Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 19 maggio 1981, n. 17

Norme in materia urbanistica - Abrogazione delle leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzo 1976, n. 10; integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzo 1976, n. 10, sono abrogate e la normativa in esse prevista è sostituita dalla presente legge.

TITOLO I CAPO I
(NORME GENERALI)
Art.2
Fino all’approvazione di una organica legge regionale in materia di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, la vigente disciplina urbanistica è integrata dalle seguenti disposizioni.

Art.3
Adeguamento ai piani territoriali di coordinamento
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, i piani regolatori generali, i piani regolatori intercomunali, i programmi di fabbricazione ed i regolamenti edilizi devono essere adeguati ai piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, all’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, entro sei mesi dalla loro approvazione.

Art.4
Adempimenti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765
I limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservarsi in tutti i Comuni ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, sono definiti con decreto dell’assessore regionale competente in materia urbanistica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Fino all’emanazione del decreto di cui al comma precedente si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743/ 271.


Art.5
Adeguamento alle disposizioni sull’edificabilità
I Comuni sono obbligati ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali alle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo precedente; l’amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulla deliberazione comunale di adeguamento entro i sei mesi successivi al ricevimento della stessa.
Anche prima dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al decreto di cui al primo comma del precedente articolo, non possono essere approvati i piani particolareggiati nè concessi nullaosta relativi a piani di lottizzazione che siano in contrasto con le disposizioni del citato decreto, e l’edificazione è soggetta alle seguenti disposizioni:
1) in tutte le zone corrispondenti a quelle territoriali omogenee definite dal citato decreto, non possono essere superati i limiti di densità edilizia fondiaria, di altezza dei fabbricati e di distanza fra i medesimi, fissati dal decreto stesso;
2) è obbligatorio il piano particolareggiato od il piano di lottizzazione - conformi alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4 - nelle zone corrispondenti a quelle definite «C», mentre in quelle corrispondenti alle zone definite «B», il piano esecutivo è obbligatorio quando siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o siano consentite altezze superiori a 25 metri.
Sono fatti salvi i piani particolareggiati, i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente approvati, nonchè i piani di lottizzazione per i quali sia stato concesso il nullaosta di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
In caso di modifiche od integrazioni al decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4, tutti i Comuni sono tenuti ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento che dispone le modifiche ed integrazioni medesime.
In caso di inadempienza alle norme di cui ai precedenti commi, i competenti organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali esercitano i poteri di controllo sostitutivo, di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.


Art.6
Divieto di individuazione di nuove zone di completamento
Dopo l’approvazione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4, non è consentita l’individuazione di nuove zone «B» di completamento residenziale.
Il divieto non si applica qualora occorra rimediare a precedenti omissioni, avvenute in sede di adeguamento e consistenti nella mancata individuazione di zone di completamento residenziale già in possesso dei requisiti prescritti.


Art.7
Contenuti e vincoli dei programmi di fabbricazione
I programmi di fabbricazione di cui all’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l’intero territorio comunale e possono prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.
Il programma di fabbricazione quando contiene i vincoli di cui al primo comma, deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; l’effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali ed inserzioni in almeno uno dei più diffusi quotidiani dell’isola.
Chiunque può presentare osservazioni all’amministrazione comunale fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
Il Consiglio comunale delibera sulle osservazioni e se le accoglie, in tutto o in parte, modifica di conseguenza il programma di fabbricazione.


Art.8
Efficacia dei vincoli
Ai soli effetti dell’efficacia dei vincoli previsti dal primo comma del precedente articolo, ai programmi di fabbricazione approvati anteriormente al 12 marzo 1976 si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo.
Dalla data del deposito del programma di fabbricazione nella segreteria comunale e fino alla scadenza del termine previsto dal terzo comma del predetto articolo, quando non vengano presentate osservazioni, ovvero sino alla data di adozione della deliberazione che respinge le osservazioni, oppure fino alla approvazione della delibera che, accogliendo le osservazioni, modifica il programma, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.


Art.9
Attuazione dei programmi di fabbricazione
I programmi di fabbricazione possono essere attuati mediante piani particolareggiati di esecuzione, nelle forme, con le procedure e con gli effetti di cui agli articoli13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.10
Varianti ai programmi di fabbricazione
Per i Comuni soggetti all’obbligo della redazione dei piani regolatori generali, che non vi abbiano ancora ottemperato, nessuna proposta di variante o modifica al regolamento edilizio o all’annesso programma di fabbricazione può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell’assessore regionale competente che potrà concederla in vista di sopravvenute ragioni che ne determinino la totale o parziale inattuabilità o la convenienza a migliorarlo.

Art.11
Studi di disciplina delle zone turistiche
Nelle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate «F» ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4, è obbligatoria la lottizzazione per subzone omogenee dimensionate dall’amministrazione comunale tramite uno studio di disciplina del territorio esteso all'intera zona «F». Lo studio è adottato con deliberazione del Consiglio comunale e, previo controllo di legittimità , ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, è pubblicato con le modalità e i termini di cui al precedente articolo 7. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale controdeduce sulle osservazioni presentate e trasmette il tutto all’assessorato regionale competente per l’approvazione.
Lo studio consiste in una relazione tecnica corredata da planimetria in scala adeguata con cui siano individuate, dimensionate e localizzate le principali infrastrutture per la urbanizzazione primaria e secondaria nonchè le volumetrie edificabili in ciascuna subzona omogenea, nel rispetto della necessità del loro decentramento ed armonico inserimento nel territorio.
Qualora zone destinate ai servizi generali comunque denominati confinino con le zone classificate «F» ai sensi del citato articolo, lo studio di cui al primo comma del presente articolo deve ricomprendere anche le predette zone.
Lo studio di disciplina è approvato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica, previo parere della Commissione urbanistica regionale di cui all’articolo 21 della presente legge, entro sessanta giorni dal suo ricevimento; con il decreto di approvazione possono essere apportate allo studio le modifiche riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali o archeologici, la libera fruibilità delle aree pubbliche, e comunque il rispetto della disciplina vigente in materia urbanistica.
In caso di inadempienza dell’amministrazione comunale, il competente organo di controllo sugli atti degli enti locali esercita i poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.


Art.12
Destinazione dei contributi di urbanizzazione
Le somme percepite dalle Amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, da utilizzarsi per la realizzazione delle stesse opere secondo programmi riferiti all’intero territorio comunale, o di rivalsa per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative a piani di lottizzazione, costituiscono per i tesorieri comunali entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, secondo comma, del regolamento per l’esecuzione della legge regionale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

CAPO II
(MISURE PROVVISORIE DI TUTELA AMBIENTALE)
Art.13
Fino all’emanazione di un' organica legge della Regione Sarda in materia di pianificazione urbanistica, l’attività edificatoria è soggetta alla disciplina integrativa di cui ai successivi articoli.


Art.14
Fascia di rispetto costiero
E' vietato eseguire costruzioni od opere di urbanizzazione soggette a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:
a) nel mare territoriale;
b) nel demanio marittimo e in ogni caso ad una distanza inferiore a centocinquanta metri dal mare nelle zone territoriali omogenee - confinanti con il mare – classificate «D», «E», «F», «G» ed «H» ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4.
All’interno della fascia di rispetto costiero, non deve essere consentito comunque alcun uso del suolo che ne comprometta o ne ostacoli la libera fruizione collettiva.
All’interno della medesima fascia di rispetto non sono consentite modificazioni morfologiche del terreno se non previa approvazione da parte del Consiglio comunale e nullaosta dell’assessore regionale competente in materia urbanistica di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.
Il predetto Assessore potrà richiedere il parere della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.


Art.15
Piani attuativi per le zone turistiche
Nelle zone classificate « F», ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4, lo studio di disciplina di cui all’articolo 11 potrà prevedere la realizzazione, all'interno della fascia di rispetto costiero, di opere di urbanizzazione secondaria o relative a servizi pubblici.
Nelle medesime zone turistiche, la fascia di rispetto costiero contigua ad esse, deve essere ricompresa nelle subzone omogenee da assoggettare a piano attuativo, il quale dovrà prevedere che le aree destinate a verde e servizi siano accorpate ed ubicate, di norma, nella fascia di rispetto costiero.
I volumi di spettanza delle aree comprese nella fascia di rispetto costiero, debbono essere recuperati nella parte restante della subzona omogenea, in sede di studio di piano attuativo.
L’Amministrazione comunale può chiedere all’assessorato regionale competente di essere autorizzata a non comprendere tale fascia nelle subzone omogenee.
Nei piani attuativi che abbiano per oggetto terreni limitrofi al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, il verde pubblico e le altre aree pubbliche diverse da quelle stradali devono essere accorpate ed ubicate prevalentemente lungo il lato prospiciente il mare.
La viabilità deve in ogni caso garantire, per ubicazione e dimensionamento, con l’accesso al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, la pubblica fruibilità dei medesimi.


Art.16
Limiti di edificabilità delle zone agricole costiere
Nelle zone territoriali omogenee classificate «E» ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4 della presente legge, il volume complessivo di ciascun fabbricato non può superare la misura di un centesimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata a distanza inferiore a metri mille dal mare.

CAPO III
(ECCEZIONI, DEROGHE E SANZIONI)
Art.17
Eccezioni
Le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge non applicano alle concessioni edilizie da rilasciare in attuazione di piani particolareggiati approvati entro il 12 marzo 1976 o di piani di lottizzazione che hanno conseguito il nullaosta regionale entro la stessa data, oppure in attuazione di piani di lottizzazione fatti salvi ai sensi dell’ottavo e del decimo comma dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, purchè siano state stipulate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative convenzioni previste dal quinto comma dell’articolo 8 citato.


Art.18
Deroghe
Alle disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge sono ammesse deroghe limitatamente:
a) alle opere connesse a servizi pubblici;
b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi esistenti;
c) alle opere di consolidamento, restauro e ristrutturazione senza alterazioni di volume e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle costruzioni;
d) alle opere relative a porti turistici localizzati nell’ambito di complessi ricettivi e alle opere per servizi e infrastrutture;
e) alle opere pubbliche di proprietà dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra essi costituiti;
f) alle opere relative a porti industriali localizzati nell’ambito di aree e nuclei di sviluppo industriale ed alle connesse opere per servizi ed infrastrutture;
g) alle costruzioni ed alle opere di urbanizzazione ubicate nel territorio delle Isole minori, ove la distanza dal mare prevista dall’articolo 14, lettera b), della presente legge può essere ridotta in rapporto alla particolare natura dei luoghi ed alle caratteristiche delle opere progettate.
La deroga è accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, previo nullaosta dell’assessore regionale competente sentita la Commissione urbanistica regionale di cui all’articolo 21 della presente legge;
il predetto Assessore potrà richiedere il parere della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.


Art.19
Sanzioni amministrative
I lavori iniziati od eseguiti in violazione degli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge comportano sempre, salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle disposizioni della legge urbanistica, l’obbligo della demolizione e della rimessa in pristino.
Il Sindaco, senza l’audizione di organi consultivi o deliberativi entro sessanta giorni dall’accertamento della violazione, ordina la demolizione e la rimessa in pristino assegnando al contravventore sino ad un massimo di mesi tre per l’esecuzione; scaduto inutilmente tale termine dispone l’esecuzione dei lavori in danno del contravventore entro i successivi tre mesi, con l’osservanza delle norme di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
I termini suddetti sono perentori.
L’obbligo della demolizione e della rimessa in ripristino è esteso ai lavori contrastanti con le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della presente legge, che siano stati iniziati, in data posteriore al 1º gennaio 1975, senza licenza edilizia ovvero con licenza annullata ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per violazione dell’obbligo, previsto dalla legge ovvero dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione, della preventiva lottizzazione convenzionata.
In caso di inerzia del Sindaco, gli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali adottano gli interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.


Art.20
Esecuzione delle ordinanze di demolizione
L’Assessorato regionale competente in materia urbanistica è autorizzato a concedere, ai Comuni che ne facciano richiesta, l’utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietà della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale addetto, per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.
Nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l’assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l’utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.
Per i fini di cui sopra l’assessore competente in materia urbanistica è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per l’effettuazione dei lavori sopra indicati.


TITOLO II CAPO I
(COMMISSIONE URBANISTICA REGIONALE)
Art.21
Istituzione e compiti
E' istituita, presso l’assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, la Commissione urbanistica regionale, con funzioni di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali nella materia urbanistica e di assetto del territorio.
La Commissione deve essere sentita su tutti gli atti formali in materia urbanistica e di assetto del territorio la cui approvazione compete agli organi regionali a norma delle disposizioni vigenti.
In particolare devono essere sottoposti al parere della predetta Commissione:
a) i piani territoriali di coordinamento, previsti dall’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e relative varianti;
b) i piani urbanistici degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, e relative varianti;
c) i piani territoriali paesistici e relative varianti;
d) i piani regolatori territoriali delle aree e nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti;
e) gli strumenti urbanistici generali e di attuazione definiti dalla legge regionale 27 giugno 1979, n. 51, nel caso in cui su questi ultimi vi siano osservazioni da parte della Regione;
f) i provvedimenti, derogatori, autorizzatori e concessori attinenti alla materia urbanistica di competenza regionale;
g) ogni altro atto o provvedimento attinente alla materia urbanistica.
La Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è soppressa.
La competenza alla formulazione dei pareri, che le vigenti disposizioni statali e regionali in materia urbanistica attribuiscono alla disciolta Sezione urbanistica, è espletata dalla Commissione urbanistica regionale.


Art.22
Composizione
La Commissione urbanistica regionale è composta:
- dall’assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che la presiede; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza della Commissione è assunta dal Coordinatore del servizio urbanistica;
- dal Coordinatore di servizio e dai Coordinatori di settore del servizio urbanistica dell’assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale della difesa dell’ambiente;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale dei lavori pubblici;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale dell’industria;
- da un rappresentante dell’assessorato regionale dei trasporti;
- da un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale;
- dai Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e dai Soprintendenti archeologici;
- da due impiegati della sesta fascia funzionale in servizio presso la divisione urbanistica dell’assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;
- da un impiegato amministrativo della sesta fascia funzionale dell’assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, che espleta le funzioni di segretario della Commissione.
Unitamente al componente effettivo è nominato un componente supplente.
Il Presidente può far intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi ed esperti nelle materie da trattare nonchè i rappresentanti di Enti o Istituzioni pubbliche interessati.


Art.23
Nomina dei componenti e funzionamento
La nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione è effettuata con decreto dell’assessore competente in materia di urbanistica, su designazione degli uffici rappresentati, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Per la validità dei pareri espressi dalla Commissione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
La Commissione esprime i pareri a maggioranza semplice; in caso di parità , prevale il voto del Presidente.
Fino a quando non saranno formalmente istituiti i servizi ed i settori previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, la rappresentanza assegnata al coordinatore di servizio ed ai coordinatori di settore dell’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è attribuita rispettivamente al dirigente la divisione urbanistica ed a tre impiegati della sesta fascia funzionale, in servizio presso la divisione urbanistica regionale.


CAPO II
(NORME INTEGRATIVE E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI)
Art.24
Approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione
Il controllo dell’assessorato regionale competente in materia di urbanistica sugli strumenti urbanistici di attuazione di cui alla lettera e) del precedente articolo 21 è successivo ed eventuale.
Se entro trenta giorni dalla definitiva approvazione da parte dell’organo di controllo sugli atti degli enti locali, l’assessorato non formula osservazioni, gli atti stessi devono intendersi definitivamente approvati anche da parte dell’organo urbanistico della Regione Sarda.
In ogni caso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica della Regione Sarda deve emanare il provvedimento di controllo definitivo entro i successivi sessanta giorni dalla formulazione dell’osservazione.
In caso contrario gli atti si intendono definitivamente approvati.


Art.25
Localizzazione delle opere pubbliche
Le opere pubbliche devono essere localizzate in conformità alle specifiche previsioni dello strumento urbanistico comunale.
Qualora ciò non sia possibile, l’area per la realizzazione di opere pubbliche dovrà essere prescelta, con deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate a pubblici servizi negli strumenti urbanistici comunali ed in tal caso, anche se l’opera in progetto non sia conforme alle specifiche previsioni di piano, non vi è necessità di variante allo strumento urbanistico.
Ove neanche ciò sia possibile e l’ubicazione delle opere pubbliche debba ricadere su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale che approva la scelta dell’area costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale, preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni.


Art.26
Piani di lottizzazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977 n. 10
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ultimo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per piani di lottizzazione convenzionata già approvati debbono intendersi i piani di lottizzazione già adottati con deliberazione del Consiglio comunale e muniti di nullaosta regionale al momento dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art.27
Classificazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
I terreni soggetti a vincolo idrogeologico in forza di legge dello Stato o della Regione Sarda possono essere classificati zona «H», ai sensi del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4 della presente legge, con deliberazione del Consiglio comunale.

Art.28
Delega di funzioni in materia di espropriazioni
Ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e dell’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1979, n. 348, è rispettivamente delegata e subdelegata ai Sindaci dei Comuni interessati la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per l’esecuzione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, definite dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dell’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’acquisizione delle aree dei piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, destinate alla realizzazione dei programmi abitativi, nonchè per la realizzazione dei servizi generali previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
Ai sindaci dei Comuni interessati è , altresì , delegata e subdelegata la competenza relativa alla adozione, ai sensi dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del provvedimento di occupazione d' urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel primo comma del presente articolo.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere emanati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle istanze degli enti pubblici interessati, semprechè siano complete della occorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti sono adottati dall’organo regionale competente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità .


TITOLO III CAPO I
(CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI)
Art.29
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi sulle spese per la redazione dei regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui all’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, delle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni contenute nel decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4, dei piani particolareggiati di cui all’articolo 13 e seguenti della medesima legge n. 1150 del 1942, degli studi di disciplina delle zone turistiche e dei relativi piani particolareggiati di attuazione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.
I contributi di cui ai commi precedenti non possono eccedere il 90 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato.
Il cumulo dei benefici previsti dal presente articolo con altri contributi concessi allo stesso titolo dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, è consentito sino alla misura massima del 90 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato.


Art.30
Alla determinazione del contributo e all’assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del Comune da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresì la liquidazione non appena approvati dai competenti organi gli strumenti urbanistici di cui al primo comma dell’articolo precedente.

CAPO II
(INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30)
Art.31
Adempimenti di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10
Le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, la quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione e la convenzione tipo per gli interventi di edilizia abitativa, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono approvati con decreto dell’assessore regionale competente in materia urbanistica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nei decreti dell’assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 70, 71 e 72 del 31 gennaio 1978.


Art.32
Interventi sostitutivi
All’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza all’assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di giorni 30 e scaduto infruttuosamente detto termine, procederà nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvederà , entro 60 giorni dal ricevimento dell’incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista».


Art.33
Disposizioni finanziarie
Nello stato di previsione della spesa dell’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981, sono soppressi i capitoli 04156, 04157, 04158 e 04165.
Nello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto a ciascuno indicati:
Nello stato di previsione della spesa dell’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981, sono soppressi i capitoli 04156, 04157, 04158 e 04165.
Nello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto a ciascuno indicati:
Capitolo 04160 - Tit. I - Sez. VI - Cat. 05 - Sett. 02 - «Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione, delle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 1º agosto 1977, n. 9743 - 271, dei Piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè degli studi di disciplina delle zone di interesse turistico classificate F ai sensi del richiamato decreto e dei relativi piani particolareggiati di attuazione» (art. 29, primo comma, presente legge) L. 650.000.000
Capitolo 04161 - Tit. I - Sez. VI - Cat. 04 - Sett. 02 - «Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche» (art. 20, ultimo comma, presente legge) L. 75.000.000
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 la denominazione del capitolo 31510 è così modificata:
«Rimborso da parte dei Comuni delle anticipazioni ad essi concesse per le spese di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate in violazione delle norme di tutela ambientale nonchè per le anticipazioni connesse agli interventi effettuati da imprese specializzate incaricate dalla Regione» (art. 20, ultimo comma della presente legge) pm.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge valutati in annue lire 725.000.000, si fa fronte con la minore spesa conseguente alla abrogazione delle leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzo 1976, n. 10.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 04160, 04161 dello stato di previsione della spesa dell’assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.34
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 maggio 1981.

Rais