regolare i rapporti tra i Comuni e gli organi dell’Unità sanitaria locale;
11) esprimere il proprio parere sull’individuazione dei servizi multizonali;
12) esaminare ogni altro argomento sottopostole, nonché quelli previsti da altre norme e regolamenti.


Art.18
Attribuzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è l’organo esecutivo dell’unità sanitaria locale ed opera collegialmente.
Il Comitato di gestione si deve riunire almeno una volta ogni trenta giorni.
Ad esso spetta:
a) predisporre e proporre all’assemblea generale lo schema dei provvedimenti di competenza della stessa ai sensi del precedente articolo 17;
b) l’adozione di tutti i provvedimenti dell’unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell’unità sanitaria locale medesima;
c) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei coordinatori dell’ufficio di direzione e dei responsabili dei servizi;
d) l’esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;
e) l’adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell’assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all’articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) la decisione sui ricorsi presentati dai cittadini contro la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:
1) informazioni intorno alla qualità e quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio - sanitario regionale.


Art.19
Funzioni del Presidente del Comitato di gestione
Il Presidente del Comitato di gestione convoca l’Assemblea generale.
Il medesimo Presidente presiede l’Assemblea salvo il caso disciplinato dall’ultimo comma del precedente articolo 6.
Convoca inoltre e presiede il Comitato di gestione, ne coordina l’attività, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate ed esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi o regolamenti.
Il Presidente del Comitato di gestione ha la legale rappresentanza dell’unità sanitaria locale; in casi di urgenza per garantire il buon funzionamento dell’Unità sanitaria locale, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione e li sottopone alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva alla emanazione del provvedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa.
Cura i rapporti con i Sindaci dei Comuni interessati che, per l’esercizio delle attribuzioni loro demandate quali autorità sanitarie locali, si avvalgono, previo accordo con il Presidente e, salvo i casi di urgenza, degli uffici e dei servizi dell’unità sanitaria locale che agiranno in conformità alle rispettive competenze e responsabilità .
I Sindaci devono, in tal caso, trasmettere al Presidente dell’unità sanitaria locale, contestualmente all’emanazione dei provvedimenti, copia degli stessi nonché fornire tempestivamente notizie ed informazioni sull’esito dei provvedimenti medesimi.


Art.20
Indennità di funzione
Ai componenti dell’Assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Assemblea o delle Commissioni ove istituite, una indennità di presenza di misura pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consiglieri dei Comuni di popolazione corrispondente a quella dell’unità sanitaria locale.
Al Presidente del Comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quella massima prevista dalla vigente normativa per il Sindaco di un Comune di popolazione corrispondente a quella dell’Unità sanitaria locale.
Ai Vice Presidenti compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella attribuita al Presidente.
Ai componenti il Comitato di gestione, diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti, compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al Presidente.
Ai componenti gli organi istituzionali dell’Unità sanitaria locale, compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia per gli amministratori comunali.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.


Art.21
Partecipazione a livello di Unità sanitaria locale e di distretto
Le Unità sanitarie locali, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, ed alle leggi regionali, devono assicurare tramite regolamento la più ampia partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, degli operatori e dei rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle Unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario ed agli obiettivi della programmazione.
Al riguardo dovranno essere assicurate forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali degli operatori socio-sanitari, dei Consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo Consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati, nonché delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte su piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.


Art.22
Associazioni di volontariato
E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I rapporti tra le Unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato saranno regolate da apposito schema convenzionale predisposto dall’amministrazione regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.23
Distretti sanitari di base
Le Unità sanitarie locali si articolano in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico - funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
Le attività facenti capo al distretto di base riguardano in particolare:
a) la tutela dell’igiene pubblica, della salute nei luoghi di lavoro e della alimentazione, limitatamente agli interventi che non richiedano un particolare grado di complessità tecnica o scientifica;
b) l’assistenza socio - sanitaria alle famiglie;
c) l’assistenza socio - sanitaria agli anziani;
d) la profilassi delle malattie infettive;
e) la medicina preventiva e riabilitativa;
f) la medicina scolastica;
g) la medicina sportiva;
h) l’assistenza medico - generica, pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, in forma ambulatoriale e domiciliare;
i) la guardia medica;
l) la distribuzione dei farmaci;
m) l’assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
n) l’igiene e medicina veterinaria;
o) l’informazione, la promozione sociale e l’educazione sanitaria dei cittadini.
L’articolazione in distretti avviene a cura dell’Assemblea generale, previa consultazione dei Comuni compresi nell’Unità sanitaria locale ed il loro ambito territoriale deve essere determinato sulla base dei seguenti criteri:
1) demografico: la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti. E' consentito un numero di abitanti maggiore o minore in relazione all'indice di concentrazione della popolazione sul territorio;
2) geomorfologico: ogni distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.
Deve di norma essere assicurata la coincidenza dei distretti sanitari di base con il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
Potrà essere istituito un comitato socio-sanitario di distretto come organo consultivo per promuovere una maggiore partecipazione e coordinamento del momento sanitario, sociale e scolastico nonchè per rappresentare e definire determinati e circoscritti problemi della zona. Dei
predetti comitati dovranno far parte i sindaci - o loro delegati - dei Comuni compresi nel distretto, e ad uno di essi dovrà essere affidata la presidenza.
Le modalità di elezione e la composizione del comitato, che non dovrà in ogni caso superare i 15 membri, saranno stabilite dall’unità sanitaria locale mediante il regolamento di cui al punto 4 dell’articolo 17 della presente legge.


Art.24
Presidi e servizi multizonali
Il Piano regionale sanitario individua i presidi ed i servizi multizonali, nonché le Unità sanitarie locali interessate agli stessi.
La gestione delle strutture multizonali compete allo Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate.
Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi dei servizi multizonali con quelli delle Unità sanitarie locali interessate, il Comitato di gestione territorialmente competente può avvalersi di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle Unità sanitarie locali interessate.
L’Unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale da allegare al conto generale; adotta i piani e i programmi, ed in genere tutti gli atti che riguardano l’organizzazione generale di detti presidi o servizi, previa consultazione delle altre Unità sanitarie locali interessate.
A tal fine i progetti relativi agli atti di cui al precedente comma sono inviati alle altre Unità sanitarie locali interessate, che dovranno esprimere il proprio parere, formulando eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni.
Tale consultazione è obbligatoria anche per gli atti che abbiano a oggetto i presidi e i servizi multizonali di cui all’articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale e igiene e medicina del lavoro di ciascuna Unità sanitaria interessata; la consultazione e infine obbligatoria per gli atti riguardanti l’utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole Unità sanitarie locali per l’esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell’articolo 20, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’Unità sanitaria locale può stabilire opportune forme di collaborazione con altre Unità sanitarie locali, ai fini della utilizzazione dei servizi non individuati quali presidi multizonali.


Art.25
Organizzazione dei servizi dell’Unità sanitaria locale
L’Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi.
L’Unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola di norma i servizi in settori omogenei di interventi, con proprie norme regolamentari.
A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I servizi sanitari provvedono alle seguenti funzioni:
a) igiene pubblica, igiene dell’ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;
b) materno - infantile e dell’età evolutiva, tutela della salute degli anziani e degli handicappati;
c) medicina di base, specialistica e igiene mentale;
d) assistenza ospedaliera;
e) veterinaria, per la tutela della sanità animale e igiene dell’allevamento, e per la tutela dell’igiene e della produzione commercializzazione degli alimenti di origine animale;
f) assistenza farmaceutica
Nelle Unità sanitarie locali dove non vi siano stabilimenti ospedalieri pubblici, la funzione ospedaliera verrà svolta da un unico servizio unitamente alle funzioni di cui alla lettera c).
La funzione dell’assistenza farmaceutica può essere accorpata dall’Assemblea generale alle funzioni dei servizi di cui alla lettera c), tenendo presenti sia la consistenza demografica e le caratteristiche specifiche dell’unità sanitaria locale sia la dimensione e articolazione dell’attività del servizio stesso.
L’organizzazione e la responsabilità delle attività proprie di ciascuna delle funzioni di cui sopra, fanno capo comunque al servizio dell’Unità sanitaria locale che è istituzionalmente preposto alla funzione stessa, indipendentemente dalla localizzazione dei presidi e delle strutture che vi provvedono.
L’articolazione dei servizi in settori è stabilita con norma regolamentare dell’unità sanitaria locale, avuto riguardo alla omogeneità, organicità ed unicità delle attività cui devono provvedere.
L’educazione sanitaria è componente essenziale di tutte le funzioni e dei componenti servizi.
I servizi amministrativi dell’Unità sanitaria locale assolvono alle seguenti funzioni:
1) affari generali, coordinamento dei servizi distrettuali, rilevazione ed elaborazione dati;
2) gestione, formazione e aggiornamento del personale;
3) bilancio, programmazione e gestione risorse;
4) acquisizione beni e servizi, gestione patrimoniale, servizi tecnici.
Nelle Unità sanitarie locali con meno di 60.000 abitanti le funzioni amministrative di cui ai punti 1 e 2 possono essere espletate da un unico servizio.
I singoli servizi, nell’ambito delle funzioni cui devono provvedere, sono tecnicamente e funzionalmente autonomi, nel rispetto degli obiettivi e programmi formulati dall'
Assemblea generale e dal Comitato di gestione.


Art.26
Rapporti tra Unità sanitarie locali Enti locali - Regione
Gli enti locali sono tenuti ad esprimere il proprio parere su tutti gli atti sottoposti alla loro consultazione da parte delle Unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta.
Medesimo obbligo sussiste per i pareri richiesti dalla Regione o da una Unità sanitaria locale alle altre Unità sanitarie locali.


Art.27
Attività di informazione
La Regione, al fine della programmazione sanitaria e della gestione del sistema informativo sanitario, facente parte integrante del servizio informativo regionale, provvede a determinare ed individuare l’insieme delle informazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi predetti, predisponendo modelli uniformi per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.
E' fatto obbligo agli enti locali ed alle Unità sanitarie locali di fornire tutte le informazioni e notizie richieste al fine di realizzare e gestire il Servizio sanitario.
I Comuni dovranno, in particolare, comunicare alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, con la periodicità richiesta, le notizie anagrafiche della popolazione, necessarie ai fini della gestione dei servizi sanitari.
I rappresentanti legali degli enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché i funzionari preposti ai servizi interessati, sono solidalmente responsabili per le accertate maggiori spese conseguenti alla omessa o ritardata trasmissione dei dati, informazioni o notizie richieste.


Art.28
Ufficio di direzione
Ogni Unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari di cui al precedente articolo 25.
L’ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, coordinamento e funzionamento dei servizi dell’Unità sanitaria locale ed alla direzione del personale, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell’unità sanitaria locale.
Ogni componente dell’ufficio di direzione deve essere sentito dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto.


Art.29
Coordinamento dell’ufficio di direzione
L’ufficio di direzione è coordinato da un coordinatore sanitario e da un coordinatore amministrativo.
L’incarico di coordinatore è attribuito dal Comitato di gestione per un triennio ed è rinnovabile, in conformità alle norme di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e può essere revocato dal Comitato stesso con deliberazione motivata.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Il coordinatore amministrativo è anche responsabile della verbalizzazione degli atti adottati dagli organi delle Unità sanitarie locali.


Art.30
Criteri organizzativi
L’organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell’Unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:
a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell’ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;
b) attuare l’integrazione tra i servizi e presidi sanitari e quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l’unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo - sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico-fisico della popolazione;
c) assicurare, nell’ambito di ciascun servizio, l’utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;
d) assicurare l’integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;
e) privilegiare l’impiego di èquipes multidisciplinari che operino all’interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività ;
f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno - infantile e dell’età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;
g) assicurare, ove sia necessario, l’erogazione delle prestazioni, anche a domicilio dell’utente, in ogni parte del territorio, ricorrendo, quando opportuno, alla mobilità del personale all’interno dell’Unità sanitaria locale;
h) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici dell’Unità sanitaria locale.


Art.31
Controllo sugli atti
I controlli sugli atti delle Assemblee generali e dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali sono esercitati dai Comitati di controllo di cui all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, che hanno competenza territoriale sulle Unità sanitarie locali, la cui sede sia ubicata nel Comune della rispettiva circoscrizione.
I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, il cui titolo è sostituito dal seguente: «Unità sanitarie locali».
L’espressione «Piano regionale ospedaliero» di cui alla lettera b) dell’articolo 32 della citata legge regionale, è sostituita con «Piano sanitario regionale».
I Comitati di controllo, per l’esercizio della propria attività sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono integrati da un esperto in materia sanitaria nominato dal Consiglio regionale.
I Comitati di controllo, nell’esercizio del controllo di merito, riscontreranno in particolare la rispondenza degli atti delle Unità sanitarie locali con gli indirizzi di cui all'ultimo comma dell’articolo 3 della presente legge.


Art.32
Attuazione del piano sanitario regionale
Il Presidente della Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle informazioni delle singole Unità sanitarie locali, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale e sugli obiettivi della politica sanitaria anche in relazione alla formulazione del successivo piano sanitario.
Fino alla formulazione del piano sanitario la relazione sarà fatta sull’attività sanitaria della Regione e delle Unità sanitarie locali.


NORME TRANSITORIE
Art.33
Costituzione delle Unità sanitarie locali
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, costituisce le Unità sanitarie locali ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ambiti territoriali indicati nella allegata tabella A di cui al precedente articolo 2.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Regione adotta le disposizioni per trasferire ai Comuni in modo graduale, perché, siano attribuite all’Unità sanitaria locale le funzioni, i beni mobili e immobili, le attrezzature e il personale degli enti di cui all’articolo 66, primo comma, lettere a) e b), della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta, altresì, norme concernenti le indicazioni per l’adeguamento della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti scolastici e di altre unità di servizio, ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per far fronte alle necessità derivate dallo scioglimento degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti ed individuati ai sensi dell’articolo 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell’art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, ove alla data del 30 giugno 1981 gli organi istituzionali delle Unità sanitarie locali, il cui ambito territoriale non coincida con quello della singola Comunità montana, non siano stati regolarmente costituiti, il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, (e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale) nomina un Commissario straordinario per gli atti strettamente necessari al fine di assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali dei predetti enti, casse, servizi e gestioni, e l’applicazione delle convenzioni uniche nazionali stipulate ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le stesse modalità adottate dalle strutture amministrative unificate istituite con deliberazione della Giunta regionale del 6 aprile 1979.
Il predetto Commissario straordinario resta in carica fino all’elezione del Comitato di gestione (e comunque non oltre il 31 ottobre 1981).


Art.34
Elezione dell’assemblea generale ed integrazione dell’assemblea della Comunità montana
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto di cui al precedente articolo, i Comuni di cui all’articolo 4, punto 4, della presente legge, ovvero quelli interessati all’integrazione dell’assemblea della Comunità montana di cui ai punti 2 e 3 dello stesso articolo, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell’Assemblea generale dell’Unità sanitaria locale, secondo le modalità previste nel precedente articolo 6, trasmettendo copia degli atti di nomina all’Assessorato regionale all’igiene e sanità che provvederà alla convocazione dell’Assemblea stessa entro dieci giorni dalla data ricevimento degli atti suddetti.
In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non verranno eletti gli organi dell’unità sanitaria locale ed al fine esclusivo dell’elezione degli stessi, l’assemblea generale sarà presieduta dal componente più anziano di età .
Ove i Comuni interessati non provvedano nei termini di cui al primo comma del presente articolo alla nomina dei propri rappresentanti, il Comitato di controllo o la Sezione competente sugli atti degli enti locali, provvederà, previa diffida, agli interventi sostitutivi di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, assumendo i rispettivi provvedimenti nei termini minimi di legge.


Art.35
Gestione delle funzioni degli ex enti mutualistici
In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non sarà completata l’effettiva attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni, delle attrezzature e del personale di cui all’articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni già di competenza dei disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all’articolo 1 della legge n. 349 del 1977, saranno esercitate dalle Unità sanitarie locali, individuate secondo i criteri di cui al comma successivo per conto di tutte le Unità sanitarie locali costituite nel territorio dell’isola.
A tal fine, in relazione alle disposizioni dell’articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 33 della presente legge, sono indicate le Unità sanitarie locali tra quelle ove hanno sede le Strutture amministrative unificate intermedie( SAUI) costituite e operanti al 31 ottobre 1980, cui sarà demandata la gestione delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo nonché, rispettivamente, le Unità sanitarie locali che a queste dovranno fare capo.


Art.36
Servizio di tesoreria
Nell’esercizio temporaneo delle funzioni di cui al primo comma del precedente articolo 35, le Unità sanitarie locali competenti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, sono autorizzate ad avvalersi della convenzione di tesoreria già stipulate dall’ente preposto al pagamento unificato delle prestazioni sanitarie erogate dal personale convenzionato ai sensi delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi in tal caso sostituita l’Unità sanitaria locale all’ente stipulante.


Art.37
Trasferimento dei beni ai Comuni
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all’articolo 66, primo comma, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità sanitaria locale.
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al primo comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall' articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,n. 833, dovranno provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria dei beni di cui al comma precedente destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Al trasferimento di detti beni si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento dei beni di cui sopra, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma vengono comunicate all’Assessorato regionale all’igiene e sanità, nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di trenta giorni, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuita alle Unità sanitarie locali.


Art.38
Utilizzazione di personale
Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sull’inquadramento del personale nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui agli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà posto a disposizione, per l’utilizzazione, dell’unità sanitaria locale comprendente il Comune nel cui territorio si trovi la struttura presso cui il personale stesso prestava servizio, secondo le modalità e i tempi che verranno stabiliti nel decreto di costituzione delle singole Unità sanitarie locali.
Ai fini della identificazione di detto personale, per gli effetti di cui sopra, si avrà riguardo alla effettiva situazione di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.39
Cessazione di enti e consorzi
A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni perché siano attribuite alle Unità sanitarie locali determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, cessano a norma dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Consorzi di enti locali che svolgono compiti nelle materie proprie del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli costituiti a norma delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 25 e 9 febbraio 1976, n. 6, e i Consorzi provinciali antitubercolari, nonché i Comitati provinciali antimalarici e gli Enti provinciali antitracomatosi ancora esistenti.
A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni perché siano attribuite alle Unità sanitarie locali, indicata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica.
Il trasferimento delle funzioni agli enti indicati nei commi precedenti dovrà avvenire in modo graduale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Sulla proposta di trasferimento delle funzioni, l’Assessore regionale alla sanità, prima della delibera della Giunta regionale di cui al primo e secondo comma del presente articolo, dovrà acquisire il parere favorevole della Commissione competente del Consiglio regionale.


Art.40
Coordinamento dei servizi sanitari e dei servizi sociali
Fino all’emanazione della legge regionale di riordinamento e riforma degli interventi in materia di assistenza sociale, le Province, i Comuni e i loro Consorzi coordineranno le attività che in tale materia ad essi competono ai sensi della normativa vigente, con l’intervento sanitario promosso dalle Unità sanitarie locali.
A tale fine gli enti di cui al primo comma dovranno svolgere, sui propri programmi di assistenza sociale, le opportune consultazioni con le Unità sanitarie locali.


Art.41
Consiglio consultivo sanitario
Fino a quando non verrà istituito, con legge regionale, il Consiglio consultivo sanitario regionale, i Consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, ed il Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, continuano ad esercitare le rispettive funzioni.

Art.42
Modifica di delimitazione
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono avanzare richiesta motivata di aggregazione nell’ambito territoriale di una Unità sanitaria locale diversa da quella in cui sono inclusi in base all’allegata tabella A, purché territorialmente contigua.
Sulla richiesta di cui al precedente comma, che deve essere approvata con il voto favorevole, di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati, decide con decreto il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla sanità, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
I Comuni il cui territorio, in base alla allegata tabella A, è suddiviso in più di una Unità sanitaria locale, possono avanzare richiesta di diversa suddivisione del territorio stesso, entro i termini e con le modalità di cui ai due precedenti commi.


Art.43
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 16 marzo 1981.

Rais