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Legge Regionale 07 maggio 1981, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 1981 (legge finanziaria).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l’anno 1981, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1981 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.


Art.2
Disciplina fondo riserva spese impreviste
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fino al 31 dicembre 1981, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste può disporsi per provvedere alle eventuali deficienze di tutte le assegnazioni di bilancio cui non possa farsi fronte nei modi previsti, relativamente al bilancio di previsione dello stato, dagli articoli 7, 8 e 12 della legge medesima, purchè si tratti, in ogni caso, di spese che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Art.3
Redazione bilancio di cassa per il 1981
Nelle more dell’approvazione della legge concernente la disciplina del bilancio e della contabilità della Regione, ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio in termini di cassa per l’anno 1981, la Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 37, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, trasmette al Consiglio il bilancio suddetto con una relazione illustrativa entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art.4
Disciplina ripartizione in articoli
Alla ripartizione in articoli degli stanziamenti iscritti ai singoli capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1981, si provvede, fino all’entrata in vigore della legge regionale sul bilancio e la contabilità della Regione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 6, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nei modi stabiliti dalla legge di approvazione del bilancio.

Art.5
Procedure ordinazione delle spese
I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dalla Ragioneria generale della Regione a firma del direttore della stessa o, in caso di sua assenza o impedimento, di funzionari designati con decreto del Presidente della Giunta regionale; solo nell’ipotesi di spese non determinate con formali atti già emanati, i mandati diretti sono firmati anche dai competenti componenti della Giunta o dai loro rispettivi delegati.

Art.6
Deficienze di cassa degli enti amministrativi della Regione
Nell’articolo 1 della legge regionale 1º settembre 1977, n. 38, sono inseriti, dopo il secondo comma, i seguenti commi:
“Al fine di evitare, in pendenza dei formali procedimenti di trasferimento dei relativi contributi ordinari iscritti in bilancio, il verificarsi di deficienze di cassa nei conti correnti intestati, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria regionale, agli enti amministrativi della Regione, l’Amministrazione regionale può, altresì, disporre il trasferimento ai conti correnti medesimi di quote delle giacenze esistenti sui conti correnti ad essa intestati presso gli stessi istituti.
I trasferimenti di cui al comma precedente:
a) sono disposti, a domanda degli enti interessati, con deliberazioni della Giunta, che ne determina la misura tenendo conto delle occorrenze di cassa dell’Amministrazione regionale e dell’ente richiedente, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, gli altri Assessori eventualmente competenti in ordine ai singoli conti correnti interessati al trasferimento e l’Assessore competente nella materia in cui opera l’ente richiedente;
b) sono limitati nel massimo, quanto all’ammontare, ad importi corrispondenti a quelli iscritti in bilancio ed ancora da erogare e, quanto al tempo, ad un periodo non superiore a quello intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge di bilancio - o di quella di successiva iscrizione dello stanziamento - e la data di pagamento del contributo ordinario corrispondente;
c) nel caso in cui il loro termine finale sia stabilito nella data di pagamento del corrispondente contributo ordinario, devono essere compensati, mediante la retrocessione ai conti di provenienza delle somme trasferite, a cura della Ragioneria generale della Regione, che vi provvede contemporaneamente alla spedizione del titolo di spesa relativo al contributo ordinario medesimo;
d) non possono comunque essere disposti oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio o di successiva iscrizione dello stanziamento, e sono, in ogni caso, compensati d’ufficio, a cura della Tesoreria regionale, il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati disposti “.


Art.7
Disciplina titoli spesa collettivi
Salvi gli effetti della prescrizione, della perenzione di cui all’articolo 36 della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del divieto di pagamento di cui all’articolo 446 del relativo regolamento, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre 1981 sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell’esercizio successivo.


Art.8
Disciplina ordinativi di pagamento insoluti
Gli ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento, emessi dai funzionari delegati nel corso dell’anno finanziario 1981, o a questo trasportati, in conto di capitoli di spese correnti, rimasti insoluti alla data del 31 dicembre 1981 sono annullati, salvi gli effetti della prescrizione e della perenzione di cui all’articolo 36 della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; a fronte delle spese cui attenevano gli ordinativi annullati solo dai funzionari delegati emessi nuovi ordinativi imputati agli ordini di accreditamento emessi in conto residui nell’anno finanziario 1982 o a questo trasportati.

Art.9
Deroga limite ordini accreditamento
Nell’emissione degli ordini di accreditamento relativi alle spese di esercizio dei vivai forestali, alle spese per lavori di sistemazione idraulico - forestale, nonchè a quelle conseguenti la concessione delle indennità di abbattimento di animali infetti, si può prescindere, a partire dall’anno finanziario 1981, dal limite di importo previsto dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art.10
Disciplina funzionamento comitati e commissioni
Le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, trovano applicazione anche nei riguardi dei consessi previsti da norme statali vigenti nella Regione.

Art.11
Fondi “globali“
Nelle tabelle A e B allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1981.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati in lire 30.480.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 23.539.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.


DISPOSIZIONI
(IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.12
Differimento quota secondo programma capo I legge regionale n. 45 del 1976
La terza quota destinata all’attuazione del secondo programma triennale di opere pubbliche (1979 - 1981), di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), resta determinata in lire 28.144.300.000; la sua iscrizione nel bilancio regionale è differita all’anno 1982.

Art.13
Finanziamento terzo programma legge regionale n. 45 del 1976
Per l’attuazione del terzo programma (1982 - 1984) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015) è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.000.000.000 così ripartita:
- anno finanziario 1982
lire 35.000.000.000
- anno finanziario 1983
lire 60.000.000.000
- anno finanziario 1984
lire 85.000.000.000
All’approvazione dei programmi di intervento per detto triennio i competenti Consigli comunali e provinciali provvederanno entro il 31 dicembre 1981.
Gli stanziamenti annuali per l’attuazione dei capi III (cap. 08017) e IV (cap. 08030) della stessa legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono rispettivamente fissati, per il 1981, in lire 2.500.000.000 e lire 1.000.000.000, ed in rispettive lire 10.000.000.000 e lire 1.500.000.000 per i successivi esercizi.


Art.14
Modifiche parametri legge regionale n. 45 del 1976
Il massimale di finanziamento ammissibile per gli interventi straordinari di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è elevato da trenta a cinquanta milioni di lire.
A decorrere dall’esercizio 1982, la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali dagli articoli 5. 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è raddoppiata.


Art.15
Modifica utilizzazione interessi conti legge regionale n. 45 del 1976
In deroga a quanto disposto dall’articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1980 sui conti correnti bancari, accesi ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l’anno 1981.

Art.16
Modifica utilizzazione interessi conti legge regionale n. 39 del 1976
In deroga al penultimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1980 sulle giacenze dei conti correnti bancari istituiti in applicazione dello stesso articolo 18, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l’anno 1981.

Art.17
Agevolazioni mutui investimenti enti locali
Lo stanziamento da iscrivere in applicazione dell’articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 48, è ridotto, per l’anno 1981, da lire 3.000.000.000 a lire 500.000.000.
Dal conto dei residui del capitolo 08056 è eliminata la somma di lire 3.000.000.000.
Al fine di assicurare un limite d’impegno complessivo di lire 3.000.000.000 per l’intera durata ventennale dei mutui da agevolare sono determinate in lire 2.500.000.000 le quote da iscrivere negli anni 1999, 2000 e 2001.
Sono ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1979, n. 48, i mutui contratti dagli enti locali con istituti di credito abilitati al finanziamento delle opere pubbliche diversi dalla Cassa depositi e prestiti.


Art.18
Porti, infrastrutture industriali, opere turistiche
Per l’esecuzione di programmi di opere portuali, infrastrutture industriali nonchè opere atte a valorizzare località di particolare interesse turistico sono autorizzate le seguenti spese:
- opere portuali (cap. 08182): lire 2.700.000.000 nel 1981 e lire 8.000.000.000 nel 1982;
- infrastrutture industriali (cap. 08205): lire 1.500.000.000 nel 1981 e lire 2.000.000.000 nel 1982;
- opere turistiche (cap. 08215): lire 1.100.000.000 nel 1981 e lire 2.000.000.000 nel 1982.
Ai sopraindicati stanziamenti autorizzati a carico del bilancio della Regione per l’anno 1982, si applica il terzo comma dell’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.


Art.19
Fondi revisione prezzi e perizie suppletive opere pubbliche
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03013 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1981 è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
I trasferimenti delle somme di volta in volta occorrenti, dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03013 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 dello stato di previsione dell’Assessorato dei lavori pubblici, 12172 e 12176 dello stato di previsione dell’Assessorato all’igiene e sanità sono disposti dall’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti.
Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente negli stati di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dell’Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferiti alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1º gennaio 1981 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.
Le somme trasferite alla citata contabilità speciale dal capitolo 06260 possono essere impiegate anche per il finanziamento di perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’ultimazione dei lavori, ivi comprese le spese per la corresponsione delle indennità per espropriazioni.
Lo stanziamento iscritto al capitolo 03015 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l’anno 1981 è destinato, oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere di competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell’esecuzione delle opere inserite nei programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (cap. 08048) ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016) ivi compreso il programma straordinario di cui all’articolo 33 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.
I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.


Art.20
Utilizzazione fondi legge regionale n. 55 del 1978
Per i rientri di fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, non utilizzabili per le finalità precedentemente programmate in applicazione del capo secondo della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e della legge regionale 4 luglio 1973, n. 15, è disposta, in luogo dell’iscrizione nell’apposito capitolo di spesa previsto dal secondo comma dell’articolo 3 della summenzionata legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, l’iscrizione a favore dei capitoli del bilancio regionale 1981 e dei bilanci successivi corrispondenti alle stesse categorie di opere pubbliche cui i fondi medesimi erano originariamente riferiti, con facoltà di utilizzazione anche per opere diverse da quelle programmate od in Comuni differenti dai precedenti beneficiari sempre con le procedure previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e per gli interventi consentiti dalla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.
Alla predetta iscrizione si provvede a termini dell’articolo 34 della legge di approvazione di bilancio per l’anno finanziario 1981 e di quelli corrispondenti delle leggi di bilancio degli anni successivi.


Art.21
Somme assegnate ai Comuni per l’esecuzione di opere pubbliche
Le disponibilità di cui al capitolo 08055 - 01 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1981 sono ripartite, con decreto dell’Assessore competente su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nella proporzione seguente:
- per il 70 per cento in quote uguali fra i Comuni con popolazione residente inferiore ai tremila abitanti, secondo i dati ISTAT, al 31 dicembre 1979;
- per il 30 per cento in quote uguali fra i Comuni con popolazione tra i tremila e cinquemila abitanti, secondo i dati ISTAT, al 31 dicembre 1979.
Le somme sono direttamente erogate ai Comuni che devono utilizzarle esclusivamente per l’esecuzione di opere pubbliche di loro interesse.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.22
Approvazione programma quadriennale e progetti biennali
Il programma quadriennale ed i progetti biennali di edilizia residenziale da predisporsi, in applicazione dell’articolo 4, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l’impiego delle quote assegnate alla Regione sulle disponibilità imputabili ai bienni 1980 - 81 e 1982 - 83, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l’Assessore dei lavori pubblici autorizza l’impegno della spesa ed i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.


Art.23
Accreditamento dei fondi edilizia sovvenzionata
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata riguardanti le nuove costruzioni ed il recupero del patrimonio edilizio ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore dei lavori pubblici autorizza con proprio decreto - nei limiti delle disponibilità di bilancio relative all’applicazione di detta legge - l’impegno e l’accredito ai competenti enti attuatori delle somme relative ai maggiori oneri derivanti dall’affidamento dei lavori in aumento ovvero dell’aggiornamento del prezzo d’appalto, nonchè, in corso d’opera, da perizie suppletive o da revisione dei prezzi contrattuali, sulla base del “ quadro economico “ aggiornato, approvato dal competente organo dei medesimi enti attuatori. Per tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata finanziata, a far data dal 1º gennaio 1979, in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, è disposta, per ciascun ente attuatore, l’apertura di un unico conto corrente bancario intestato alla Regione autonoma della Sardegna, sul quale sono accreditate, in una o più soluzioni, le somme globalmente assegnate per l’esecuzione dei programmi di intervento affidati a ciascun ente medesimo.
L’ammontare dei pagamenti, ordinabili dai legali rappresentanti degli enti attuatori per ciascun distinto intervento mediante assegni esclusivamente intestati ai creditori, non potrà superare il limite di spesa indicato per lo stesso intervento nel provvedimento di impegno di cui al II comma del precedente articolo 22, ovvero, per quanto attiene agli interventi del biennio 1978- 79, all’ultimo comma dell’articolo 24 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.


Art.24
Procedure e formazione e approvazione graduatorie
Fermo restando quant’altro previsto dall’articolo 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, è delegata ai Comuni interessati - ove previsto dai programmi e progetti regionali di localizzazione e con l’osservanza dei criteri, dei termini e delle indicazioni procedurali in essi contenuti - la formazione e l’approvazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione di concorsi o contributi regionali per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale agevolata.
Per la formazione di dette graduatorie, i Comuni potranno avvalersi di apposite commissioni, sulla base delle indicazioni contenute negli atti regionali di programma. In caso di inadempienza comunale trovano applicazione, anche attraverso eventuale delega alle Comunità montane competenti per territorio, le procedure sostitutive di cui al V e VI comma dell’articolo 25 della sopracitata legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.
Gli atti deliberativi comunali e delle Comunità montane concernenti l’attività delegata di cui trattasi, possono essere rispettivamente delegati alle Giunte od agli Organismi esecutivi degli enti medesimi.
Tali deliberazioni potranno essere dichiarate immediatamente esecutive nei casi e nei modi previsti dall’articolo 28 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Con l’atto di approvazione della graduatoria, l’interessato può proporre ricorso all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione dell’atto medesimo.
Qualora la decisione non venga pronunciata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, il ricorso stesso si intende accolto.


Art.25
Completamento programma case per lavorato
Per l’attuazione - in applicazione dell’articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e della deliberazione del CIPE in data 8 agosto 1980 - del programma regionale di completamento degli interventi di costruzione delle case per lavoratori già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell’articolo 163 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed il cui importo globale risulta determinato per la Regione Sarda in complessive lire 17.328.000.000, l’Amministrazione regionale ha facoltà di assumere impegni fino alla concorrenza di detto stanziamento globale, fermo restando che a norma dell’articolo 20, settimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, i relativi pagamenti non potranno superare gli stanziamenti di lire 1.155.200.000, lire 4.620.800.000, lire 5.776.000.000 e lire 5.776.000.000, rispettivamente assegnati alla stessa Regione con carico ai bilanci dello Stato per gli esercizi 1981, 1982, 1983, e 1984.
Per le finalità di cui al precedente comma, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del Bilancio della Regione per l’anno 1981 è istituito il capitolo 08104, con lo stanziamento di lire 1.155.200.000 e la denominazione “ Interventi per la realizzazione di case per lavoratori (art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e art. 173 del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218)“.
Nei corrispondenti capitoli dei bilanci 1982, 1983 e 1984 saranno iscritti, rispettivamente, gli stanziamenti di lire 4.620.800.000, 5.776.000.000 e 5.776.000.000.


DISPOSIZIONI
(IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.26
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
Per l’attuazione - in applicazione dell’articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e della deliberazione del CIPE in data 8 agosto 1980 - del programma regionale di completamento degli interventi di costruzione delle case per lavoratori già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell’articolo 163 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed il cui importo globale risulta determinato per la Regione Sarda in complessive lire 17.328.000.000, l’Amministrazione regionale ha facoltà di assumere impegni fino alla concorrenza di detto stanziamento globale, fermo restando che a norma dell’articolo 20, settimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, i relativi pagamenti non potranno superare gli stanziamenti di lire 1.155.200.000, lire 4.620.800.000, lire 5.776.000.000 e lire 5.776.000.000, rispettivamente assegnati alla stessa Regione con carico ai bilanci dello Stato per gli esercizi 1981, 1982, 1983, e 1984.
Per le finalità di cui al precedente comma, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del Bilancio della Regione per l’anno 1981 è istituito il capitolo 08104, con lo stanziamento di lire 1.155.200.000 e la denominazione “ Interventi per la realizzazione di case per lavoratori (art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e art. 173 del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218)“.
Nei corrispondenti capitoli dei bilanci 1982, 1983 e 1984 saranno iscritti, rispettivamente, gli stanziamenti di lire 4.620.800.000, 5.776.000.000 e 5.776.000.000.


Art.27
Destinazione quote legge 984 - 1977 per concorso interessi su mutui di miglioramento
Al fine della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un limite di impegno di lire 8.567.000.000 per l’attuazione dei programmi regionali relativi ai settori della zootecnia, della ortoflorofrutticoltura, della vitivinicoltura e delle colture mediterranee, in esecuzione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Conseguentemente sono determinate nello stesso importo di lire 8.567.000.000 le annualità da iscrivere nel capitolo 06068 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per gli anni dal 1981 al 2002.
All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, si farà fronte per le rate di competenza regionale, scadenti negli esercizi dal 1981 al 1984, mediante utilizzazione della quota annua di lire 8.567.000.000 degli stanziamenti disposti dallo Stato in favore della Regione ai sensi della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per le rate scadenti negli anni dal 1985 al 2002 si provvederà ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 della stessa legge n. 984 del 1977.


Art.28
Prestiti per acquisto di scorte
I prestiti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, recante “Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l’acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali“ potranno essere concessi per l’acquisto di scorte da effettuare nell’ambito della realizzazione di un piano di trasformazione aziendale.


Art.29
Progetto “agricolo“ – fondi ex art. 7, lett. c), legge 183 - 1976
Per l’attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero - caseario, previsto dal programma d’intervento per gli anni 1976 - 1978 sono autorizzate, nel rispetto delle determinazioni stabilite dal progetto medesimo, le seguenti spese relative al comparto ortofrutticolo:
- lire 1.500.000.000 quale finanziamento della Regione per gli investimenti fissi dell’impianto di surgelazione;
- lire 1.500.000.000 per la dotazione di capitale di esercizio dello stesso impianto.
La spesa complessiva di lire 3.000.000.000 fa carico ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 7, lett. c, della legge 2 maggio 1976, n. 183.


Art.30
Integrazione fondi piano zone interne
Una quota, pari a lire 1.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare per lire 200.000.000 il titolo di spesa P- 1.05, per lire 600.000.000 il titolo di spesa P- 1.07 e per lire 200.000.000 il titolo di spesa P- 1.11 dello stesso piano; questi stanziamenti saranno utilizzati per la concessione delle provvidenze previste, rispettivamente dai paragrafi 5.5, 7.2 e 11.1 (forestazione; strutture per mercati e mostre zootecniche; spese di attuazione del “ Piano “).
A valere sui fondi assegnati dallo Stato, ai sensi della legge 1º luglio 1977, n. 403, la somma di lire 500.000.000 è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P- 1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e sarà utilizzata per le attività previste dal paragrafo 6.5 del piano medesimo (provvidenze per la commercializzazione).


Art.31
Provvidenze per l’acquisto di bestiame selezionato
Alla spesa dello stanziamento di lire 20.000.000 iscritto al capitolo 06162- 01 del bilancio regionale 1981 concernente concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei prestiti destinati all’acquisto del bestiame, si provvede in applicazione delle norme previste dall’articolo 16, comma primo, lett. a), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art.32
Provvidenze per le cooperative operanti nel settore della produzione della carne
Le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge regionale 23 dicembre 1975, n. 63, recante “Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne“ potranno essere concesse a favore delle cooperative agricole operanti nei settori indicati dalla medesima legge, a condizione che le stesse siano formate per almeno il 75 per cento da allevatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che conducano non meno del 60 per cento della superficie aziendale.
La concessione delle provvidenze è subordinata all’emanazione di direttive da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.33
Programmi delle Associazioni provinciali allevatori
Per l’attuazione dei programmi di attività zootecnica e riguardante la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, è riconosciuta alle Associazioni provinciali allevatori l’aliquota del cinque per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, per spese generali amministrativo - contabili, e oneri finanziamento da liquidarsi forfettariamente.

Art.34
Opere di bonifica - elettrificazione agricola - acquedotti - viabilità rurale
Alla spesa dello stanziamento di lire 100.000.000 iscritto al capitolo 06257- 01 del bilancio regionale 1981, concernente spese per la difesa del suolo dalle acque, per la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d’acqua che servono ai comprensori di bonifica, si provvede in applicazione delle norme previste dall’articolo 7, comma secondo, lett. a), della legge 27 luglio 1967, n. 632.
Agli stanziamenti di lire 439.000.000, di lire 900.000.000 e di lire 1.800.000.000, iscritti rispettivamente ai capitoli 06086- 01 (acquedotti rurali), 06087 - 01 (elettrificazione agricola), e 06088 - 01 (viabilità rurale) si provvede in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 2 agosto 1974, n. 78.


Art.35
Strade interpoderali e vicinali
Gli incentivi previsti dall’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione ed il riattamento delle strade interpoderali e vicinali, aperte al pubblico transito, sussidiabili a termini degli articoli 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono determinati nella misura unica dell’87,50 per cento.

Art.36
Limiti ordini di accreditamento per contributi acquisto macchine agricole
E’ soppresso l’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, relativa a “ Interventi per l’agricoltura e la forestazione “.

Art.37
Procedura programmi elettrificazione rurale
Per l’esecuzione dei programmi di elettrificazione rurale finanziati dall’Amministrazione regionale, si seguono le procedure previste per l’applicazione dell’art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
La commissione di cui al secondo comma del predetto articolo è composta da un rappresentante per ciascuno degli Assessorati regionali dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, dei lavori pubblici e della difesa dell’ambiente, oltre che da un funzionario designato dall’ENEL, ed ha sede presso il primo di questi Uffici.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.38
Competenza concessione provvidenze per gli impianti cooperativi agricoli
In parziale deroga al disposto dell’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, la concessione dei contributi è accordata con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.
Con analoga procedura vengono concesse le provvidenze di cui all’articolo 13 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, recante: “Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia“.


Art.39
Competenza istruttoria e concessione contributi per opere di miglioramento fondiario
L’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro – pastorale assegna agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, le disponibilità del bilancio regionale destinate all’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e agrario sulla base di programmi di ripartizione, approvati ai sensi dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, riferiti ai territori di competenza degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane e che tengano conto della situazione dell’agricoltura in tali territori.
Per l’assunzione di impegni e l’ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro – pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l’emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.
Il limite di ciascuna apertura di credito è dato dal quintuplo della somma prevista in materia dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.
Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.


Art.40
Fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole
E’autorizzata la costituzione di un “Fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole“ presso un istituto abilitato all’esercizio del credito agrario, col quale l’Assessore dell’agricoltura stipulerà apposita convenzione per regolamentarne la gestione e l’utilizzazione.
Il fondo verrà utilizzato per la trasformazione delle passività cooperative agricole e dei loro consorzi mediante la concessione dei mutui della durata massima di dieci anni, oltre al periodo di pre-ammortamento. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è quello periodicamente determinato dallo Stato per i mutui di miglioramento, ferma restando la facoltà della Regione di fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura, stabilisce i criteri politico - amministrativi per l’utilizzo del fondo.
I mutui sono regolati dalle norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono abrogati gli articoli 19 e 21 della legge regionale 19 luglio 1976, n. 38.
La dotazione del Fondo è stabilita in lire 4.450.000.000 (capitolo 06223). A tale spesa si farà fronte, quanto a lire 450.000.000 col trasferimento al bilancio regionale delle disponibilità esistenti presso il fondo di rotazione istituito dalla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, capitolo di entrata 31513) e quanto a lire 4.000.000.000, col trasferimento allo stesso bilancio regionale di un pari importo di interessi attivi maturati al 31 dicembre 1980 su conto corrente relativo al Fondo per l’attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (capitolo di entrata 20913).


Art.41
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7
Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 concernente provvidenze a favore di consorzi di cooperative ortofrutticole, è eliminata l’espressione:
“sentito l’Osservatorio fitopatologico per la Sardegna che deve accertare le condizioni fitosanitarie nelle località di produzione“.


Art.42
Procedure per l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali del programma di intervento per il 1979
L’approvazione dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali di carattere generale - la cui realizzazione, secondo le disposizioni contenute nel Capo V, paragrafo 2 del Programma di intervento per il 1979, può essere autorizzata contestualmente all’atto della delimitazione delle zone di sviluppo agro - pastorale - comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
I piani particellari di espropriazione relativi ai progetti esecutivi approvati ai sensi del “Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro - pastorale“ costituiscono programma annuale di acquisizione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.
In deroga al quarto comma dell’articolo 27 della medesima legge regionale, detti piani particellari sono approvati con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e le aree di sedime delle citate opere infrastrutturali sono pertanto direttamente acquisibili al “Monte dei Pascoli“.
L’intera spesa occorrente per l’acquisizione delle predette aree di sedime sarà accreditata alla Sezione speciale dell’ETFAS con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale.
La spesa sarà stimata dalla Sezione speciale dell’ETFAS, in via preventiva, avuto riferimento ai valori medi di mercato in corso nell’anno agrario precedente.


DISPOSIZIONI
(DI CARATTERE PARTICOLARE)
Art.43
Fondo nazionale sanitario
Ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio per l’anno 1981 e di quelli successivi, concernenti l’attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Servizio sanitario regionale), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 – secondo comma - e articolo 31 - ultimo comma - della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41.
Lo stanziamento iscritto al fondo da ripartire di cui al capitolo 12104 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 è utilizzato sulla base di piani regionali e di azioni finalizzate in specifici settori d’intervento approvati ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
L’istituzione dei relativi capitoli di spesa nonchè il trasferimento ad essi dal citato fondo da ripartire avviene con le modalità indicate dall’incarico 27 della legge di approvazione di bilancio.


Art.44
Ripartizione finanziamento integrativo legge n. 268 del 1974
La ripartizione dello stanziamento integrativo di lire 20.000.000.000, previsto dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 03033), è disposta col programma di intervento relativo a questa stessa legge.

Art.45
Fondo tutela livelli occupazionali
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, (cap. 09050), per l’anno finanziario 1981 è determinata in lire 24.000.000.000.

Art.46
Mutui consorzi zone industriali
l fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (cap. 09026) è incrementato, per l’anno 1981, di lire 400.000.000.

Art.47
Occupazione giovanile
L’autorizzazione di spesa di lire 7.500.000.000, prevista per il 1981 dall’articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, concernente gli interventi regionali a sostegno dell’occupazione giovanile, è differita all’anno finanziario 1982.
E’ abrogata la legge regionale 28 febbraio 1981, n. 11, concernente “ Provvedimenti provvisori per la proroga dei contratti stipulati con i giovani assunti ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni “Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di cui alla stessa legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, si fa fronte con le quote spettanti alla Regione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 6 febbraio 1981, n. 21.
E’ garantito a ciascun giovane, quale che sia l’oggetto del contratto prorogato, il diritto alla formazione professionale previsto dal rapporto di formazione - lavoro, fatti salvi gli effetti dell’articolo 26 bis, comma terzo, di detta legge n. 285, e successive modificazioni.


Art.48
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 – ultimo comma - della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’Isola sono realizzati, anche per l’anno 1981, con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa legge.
Secondo queste ultime modalità è autorizzata anche la spesa della somma di lire 2.666.667.000 iscritta al capitolo 05078 - 01 ed assegnata dallo Stato ai sensi dell’articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con deliberazione del CIPE assunta in data 8 agosto 1980.


Art.49
Anticipazione contributo funzionamento ETFAS
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell’anno 1981, con proprie disponibilità ed in conto dell’assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di lire 5.000.000.000 per la concessione all’ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - di un contributo di funzionamento di pari importo (cap. 06282).
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.


Art.50
Contributo all’ARST
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda regionale sarda trasporti( ARST) un contributo di gestione per l’esercizio 1981 pari a lire 16.200.000.000 (cap. 13001).

Art.51
Finanziamento degli organismi socio - culturali
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1981, i seguenti contributi di funzionamento:
- Centri per i servizi sociali (cap. 10020) lire 73.993.000
- Centri per i servizi culturali (cap. 11092) lire 288.464.000


Art.52
Contributi agli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 1981, un contributo complessivo di lire 300.000.000 agli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura funzionanti in Sardegna, al fine di sanare le passività pregresse non altrimenti finanziabili e al fine del riattamento delle strutture necessarie al funzionamento di tali Istituti, sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art.53
Consorzio del porto di Civitavecchia
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l’anno 1981 (cap. 13035).
A favore dello stesso Consorzio è altresì autorizzata l’erogazione delle quote relative agli anni 1977, 1978, 1979 e 1980, pari, nel complesso, a lire 64.000.000.


Art.54
Consulta femminile regionale
Il contributo da concedere alla Consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l’anno 1981, da lire 10.000.000 a L. 30.000.000 (cap. 10030).

Art.55
Funzionamento Comitati caccia
Sul capitolo di spesa 05100 l’Assessore della difesa dell’ambiente dispone, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, ivi comprese quelle relative alle restrizioni del personale in servizio presso i Comitati stessi.

Art.56
Funzionamento Comitati faunistici
Nell’anno 1981 le spese per il funzionamento del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall’Assessore della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso (cap. 05104).
Per lo stesso anno l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a disporre, per il funzionamento dei Comitati comunali e comprensoriali faunistici, aperture di credito a favore dei Presidenti degli Organismi comprensoriali; sulle stesse aperture di credito, che gravano sullo stanziamento disposto per il funzionamento del Comitato regionale faunistico, i funzionari delegati possono emettere ordinativi di pagamento su conforme deliberazione dei Comitati comprensoriali faunistici, costituiti ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.


Art.57
Contributi agli uffici tecnici comunali
A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, la legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, è abrogata con effetto dal 1º gennaio 1981.
In quest’ultimo anno è autorizzata, comunque, l’erogazione dei contributi nelle spese sostenute dai Comuni e dai Consorzi di Comuni a tutto il 1980 (cap. 04159).


Art.58
Comando del personale dell’ETFAS presso l’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda
In attesa delle norme regionali concernenti la ristrutturazione dell’Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS), il personale dipendente dallo stesso Ente, addetto alla sorveglianza dei terreni a vocazione boschiva trasferiti all’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è comandato a prestare servizio presso l’Azienda medesima, con effetto dalla data di trasferimento dei terreni.

Art.59
Funzioni amministrative ex ONMI
L’Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’assegnazione alle Province e ai Comuni, che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043 - 01) Per l’anno 1981, le somme di cui al precedente comma, verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti relativi agli anni 1978, 1979 e 1980, risultanti da delibere consiliari vistate dal competente Comitato di controllo, delle spese sostenute dai predetti enti, tenendo conto, nelle assegnazioni, di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per gli anni 1978 e 1979.


Art.60
Rimborso spese istruttorie pratiche artigiani
Con effetto dal 1º gennaio 1978 le misure delle indennità, riconosciute alle Camere di commercio ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, per le funzioni istruttorie delle pratiche dei contributi in conto capitale e determinate col decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 1977, n. 110, sono sostituite dalle seguenti:
- lire 50.000 per ogni pratica presa in carico per l’istruttoria;
- 3,50 per cento dell’importo dei contributi erogati.
Le spese relative gravano sul competente capitolo del bilancio regionale o sull’apposito fondo previsto dall’articolo 14 della citata legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.
Resta salva la facoltà di delegare le funzioni istruttorie e di rideterminare la misura delle predette indennità con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 di detta medesima legge regionale.


Art.61
Competenze del funzionario delegato per le zone terremotate
Il funzionario delegato all’esecuzione degli interventi di soccorso a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 61 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a provvedere agli adempimenti necessari al completamento degli stessi interventi a valere sulle disponibilità esistenti in conto delle aperture di credito disposte a suo favore sui capitoli 01007 e 02158 del bilancio per l’anno finanziario 1980.

Art.62
Studi, pubblicazioni e problemi sull’autonomia speciale
Per il completamento del programma di interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1978, n. 56, è autorizzata, in conto del capitolo 01024 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981, la spesa di lire 38.000.000.

Art.63
Copertura finanziaria
Alle nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge che non gravano sulle quote assegnate dallo Stato per l’applicazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457, (edilizia residenziale), 24 aprile 1980, n. 146, articolo 29, e deliberazione del CIPE dell’8 agosto 1980 (completamento programma case per lavoratori e stagni della Sardegna), 27 dicembre 1977, n. 984, (zootecnia, ortoflorofrutticoltura, forestazione, irrigazione, colture mediterranee, vitivinicoltura e terreni collinari e montani), 2 maggio 1976, n. 183, articolo 7, lettera c),(Casmez - progetti regionali di sviluppo), legge 23 dicembre 1978, n. 833, deliberazione del CIPE del 29 luglio 1980 (indennità agli allevatori per i suini abbattuti), quantificate in L. 36.810.000.000 per il 1981, in L. 50.200.000.000 per il 1982, in L. 40.400.000.000 per il 1983 e in L. 65.400.000.000 per il 1984, si fa fronte:
- nel 1981 con lo slittamento delle spese di cui agli articoli 12 e 49 e con la minore spesa di cui all’articolo 17 della presente legge;
- negli anni successivi col maggior gettito previsto dall’imposta di fabbricazione, sul consumo dei tabacchi, di bollo e dalle somme devolute alla Regione in sostituzione dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 maggio 1981.

Rais