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Legge Regionale 19 maggio 1981, n. 16

Norme speciali di reclutamento di personale per i Comitati di controllo e modifiche alla legge regionale 23 ottobre1978, n. 62.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n.62, è così sostituito:
Comitati di controllo Sono istituiti i Comitati di controllo con sede in Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.
La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Cagliari corrisponde ai Comprensori istituiti, ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, nella rispettiva circoscrizione provinciale, esclusi i seguenti Comuni appartenenti ai Comprensori numeri 19 e 23, sui quali esercita il controllo il Comitato di Iglesias:
- Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Narcao, Portoscuso, Siliqua, Villamassargia del Comprensorio n. 19;
- calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Santadi, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio del Comprensorio n. 23.
La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Oristano corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale.
La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Nuoro corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti al Comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il Comitato di Lanusei:
- Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tatala, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Sassari corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti ai Comprensori numeri 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il Comitato di Tempio Pausania:
- Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Nulvi, Martis, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba del Comprensorio n. 2;
- Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola del Comprensorio n. 3;
- Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti del Comprensorio n. 4.
Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei Comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale».


Art.2
Al fine di assicurare temporaneamente il funzionamento dei Comitati di controllo di cui al precedente articolo 1, nelle more dell’attuazione del successivo articolo 15, l’amministrazione regionale dispone l’assegnazione ai relativi uffici di personale del ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nella misura stabilita col decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 18.
L’Amministrazione regionale è pertanto autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:
- a bandire, una volta soltanto, pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti della sesta, quinta, quarta e terza fascia funzionale della dotazione organica dei predetti uffici come stabilita dal medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 18, secondo le modalità e per le qualifiche di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- a procedere, una volta soltanto, alle nomine necessarie per la copertura dei posti vacanti della qualifica di dattilografo della terza fascia funzionale indicati nel medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo articolo 12;
- a procedere, una volta soltanto, alle nomine necessarie per la copertura dei posti vacanti della qualifica di addetto ai servizi di anticamera della prima fascia funzionale indicati nel medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 e la disciplina di cui all’articolo 14 della presente legge.
Qualora i posti previsti nella tabella «B» allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alla disposizione di cui al precedente comma, l’amministrazione regionale è autorizzata a istituire, per un massimo di 23 unità e limitatamente alla IV fascia, i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.


Art.3
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della sesta fascia funzionale con la qualifica di esperto in materie amministrative, sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio:
a) i segretari comunali di ruolo, con almeno tre anni di servizio;
b) gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno tre anni di servizio nella carriera direttiva o equivalente secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- diritto amministrativo;
- diritto finanziario;
- ordinamento regionale;
- ordinamento comunale e provinciale;
- legislazione sanitaria;
- legislazione urbanistica;
- legislazione generale relativa agli enti indicati dall’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
La commissione esaminatrice è composta:
- dal direttore dei servizi dell’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica della Regione Sarda, che la presiede;
- da un magistrato del tribunale amministrativo regionale della Sardegna;
- da un docente universitario in discipline amministrative;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.
In caso di indisponibilità del magistrato del tribunale amministrativo regionale, viene nominato un docente universitario in discipline amministrative.


Art.4
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di segretario sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica di segretario o equivalente secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- nozioni di diritto amministrativo e finanziario;
- nozioni di contabilità generale dello Stato;
- ordinamento regionale, comunale e provinciale;
- nozioni di diritto sanitario;
- nozioni di diritto urbanistico.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso l’assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che la presiede;
- da un professore di materie giuridiche ed economiche di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- da due impiegati della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.5
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di ragioniere sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di ragioniere, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di ragioniere.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- ragioneria pubblica;
- nozioni di diritto amministrativo e finanziario;
- nozioni di contabilità generale dello Stato;
- ordinamento regionale, comunale e provinciale;
- elementi di statistica.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso la Ragioneria regionale, che la presiede;
- da un professore di ragioneria di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- da due impiegati della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.6
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quinta fascia funzionale con la qualifica di geometra, sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di geometra, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di geometra.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- disposizioni legislative statali e regionali in materia di lavori pubblici;
- nozioni di urbanistica e di diritto urbanistico;
- ordinamento regionale, comunale e provinciale;
- nozioni di costruzione e topografia.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale in servizio presso l’assessorato dei lavori pubblici o presso l’assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, che la presiede;
- da un professore di costruzioni e topografia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- da due impiegati della Regione Sarda appartenenti alla quinta o sesta fascia funzionale con anzianità di servizio non inferiori a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla quinta o sesta fascia funzionale designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.7
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di archivista specializzato sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di archivista o equivalente secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- nozioni sull’organizzazione, la tenuta ed il funzionamento degli archivi correnti e di deposito nella pubblica amministrazione;
- nozioni sull’ordinamento regionale, comunale e provinciale;
- norme sull’autenticazione degli atti d’ufficio.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;
- da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.8
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della terza fascia funzionale con la qualifica di addetto di archivio sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con la qualifica di archivista o equivalente secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- nozioni sulla tenuta ed il funzionamento degli archivi correnti e di deposito nella pubblica amministrazione;
- elementi sull’ordinamento regionale, comunale e provinciale;
- norme sull’autenticazione degli atti d’ufficio.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;
- da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla terza e con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla terza designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.9
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente amministrativo sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica equivalente a quella messa a concorso secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- nozioni di diritto amministrativo;
- nozioni sull’ordinamento regionale, comunale e provinciale.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;
- da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.10
Al pubblico concorso per la copertura dei posti della quarta fascia funzionale con la qualifica di assistente contabile sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi regionali e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, gli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato con qualifica equivalente a quella messa a concorso secondo l’ordinamento dell’ente di appartenenza.
Il concorso avverrà per colloquio sulle seguenti materie:
- nozioni di ragioneria pubblica;
- nozioni di contabilità generale dello stato;
- nozioni sull’ordinamento regionale, comunale e provinciale.
La commissione esaminatrice è composta:
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente alla sesta fascia funzionale, che la presiede;
- da tre impiegati della Regione Sarda appartenenti ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- da un impiegato della Regione Sarda appartenente ad una fascia funzionale non inferiore alla quarta designato dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell’ambito regionale.


Art.11
Per l’espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, la nomina delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità , la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria, sono disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentiti il Comitato per l’organizzazione ed il personale di cui all’articolo 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o, in difetto, il Comitato provvisorio di cui all’articolo 124 della stessa legge regionale.
Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui alla presente legge sono esercitate da un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale in servizio presso l’ufficio del personale dell’assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, o in servizio presso l’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.


Art.12
I posti della terza fascia funzionale con la qualifica di dattilografo sono ricoperti mediante altrettante nomine di idonei della graduatoria del concorso pubblico per vice dattilografo, approvata con decreto dell’assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione del 22 gennaio 1979, n. P. 1482-76, secondo l’ordine della medesima graduatoria.

Art.13
I posti della prima fascia funzionale con la qualifica di addetto ai servizi di anticamera sono ricoperti mediante altrettante nomine da effettuarsi secondo le modalità della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Art.14
Il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli è assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni alle sedi di servizio dei Comitati di controllo secondo la ripartizione stabilita in base al successivo articolo 18 e, nello stesso periodo, non potrà essere trasferito ad altri uffici dell’amministrazione regionale nè collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.
L’assegnazione alle predette sedi di servizio, per il personale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, è disposta, secondo l’ordine della graduatoria di merito, nel rispetto delle preferenze espresse dagli interessati.
L’impiegato che non raggiunge la sede di servizio cui viene assegnato decade dalla nomina.
Al personale di cui al primo comma è riconosciuto il servizio extraregionale nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.15
La struttura amministrativa dei Comitati di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è disciplinata dal regolamento di esecuzione concernente l’organizzazione amministrativa regionale prevista dall’articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Fino a quando non sarà funzionante la predetta struttura amministrativa dei Comitati, i medesimi potranno richiedere i pareri di cui al penultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.


Art.16
L’articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è così sostituito:
Adempimenti per il regolare funzionamento dei Comitati.
«Presso ogni Comitato di controllo saranno assicurati tutti gli adempimenti necessari per il loro corretto e regolare funzionamento, ed in particolare l’assistenza alle adunanze del Comitato, la redazione dei processi verbali, la tenuta del registro delle riunioni, l’invio degli avvisi di convocazione, nonchè la regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del Comitato».


Art.17
Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al precedente articolo 15, presso ogni Comitato di controllo funge da segretario un impiegato della quinta o sesta fascia funzionale addetto agli uffici del Comitato e designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Art.18
L’articolo 55 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è abrogato.
Nelle more di adozione del regolamento di cui al precedente articolo 15, la dotazione organica degli uffici dei Comitati di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico sono provvisoriamente stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica d’intesa con l’assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale di cui all’articolo 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o, in difetto, il Comitato provvisorio di cui all’articolo 124 della stessa legge.


Art.19
Agli oneri derivanti dall’applicazione del terzo comma dell’articolo 2, valutati rispettivamente in un importo massimo di lire 350.000.000 per il 1981 e di lire 460.000.000 per ciascuno degli anni successivi, si fa fronte:
- quanto all’importo di lire 350.000.000 per l’anno 1981, con le disponibilità esistenti sul capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della regione per l’anno 1981;
- quanto all’importo annuo di lire 460.000.000 per l’anno 1982 e per quelli successivi, con un corrispondente aumento del gettito della quota delle imposte di bollo derivante dal loro naturale incremento.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per il 1981 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.20
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 maggio 1981.

Rais