Legge Regionale 16 marzo 1981, n. 13
Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Principi e obiettivi
La Regione assume altresì come obiettivo prioritario l’effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del Servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare la rispondenza dei servizi e degli interventi alle reali esigenze di salute e di benessere della popolazione.
Art.2
Organizzazione territoriale
L’Unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio, secondo le norme e le modalità di cui al successivo articolo 40.
Art.3
Funzioni dell’unità sanitaria locale
a) all’educazione sanitaria;
b) all’igiene dell’ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno - infantile, all’assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla formazione permanente del personale;
h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
i) all’assistenza medico - generica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
l) all’assistenza medico - specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
m) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
n) alla riabilitazione;
o) all’assistenza farmaceutica, all’informazione e alla vigilanza sulle farmacie;
p) all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
q) alla profilassi e alla polizia veterinaria; all’ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
r) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico - legale spettante al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
s) alla istruttoria ed alla definizione delle azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie, uniformandosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure coattive di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
Le attività di coordinamento, controllo e vigilanza, inerenti all’esercizio del diritto di rivalsa di cui al precedente punto s), sono esercitate dall’apposito ufficio regionale competente in materia di recupero crediti, istituito presso l’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Le Unità sanitarie locali assolvono ai propri compiti nel rispetto dei contenuti del Piano sanitario regionale e degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’igiene e sanità sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.
Art.4
Soggetti istituzionali
L’Unità sanitaria locale è costituita:
1) dal Comune singolo, quando l’ambito territoriale coincide con il territorio comunale o con parte di esso;
2) dalla Comunità montana, quando l’ambito territoriale coincide con il territorio di questo; dalla Comunità montana integrata da altri Comuni quando la popolazione di questi sia inferiore ad un terzo di quella della Comunità stessa;
3) da più Comunità montane integralmente comprese nell’ambito di Unità sanitarie locali, ed eventuali altri Comuni;
4) dai Comuni associati, quando l’ambito territoriale comprende più Comuni in tutto o in parte, senza che si verifiche l’ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 3.
I Comuni o parte di essi previsti nell’ipotesi di cui al precedente punto 4, sono costituiti, per le finalità della presente legge, in associazione, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali di cui ai precedenti punti 2 e 3 del secondo comma, dovranno essere adeguati alle eventuali modificazioni territoriali delle Comunità montane. L’adeguamento è disposto, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale modificativa dell’ambito territoriale della Comunità montana, con la procedura prevista dal successivo articolo 33.
Con le stesse procedure previste dal precedente comma si provvede all’adeguamento degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali a seguito di eventuali modificazioni territoriali dei Comuni partecipanti o delle loro circoscrizioni, istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.
L’eventuale conseguente modifica della composizione degli organi della Unità sanitaria locale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.
Art.5
Organi dell’unità sanitaria locale
1) l’assemblea generale;
2) il Comitato di gestione;
3) il Presidente del Comitato di gestione.
Art.6
Assemblea generale dell’unità sanitaria locale
1) dal Consiglio comunale se l’ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o con parte di esso;
2) dal Consiglio della Comunità montana se l’ambito territoriale delle Unità sanitaria locale coincide con quello della Comunità montana;
3) dal Consiglio della Comunità montana integrato da rappresentanti dei Comuni che non fanno parte della stessa ed il cui territorio ricada nell’ambito territoriale della Unità sanitaria locale, nel numero e con le modalità previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26. Se in conseguenza dell’aggregazione alla Comunità montana di uno o più Comuni si abbia un aumento di popolazione pari o superiore a un terzo di quella della Comunità montana, l’assemblea generale è invece eletta con le modalità successivamente previste per l’elezione dell’assemblea generale dell’associazione dei Comuni;
4) dai Consigli delle Comunità montane, ove l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale comprenda quello di più Comunità , con la eventuale integrazione di cui al precedente punto 3;
5) dall’assemblea generale dell’associazione dei Comuni se l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei Comuni associati o di parte del territorio di alcuno di essi.
L’Assemblea generale dell’associazione dei Comuni è formata dai Sindaci, nonché da Consiglieri comunali o circoscrizionali dei Comuni facenti parte dell’unità sanitaria locale eletti dai rispettivi Consigli comunali nelle seguenti proporzioni:
a) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione sino a 3.000 abitanti: dal Sindaco e da due Consiglieri;
b) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti: dal Sindaco e da tre Consiglieri;
c) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 5.001 a 15.000 abitanti: dal Sindaco e da quattro Consiglieri, più un Consigliere ogni 3.000 abitanti oltre i 5.000 o frazione superiore a 1.500 abitanti;
d) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti: dal Sindaco e da sette Consiglieri, più un Consigliere ogni 5.000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2.500 abitanti;
e) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione oltre 100.000 abitanti: dal Sindaco e da venticinque Consiglieri, più un Consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 o frazione superiore a 5.000 abitanti.
Qualora l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale comprenda parte del territorio di un Comune, questo elegge i propri Consiglieri nell’assemblea generale in proporzione alla popolazione residente nell’ambito stesso ex legge 8 aprile 1976, n. 278, scegliendo fra i Consiglieri comunali o i Consiglieri circoscrizionali eletti nelle rispettive circoscrizioni.
Nel caso in cui l’ambito territoriale di un Comune faccia parte di due distinte Unità sanitarie locali, il Sindaco e l’assessore delegato del Comune, fanno parte rispettivamente delle due Assemblee generali, previa opzione da parte del Sindaco da comunicare all’assessorato regionale all’igiene e sanità nei termini ed ai fini di cui al successivo articolo 34.
I rappresentanti elettivi di ogni Comune in seno all’assemblea generale dell’associazione dei Comuni debbono essere espressi secondo le seguenti modalità :
a) nei Comuni nei quali il Consiglio comunale è eletto con sistema maggioritario, in unica votazione in modo da garantire, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze;
b) nei Comuni nei quali il Consiglio comunale è eletto con sistema proporzionale, con votazione della lista complessiva dei candidati da eleggere, composta su designazione delle singole formazioni politiche in misura proporzionale alla rispettiva rappresentanza consiliare così come definita in seguito alle elezioni comunali. Qualora una o più formazioni politiche non presentino le proprie proposte di candidatura, il Consiglio comunale procederà ugualmente all’elezione dei propri rappresentanti in relazione alle proposte tempestivamente avanzate, con riserva di successiva integrazione.
Per la determinazione del numero degli abitanti si fa riferimento agli ultimi dati annuali ufficiali dell’ISTAT.
L’Assemblea generale dell’unità sanitaria locale è presieduta dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana, a seconda che si identifichi con il Consiglio comunale o con l’assemblea della Comunità montana. Negli altri casi è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione salvo il caso in cui questo ultimo non sia membro della Assemblea. In questa ipotesi l’assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune sede dell’unità sanitaria locale.
Art.7
Funzionamento dell’assemblea generale
Le prime, da tenersi almeno quattro volte all’anno, hanno comunque luogo entro i termini previsti dalla legge regionale concernente norme sulla contabilità delle Unità sanitarie locali, per l’approvazione, l’aggiornamento e l'assestamento dei bilanci di previsione, nonchè per l’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario scaduto.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogniqualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per decisione del Presidente, sia per richiesta di almeno un terzo dei componenti l’assemblea o per decisione del Comitato di gestione.
L’invio ad intervenire alle sedute deve essere notificato agli interessati con avviso scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta stessa o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
Le sedute dell’assemblea generale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; ove il quorum di cui sopra non venga raggiunto, l’assemblea si intende convocata per il giorno successivo alla stessa ora e luogo e si riunisce validamente con la presenza di almeno un quinto dei componenti.
Alle sedute dell’assemblea generale possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Comitato di gestione.
L’Assemblea generale, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, che potrà prevedere l’articolazione in gruppi o commissioni e l’organizzazione del lavoro, secondo uno schema di regolamento-tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.
Per quanto non previsto nella presente legge si applica, in quanto compatibile, l’ordinamento vigente in materia per gli enti locali.
Qualora l’assemblea generale sia costituita secondo i punti 1 e 2 del primo comma del precedente articolo 6, si applicano per il funzionamento dell’assemblea stessa le norme vigenti relative agli organi ivi considerati.
Art.8
Durata in carica dei componenti dell’assemblea generale
La perdita della qualifica di Consigliere comunale o circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di componente dell’assemblea.
In caso di morte, decadenza, dimissione dei componenti dell’assemblea, i Consigli comunali provvedono alle rispettive sostituzioni nel termine di trenta giorni dalla notizia della vacanza, accertata dall’unità sanitaria locale ovvero dal Consiglio comunale, mediante nuove votazioni, mantenendo inalterati i criteri di rappresentanza delle minoranze.
Art.9
Comitato di gestione
a) da sette membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) da nove membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
c) da 13 membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
I componenti del Comitato di gestione devono essere eletti nella prima seduta dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato ad uno solo dei membri da eleggere.
In seno al Comitato di gestione sono nominati anche due Vice Presidenti per la cui elezione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
Qualora l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale coincida con la Comunità montana, il Comitato di gestione è costituito dalla Giunta della Comunità stessa.
In tutti gli altri casi il Comitato di gestione dovrà essere eletto dall’assemblea generale, ancorchè questa risulti costituita dal Consiglio della Comunità montana integrato dai rappresentanti degli altri Comuni appartenenti all’unità sanitaria locale, ovvero dai Consigli di più Comunità montane costituiti in Assemblea generale. L’elezione ha luogo secondo le modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Art.10
Ineleggibilità e incompatibilità
Sono incompatibili:
1) i Consiglieri provinciali;
2) il personale iscritto ai ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, in servizio presso l’unità sanitaria locale, il personale convenzionato di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché coloro che operano in strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate con l’unità sanitaria locale presso la quale sono stati eletti;
3) coloro che fanno parte degli organi di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e dei relativi uffici;
4) coloro i quali hanno liti pendenti con l’unità sanitaria locale;
5) coloro i quali, direttamente o indirettamente, sono o hanno parte in servizi o somministrazioni nell’interesse dell’unità sanitaria locale e parenti od affini degli stessi fino al secondo grado;
6) coloro che fanno parte del Comitato di gestione di altra Unità sanitaria locale;
7) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;
8) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l’unità sanitaria locale per contratti di opere o di somministrazioni.
Ove una delle situazioni ipotizzate nel precedente comma si verifichi in capo ad un componente il Comitato di gestione dell’unità sanitaria locale nel corso del mandato, essa produrrà la decadenza dalla carica medesima; tale decadenza avrà efficacia all’atto della sua pronunzia da parte dell’assemblea generale, che dovrà adottare i relativi provvedimenti entro quindici giorni dalla proposta di decadenza, avanzata da uno dei suoi componenti, dal Presidente del Comitato di gestione o segnalata dall’assessorato regionale all’igiene e sanità .
Art.11
Durata in carica del Comitato di gestione
In caso di morte, dimissioni o decadenza di alcuno dei componenti il Comitato di gestione, l’assemblea generale procede alla relativa surrogazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 9; il sostituto dura in carica per il periodo di tempo residuo fino al termine normale di scadenza del Comitato stesso.
L’Assemblea generale procede alla rinnovazione dell’intero Comitato di gestione quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà .
Il Comitato di gestione decade dal proprio mandato ove venga approvata motivata mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte dell’assemblea generale.
La mozione di sfiducia, per la sua validità , deve essere proposta in forma scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo i componenti assegnati all’assemblea generale, e notificata al Presidente del Comitato di gestione.
Il Presidente del Comitato di gestione stabilisce la data per la discussione della mozione stessa che deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica.
La mozione è validamente approvata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all’assemblea generale.
Il Comitato di gestione deve essere ricostituito entro trenta giorni.
Art.12
Funzionamento del Comitato di gestione
Per quanto attiene alla convocazione del Comitato di gestione, si applicano le norme previste al quarto comma del precedente articolo 7.
Le deliberazioni del Comitato di gestione sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art.13
Coincidenza del Comitato di gestione con la Giunta della Comunità Montana
Art.14
Il Presidente del Comitato di gestione
Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Comitato di gestione.
Nella ipotesi in cui il Comitato di gestione sia costituito dalla Giunta della Comunità montana, le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Comunità montana medesima.
Fino a quando non interviene l’elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età che procede anche alla convocazione della prima riunione del Comitato.
Art.15
I Vice Presidenti del Comitato di gestione
Art.16
Atti relativi alla elezione dei componenti gli organi
Art.17
Funzioni dell’assemblea generale
1) eleggere i componenti del Comitato di gestione;
2) fissare la sede dell’unità sanitaria locale;
3) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi della Unità sanitaria locale per quanto non previsto nella presente legge, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;
4) approvare i regolamenti per le modalità di elezione e composizione di eventuali comitati socio - sanitari dei distretti sanitari di base e per l’attività dei servizi dell’unità sanitaria locale, facendo riferimento a schemi - tipo predisposti dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale;
5) approvare i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i provvedimenti di aggiornamento e di assestamento del bilancio, determinando le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell’articolo 51, comma sesto, della legge 23 dicembre 978, n. 833;
6) deliberare i piani ed i programmi pluriennali in conformità alle previsioni del Piano sanitario regionale;
7) deliberare la pianta organica del personale in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
8) deliberare le convenzioni;
9) deliberare l’articolazione del territorio dell’Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 23 della presente legge;
10) emanare direttive vincolanti per il Comitato di gestione, e disposizioni intese a regolare i rapporti tra i Comuni e gli organi dell’Unità sanitaria locale;
11) esprimere il proprio parere sull’individuazione dei servizi multizonali;
12) esaminare ogni altro argomento sottopostole, nonché quelli previsti da altre norme e regolamenti.
Art.18
Attribuzioni del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione si deve riunire almeno una volta ogni trenta giorni.
Ad esso spetta:
a) predisporre e proporre all’assemblea generale lo schema dei provvedimenti di competenza della stessa ai sensi del precedente articolo 17;
b) l’adozione di tutti i provvedimenti dell’unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell’unità sanitaria locale medesima;
c) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei coordinatori dell’ufficio di direzione e dei responsabili dei servizi;
d) l’esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;
e) l’adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell’assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all’articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) la decisione sui ricorsi presentati dai cittadini contro la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:
1) informazioni intorno alla qualità e quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio - sanitario regionale.
Art.19
Funzioni del Presidente del Comitato di gestione
Il medesimo Presidente presiede l’Assemblea salvo il caso disciplinato dall’ultimo comma del precedente articolo 6.
Convoca inoltre e presiede il Comitato di gestione, ne coordina l’attività, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate ed esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi o regolamenti.
Il Presidente del Comitato di gestione ha la legale rappresentanza dell’unità sanitaria locale; in casi di urgenza per garantire il buon funzionamento dell’Unità sanitaria locale, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione e li sottopone alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva alla emanazione del provvedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa.
Cura i rapporti con i Sindaci dei Comuni interessati che, per l’esercizio delle attribuzioni loro demandate quali autorità sanitarie locali, si avvalgono, previo accordo con il Presidente e, salvo i casi di urgenza, degli uffici e dei servizi dell’unità sanitaria locale che agiranno in conformità alle rispettive competenze e responsabilità .
I Sindaci devono, in tal caso, trasmettere al Presidente dell’unità sanitaria locale, contestualmente all’emanazione dei provvedimenti, copia degli stessi nonché fornire tempestivamente notizie ed informazioni sull’esito dei provvedimenti medesimi.
Art.20
Indennità di funzione
Al Presidente del Comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quella massima prevista dalla vigente normativa per il Sindaco di un Comune di popolazione corrispondente a quella dell’Unità sanitaria locale.
Ai Vice Presidenti compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella attribuita al Presidente.
Ai componenti il Comitato di gestione, diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti, compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al Presidente.
Ai componenti gli organi istituzionali dell’Unità sanitaria locale, compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia per gli amministratori comunali.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.
Art.21
Partecipazione a livello di Unità sanitaria locale e di distretto
Al riguardo dovranno essere assicurate forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali degli operatori socio-sanitari, dei Consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo Consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati, nonché delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte su piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.
Art.22
Associazioni di volontariato
I rapporti tra le Unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato saranno regolate da apposito schema convenzionale predisposto dall’amministrazione regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.23
Distretti sanitari di base
Le attività facenti capo al distretto di base riguardano in particolare:
a) la tutela dell’igiene pubblica, della salute nei luoghi di lavoro e della alimentazione, limitatamente agli interventi che non richiedano un particolare grado di complessità tecnica o scientifica;
b) l’assistenza socio - sanitaria alle famiglie;
c) l’assistenza socio - sanitaria agli anziani;
d) la profilassi delle malattie infettive;
e) la medicina preventiva e riabilitativa;
f) la medicina scolastica;
g) la medicina sportiva;
h) l’assistenza medico - generica, pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, in forma ambulatoriale e domiciliare;
i) la guardia medica;
l) la distribuzione dei farmaci;
m) l’assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
n) l’igiene e medicina veterinaria;
o) l’informazione, la promozione sociale e l’educazione sanitaria dei cittadini.
L’articolazione in distretti avviene a cura dell’Assemblea generale, previa consultazione dei Comuni compresi nell’Unità sanitaria locale ed il loro ambito territoriale deve essere determinato sulla base dei seguenti criteri:
1) demografico: la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti. E' consentito un numero di abitanti maggiore o minore in relazione all'indice di concentrazione della popolazione sul territorio;
2) geomorfologico: ogni distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.
Deve di norma essere assicurata la coincidenza dei distretti sanitari di base con il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
Potrà essere istituito un comitato socio-sanitario di distretto come organo consultivo per promuovere una maggiore partecipazione e coordinamento del momento sanitario, sociale e scolastico nonchè per rappresentare e definire determinati e circoscritti problemi della zona. Dei
predetti comitati dovranno far parte i sindaci - o loro delegati - dei Comuni compresi nel distretto, e ad uno di essi dovrà essere affidata la presidenza.
Le modalità di elezione e la composizione del comitato, che non dovrà in ogni caso superare i 15 membri, saranno stabilite dall’unità sanitaria locale mediante il regolamento di cui al punto 4 dell’articolo 17 della presente legge.
Art.24
Presidi e servizi multizonali
La gestione delle strutture multizonali compete allo Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate.
Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi dei servizi multizonali con quelli delle Unità sanitarie locali interessate, il Comitato di gestione territorialmente competente può avvalersi di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle Unità sanitarie locali interessate.
L’Unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale da allegare al conto generale; adotta i piani e i programmi, ed in genere tutti gli atti che riguardano l’organizzazione generale di detti presidi o servizi, previa consultazione delle altre Unità sanitarie locali interessate.
A tal fine i progetti relativi agli atti di cui al precedente comma sono inviati alle altre Unità sanitarie locali interessate, che dovranno esprimere il proprio parere, formulando eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni.
Tale consultazione è obbligatoria anche per gli atti che abbiano a oggetto i presidi e i servizi multizonali di cui all’articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale e igiene e medicina del lavoro di ciascuna Unità sanitaria interessata; la consultazione e infine obbligatoria per gli atti riguardanti l’utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole Unità sanitarie locali per l’esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell’articolo 20, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’Unità sanitaria locale può stabilire opportune forme di collaborazione con altre Unità sanitarie locali, ai fini della utilizzazione dei servizi non individuati quali presidi multizonali.
Art.25
Organizzazione dei servizi dell’Unità sanitaria locale
L’Unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola di norma i servizi in settori omogenei di interventi, con proprie norme regolamentari.
A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I servizi sanitari provvedono alle seguenti funzioni:
a) igiene pubblica, igiene dell’ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;
b) materno - infantile e dell’età evolutiva, tutela della salute degli anziani e degli handicappati;
c) medicina di base, specialistica e igiene mentale;
d) assistenza ospedaliera;
e) veterinaria, per la tutela della sanità animale e igiene dell’allevamento, e per la tutela dell’igiene e della produzione commercializzazione degli alimenti di origine animale;
f) assistenza farmaceutica
Nelle Unità sanitarie locali dove non vi siano stabilimenti ospedalieri pubblici, la funzione ospedaliera verrà svolta da un unico servizio unitamente alle funzioni di cui alla lettera c).
La funzione dell’assistenza farmaceutica può essere accorpata dall’Assemblea generale alle funzioni dei servizi di cui alla lettera c), tenendo presenti sia la consistenza demografica e le caratteristiche specifiche dell’unità sanitaria locale sia la dimensione e articolazione dell’attività del servizio stesso.
L’organizzazione e la responsabilità delle attività proprie di ciascuna delle funzioni di cui sopra, fanno capo comunque al servizio dell’Unità sanitaria locale che è istituzionalmente preposto alla funzione stessa, indipendentemente dalla localizzazione dei presidi e delle strutture che vi provvedono.
L’articolazione dei servizi in settori è stabilita con norma regolamentare dell’unità sanitaria locale, avuto riguardo alla omogeneità, organicità ed unicità delle attività cui devono provvedere.
L’educazione sanitaria è componente essenziale di tutte le funzioni e dei componenti servizi.
I servizi amministrativi dell’Unità sanitaria locale assolvono alle seguenti funzioni:
1) affari generali, coordinamento dei servizi distrettuali, rilevazione ed elaborazione dati;
2) gestione, formazione e aggiornamento del personale;
3) bilancio, programmazione e gestione risorse;
4) acquisizione beni e servizi, gestione patrimoniale, servizi tecnici.
Nelle Unità sanitarie locali con meno di 60.000 abitanti le funzioni amministrative di cui ai punti 1 e 2 possono essere espletate da un unico servizio.
I singoli servizi, nell’ambito delle funzioni cui devono provvedere, sono tecnicamente e funzionalmente autonomi, nel rispetto degli obiettivi e programmi formulati dall'
Assemblea generale e dal Comitato di gestione.
Art.26
Rapporti tra Unità sanitarie locali Enti locali - Regione
Medesimo obbligo sussiste per i pareri richiesti dalla Regione o da una Unità sanitaria locale alle altre Unità sanitarie locali.
Art.27
Attività di informazione
E' fatto obbligo agli enti locali ed alle Unità sanitarie locali di fornire tutte le informazioni e notizie richieste al fine di realizzare e gestire il Servizio sanitario.
I Comuni dovranno, in particolare, comunicare alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, con la periodicità richiesta, le notizie anagrafiche della popolazione, necessarie ai fini della gestione dei servizi sanitari.
I rappresentanti legali degli enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché i funzionari preposti ai servizi interessati, sono solidalmente responsabili per le accertate maggiori spese conseguenti alla omessa o ritardata trasmissione dei dati, informazioni o notizie richieste.
Art.28
Ufficio di direzione
L’ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, coordinamento e funzionamento dei servizi dell’Unità sanitaria locale ed alla direzione del personale, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell’unità sanitaria locale.
Ogni componente dell’ufficio di direzione deve essere sentito dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto.
Art.29
Coordinamento dell’ufficio di direzione
L’incarico di coordinatore è attribuito dal Comitato di gestione per un triennio ed è rinnovabile, in conformità alle norme di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e può essere revocato dal Comitato stesso con deliberazione motivata.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Il coordinatore amministrativo è anche responsabile della verbalizzazione degli atti adottati dagli organi delle Unità sanitarie locali.
Art.30
Criteri organizzativi
a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell’ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;
b) attuare l’integrazione tra i servizi e presidi sanitari e quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l’unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo - sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico-fisico della popolazione;
c) assicurare, nell’ambito di ciascun servizio, l’utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;
d) assicurare l’integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;
e) privilegiare l’impiego di èquipes multidisciplinari che operino all’interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività ;
f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno - infantile e dell’età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;
g) assicurare, ove sia necessario, l’erogazione delle prestazioni, anche a domicilio dell’utente, in ogni parte del territorio, ricorrendo, quando opportuno, alla mobilità del personale all’interno dell’Unità sanitaria locale;
h) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici dell’Unità sanitaria locale.
Art.31
Controllo sugli atti
I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, il cui titolo è sostituito dal seguente: «Unità sanitarie locali».
L’espressione «Piano regionale ospedaliero» di cui alla lettera b) dell’articolo 32 della citata legge regionale, è sostituita con «Piano sanitario regionale».
I Comitati di controllo, per l’esercizio della propria attività sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono integrati da un esperto in materia sanitaria nominato dal Consiglio regionale.
I Comitati di controllo, nell’esercizio del controllo di merito, riscontreranno in particolare la rispondenza degli atti delle Unità sanitarie locali con gli indirizzi di cui all'ultimo comma dell’articolo 3 della presente legge.
Art.32
Attuazione del piano sanitario regionale
Fino alla formulazione del piano sanitario la relazione sarà fatta sull’attività sanitaria della Regione e delle Unità sanitarie locali.
NORME TRANSITORIE
Art.33
Costituzione delle Unità sanitarie locali
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Regione adotta le disposizioni per trasferire ai Comuni in modo graduale, perché, siano attribuite all’Unità sanitaria locale le funzioni, i beni mobili e immobili, le attrezzature e il personale degli enti di cui all’articolo 66, primo comma, lettere a) e b), della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta, altresì, norme concernenti le indicazioni per l’adeguamento della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti scolastici e di altre unità di servizio, ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per far fronte alle necessità derivate dallo scioglimento degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti ed individuati ai sensi dell’articolo 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell’art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, ove alla data del 30 giugno 1981 gli organi istituzionali delle Unità sanitarie locali, il cui ambito territoriale non coincida con quello della singola Comunità montana, non siano stati regolarmente costituiti, il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, (e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale) nomina un Commissario straordinario per gli atti strettamente necessari al fine di assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali dei predetti enti, casse, servizi e gestioni, e l’applicazione delle convenzioni uniche nazionali stipulate ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le stesse modalità adottate dalle strutture amministrative unificate istituite con deliberazione della Giunta regionale del 6 aprile 1979.
Il predetto Commissario straordinario resta in carica fino all’elezione del Comitato di gestione (e comunque non oltre il 31 ottobre 1981).
Art.34
Elezione dell’assemblea generale ed integrazione dell’assemblea della Comunità montana
In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non verranno eletti gli organi dell’unità sanitaria locale ed al fine esclusivo dell’elezione degli stessi, l’assemblea generale sarà presieduta dal componente più anziano di età .
Ove i Comuni interessati non provvedano nei termini di cui al primo comma del presente articolo alla nomina dei propri rappresentanti, il Comitato di controllo o la Sezione competente sugli atti degli enti locali, provvederà, previa diffida, agli interventi sostitutivi di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, assumendo i rispettivi provvedimenti nei termini minimi di legge.
Art.35
Gestione delle funzioni degli ex enti mutualistici
A tal fine, in relazione alle disposizioni dell’articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 33 della presente legge, sono indicate le Unità sanitarie locali tra quelle ove hanno sede le Strutture amministrative unificate intermedie( SAUI) costituite e operanti al 31 ottobre 1980, cui sarà demandata la gestione delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo nonché, rispettivamente, le Unità sanitarie locali che a queste dovranno fare capo.
Art.36
Servizio di tesoreria
Art.37
Trasferimento dei beni ai Comuni
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al primo comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall' articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,n. 833, dovranno provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria dei beni di cui al comma precedente destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Al trasferimento di detti beni si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento dei beni di cui sopra, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma vengono comunicate all’Assessorato regionale all’igiene e sanità, nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di trenta giorni, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuita alle Unità sanitarie locali.
Art.38
Utilizzazione di personale
Ai fini della identificazione di detto personale, per gli effetti di cui sopra, si avrà riguardo alla effettiva situazione di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.39
Cessazione di enti e consorzi
A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni perché siano attribuite alle Unità sanitarie locali, indicata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica.
Il trasferimento delle funzioni agli enti indicati nei commi precedenti dovrà avvenire in modo graduale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Sulla proposta di trasferimento delle funzioni, l’Assessore regionale alla sanità, prima della delibera della Giunta regionale di cui al primo e secondo comma del presente articolo, dovrà acquisire il parere favorevole della Commissione competente del Consiglio regionale.
Art.40
Coordinamento dei servizi sanitari e dei servizi sociali
A tale fine gli enti di cui al primo comma dovranno svolgere, sui propri programmi di assistenza sociale, le opportune consultazioni con le Unità sanitarie locali.
Art.41
Consiglio consultivo sanitario
Art.42
Modifica di delimitazione
Sulla richiesta di cui al precedente comma, che deve essere approvata con il voto favorevole, di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati, decide con decreto il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla sanità, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
I Comuni il cui territorio, in base alla allegata tabella A, è suddiviso in più di una Unità sanitaria locale, possono avanzare richiesta di diversa suddivisione del territorio stesso, entro i termini e con le modalità di cui ai due precedenti commi.
Art.43
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 marzo 1981.
Rais