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Legge Regionale 08 luglio 1981, n. 19

Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(Disposizioni Generali)
Art.1
Oggetto
La presente legge disciplina l’ordinamento contabile e l’amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali della Regione Sardegna in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con i criteri di classificazione e di denominazione fissati per il coordinamento dei conti pubblici secondo quanto previsto dall’articolo 50 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall’articolo 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art.2
Strumenti di contabilità
Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle Unità Sanitarie Locali collegata al piano sanitario regionale, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminati.
In particolare il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle Unità Sanitarie locali costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale.


Art.3
Collegamento per la programmazione sanitaria
Le Unità sanitarie locali forniscono alla Regione le informazioni di carattere economico finanziario necessarie per l’impostazione e l’attuazione della programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla Giunta regionale.
Le Unità sanitarie locali forniscono reciprocamente ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni previste dalla presente legge.
La Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concorre all’individuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e coordina il più ampio scambio di informazioni in materia di finanziamento del servizio.


Art.4
Sistema informativo
La Regione promuove, nel quadro del più ampio sistema informativo regionale, la formazione di un sistema informativo sanitario tendente alla conoscenza della situazione sanitaria regionale, all’impostazione della programmazione delle strutture e dei servizi, allo scambio di informazioni tra Unità sanitarie locali e tra Unità sanitarie locali e Regione.
La Regione promuove le iniziative per la realizzazione tra Unità sanitarie locali contigue di forme associative e di raggruppamento per l’organizzazione e la gestione di servizi sanitari e lo svolgimento dell’attività di comune interesse al fine della più razionale distribuzione degli stessi servizi nel territorio.


CAPO II
(Il Bilancio Pluriennale)
Art.5
Contenuto
Le Unità sanitarie locali adottano un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo del piano sanitario regionale.
Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che l’unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.
Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.


Art.6
Struttura
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale indica per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo cui si riferisce.
Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo.
La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio pluriennale è riferita ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale, inoltre, costituisce strumento di riscontro dell’utilizzazione delle risorse, in riferimento all’esercizio delle funzioni esercitate.
L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.


Art.7
Quantificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle Unità sanitarie locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.
La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.
Sono altresì previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi, in relazione alla normativa vigente, nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei provvedimenti di riparto.
Nel bilancio pluriennale l’ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale. In ogni caso la previsione della spesa deve essere contenuta entro i limiti dell’entrata.


Art.8
Modalità di approvazione
Il bilancio pluriennale è approvato dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per l’approvazione del bilancio annuale dal successivo articolo 14.
Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.


CAPO III
(Bilancio Annuale)
Art.9
Articolazione e formazione del bilancio annuale di previsione
Il bilancio annuale di previsione delle Unità sanitarie locali, redatto in termini di competenza e di cassa, con divieto di gestione fuori bilancio, si articola in:
a) Entrate, ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri enti del settore pubblico allargato;
Titolo II - Entrate varie;
Titolo III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti;
Titolo V - Entrate per partite di giro.
Nell’ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura in conformità all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, emesso in attuazione dell’articolo 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
b) Spese, a loro volta ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per partite di giro.
Le spese sono ripartite in categorie, secondo l’analisi economica, in conformità all’allegato E del succitato decreto ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese effettuate per conto di terzi e che per ciò costituiscono nello stesso tempo un debito e un credito per l’unità sanitaria locale.
Sono compresi fra le partite di giro i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonchè le somme destinate alla gestione economato.
Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome e alle contabilità speciali sono ripartite, secondo la loro natura, nei titoli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.
I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero l’ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.
Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:
1) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce;
3) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente.
Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) è iscritto altresì l’ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all’allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.
Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nel succitato allegato A, da annotarsi sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento.
Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l’aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall’allegato B del precitato decreto del Presidente della Repubblica.
Anche per le reversali di incasso è obbligatoria la aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l’entrata può essere correlata.
Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore «000».
Il bilancio contiene, sia per l’entrata che per la spesa, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Il bilancio di previsione delle Unità sanitarie locali nella versione di competenza e di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico - funzionale da realizzarsi, rispettivamente, in conformità degli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.
Analoghi riepiloghi dovranno essere allegati anche ai conti consuntivi
Al bilancio di previsione annuale sono allegati:
a) il bilancio pluriennale di cui al capo II della presente legge;
b) la relazione generale, nella quale sono tra l’altro illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;
c) l’elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ai sensi del successivo articolo 17.


Art.10
Quadro generale riassuntivo
Il bilancio annuale di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art.11
Annualità
L’unità temporale della gestione dell’unità sanitaria locale è l’anno finanziario che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell’anno precedente.

Art.12
Universalità e integrità
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio dell’unità sanitaria locale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.
Il bilancio di previsione è unico.


Art.13
Equilibrio
Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e spese di competenza.
In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.


Art.14
Procedura di formazione e di approvazione
Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell’unità sanitaria locale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal Presidente del comitato di gestione ai singoli Comuni o Comunità montane per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.
Ove i Consigli comunali e delle Comunità montane interpellanti non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall’invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea generale dell’unità sanitaria locale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il 30 novembre di ciascun anno.


Art.15
Collegamento con il bilancio dei Comuni e delle Comunità montane
Entro 10 giorni della intervenuta esecutività , le Unità sanitarie locali trasmettono copia del bilancio ai Comuni o alle Comunità montane competenti.
I Comuni e le Comunità montane, ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza, iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dell’unità sanitaria locale.
I bilanci di previsione delle Unità sanitarie locali devono essere allegati alle contabilità dei Comuni o Comunità montane cui si riferiscono.


Art.16
Esercizio provvisorio
L’Unità sanitaria locale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, non può impegnare per ciascun capitolo di spesa somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori somme occorrenti ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.
I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.


Art.17
Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale istituito, nel Titolo I, un fondo di riserva la cui dotazione iniziale non può superare il due per cento del totale delle spese correnti.
Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell’esercizio.
Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l’utilizzazione del fondo di riserva.
Nel solo bilancio di cassa è iscritto un apposito fondo di riserva, il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.
Il prelievo delle somme da detto fondo e la relativa destinazione all’integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.
E' in ogni caso vietata l’imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa al fondo di riserva di cui al presente articolo.


Art.18
Storni di fondi
Per gli storni di fondi da un capitolo all’altro della stessa categoria o da una categoria all’altra del bilancio, occorre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e che la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell’intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi:
a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;
b) tra i residui, nonchè tra i residui e la competenza e viceversa.
Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono deliberati con provvedimento del comitato di gestione.


Art.19
Assestamento del bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno l’assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l’assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:
1) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) all’aggiornamento dell’eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell’esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 30 giugno nell’ammontare dei residui attivi e passivi;
3) all’aggiornamento del fondo o deficit di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
4) all’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all’entità dell’avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;
5) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente articolo 13.
Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l’assemblea delibera l’utilizzo del medesimo per interventi di investimento.
Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, la assemblea, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei Comuni associati o della Comunità montana per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.
L’assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo art. 85.
Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dall’assemblea nel termine di cui all’articolo 82, all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del comitato di gestione di accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Gli organi deliberanti tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono entro trenta giorni all’esecuzione degli stessi adempimenti.


Art.20
Variazioni di bilancio
Il comitato di gestione può deliberare nel corso dello esercizio variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato e della Regione vincolate a scopi specifici.
Ogni altra variazione al bilancio che non rientri nelle ipotesi previste nei precedenti articoli 17 e 18 è deliberata con provvedimento dell’assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.
Nessuna variazione al bilancio, tranne quelle di cui al primo comma del presente articolo e ai precedenti articoli 17 e 18, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.


Art.21
Trasferimenti alle Unità sanitarie locali delle quote di finanziamento loro assegnate
I trasferimenti delle quote trimestrali assegnate alle Unità sanitarie locali ai sensi del penultimo comma dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avvengono nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art.22
Anticipazioni di cassa
All’unità sanitaria locale è vietato, anche attraverso i Comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte della Sezione di tesoreria provinciale nei limiti e con le modalità previste dal settimo comma dell’articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art.23
Contabilità speciali
Fermo restando il divieto di gestioni fuori bilancio di cui all’articolo 9 della presente legge, la gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell’unità sanitaria locale competente per territorio.
Le Unità sanitarie locali potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.


CAPO IV
(Gestione del bilancio)
Art.24
Fasi delle entrate
Le entrate previste in bilancio passano attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

Art.25
Accertamento delle entrate
Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute all’unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili.
L’entrata è accertata quando il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse competente dell’unità sanitaria locale, appurata la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrive come competenza dell’anno finanziario l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’anno medesimo.
Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all’assunzione dei correlativi impegni di spesa.


Art.26
Riscossione delle entrate
Salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai capi II e IV del presente titolo, le entrate sono riscosse dallo istituto di credito che ai sensi del successivo articolo 41 gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante riversali di incasso.
L’istituto tesoriere non può ricusare l’esazione di somme che vengono pagate in favore dell’unità sanitaria locale senza la preventiva emissione di reversare l’incasso, salvo a chiedere entro tre giorni la regolarizzazione contabile.
Le reversali l’incasso devono essere firmate dal Presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti dello stesso comitato all’uopo delegato dal Presidente, e controfirmate dal funzionario responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell’unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce.
Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.
Le reversali l’incasso devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero l’ordine progressivo;
b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata;
c) il debitore o i debitori che effettueranno il versamento;
d) la causale del versamento;
e) la somma da incassare iscritta in lettere e in cifre;
f) la data e il luogo di emissione;
g) il numero di codice meccanografico distintivo del capitolo.


Art.27
Versamento delle entrate
Le somme a qualsiasi titolo spettanti all’unità sanitaria locale sono integralmente versate nella cassa dell’istituto tesoriere.
Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere parimenti versate nella cassa dell’istituto tesoriere, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse della Unità sanitaria locale.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai Comuni per le Unità sanitarie locali e i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle Unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonchè da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.


Art.28
Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse nonchè quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
Le reversali l’incasso, non estinte entro lo stesso termine del 31 dicembre e giacenti presso l’istituto tesoriere, sono restituite al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell’unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell’anno successivo.
Le reversali l’incasso non estinte sono annullate. Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede all’emissione di altre reversali nell’esercizio successivo con imputazione al conto dei residui attivi.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.


Art.29
Fasi della spesa
La gestione finanziaria della spesa segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.
Tali fasi possono essere simultanee.


Art.30
Impegni di spesa
Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicarne l’ammontare ed i mezzi per farvi fronte.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall’unità sanitaria locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo semprechè la relativa obbligazione venga giuridicamente perfezionata entro il termine dell’esercizio.
Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all’esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo art. 31:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere gli impegni anche a carico del solo esercizio successivo;
c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l’impegno può estendersi a più esercizi in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.
In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell’esercizio medesimo.
Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.
Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell’unità sanitaria locale secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
L’assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse può essere effettuata una sola volta per tutto l’anno finanziario o a scadenze periodiche.


Art.31
Limiti all’assunzione di impegni di spesa
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio di previsione.
Gli impegni di spese pluriennali di cui al secondo comma del precedente articolo 30 non possono estendersi oltre i tre anni, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità .
Per le spese da erogarsi in annualità , il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità .
Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità , da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell’esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 37.


Art.32
Procedure per l’assunzione degli impegni di spesa
Tutte le proposte dei provvedimenti che comportino spesa a carico del bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale devono indicare, a cura dei singoli servizi incaricati dell’istruttoria, l’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l’esistenza della disponibilità dello stanziamento.
Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comunque autorizzano spese a carico del bilancio dell’unità sanitaria locale devono essere trasmessi, con la relativa documentazione, al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse per l’assunzione dell’impegno definitivo di spesa.
Prima di eseguire la registrazione, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse verifica la legalità della spesa, l’esatta imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l’esistenza della disponibilità dello stanziamento.
Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, con relazione motivata, al Presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale. Il Presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia uguale corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del comitato di gestione nella prima riunione successiva.
L’ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza o alla competenza anzichè ai residui.
La mancata ratifica da parte del comitato di gestione del decreto di cui al precedente quarto comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del Presidente.
Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse deve apporre il visto per l’assunzione dell'impegno.
L’eventuale annullamento da parte del competente organo regionale di controllo dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio programmazione e gestione risorse per la cancellazione del relativo impegno di spesa.


Art.33
Liquidazione della spesa
La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell’identità del creditore e dell’esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore medesimo.
Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi non può procedersi a liquidazione se non previo accertamento dell’avvenuta consegna, del collaudo e della iscrizione in inventario dei relativi beni, secondo quanto previsto dai successivi articoli 44 e 45.
Alla liquidazione delle spese provvede il comitato di gestione entro i limiti dell’impegno assunto e con atti di mera esecuzione.


Art.34
Ordinazione della spesa
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa.
I predetti titoli di spesa sono tratti sull’istituto tesoriere dell’unità sanitaria locale e sono firmati dal Presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal Presidente, dal coordinatore responsabile per la parte amministrativa dell’ufficio di direzione, o da chi lo sostituisce, e dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, o da chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell’unità sanitaria locale verifica la legalità della spesa, la causa del pagamento, l’intervenuta liquidazione del conto e che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell’impegno cui la spesa si riferisce.
Non può farsi luogo all’emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse non ritenga di provvedere all’emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32.
Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.
I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.


Art.35
Mandati di pagamento
I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero l’ordine progressivo;
b) il numero di codice meccanografico distintivo del capitolo;
c) il titolo e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;
d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
e) la causale del pagamento;
f) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
g) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;
h) l’indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;
i) la data e il luogo di emissione.
Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico, quando si tratti di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.


Art.36
Pagamento
L’istituto tesoriere dell’unità sanitaria locale, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, l’unità sanitaria locale può disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall’istituto tesoriere con una delle seguenti modalità :
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata.
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente.
I mandati di pagamento individuati e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati l’ufficio in assegni circolari con le modalità di cui alla lettera b) del precedente comma.
I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.
Nelle convenzioni di tesoreria dell’unità sanitaria locale saranno regolati i rapporti con l’istituto tesoriere in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni circolari.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che costituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere.


Art.37
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 30 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 30, entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.
Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno è stato assunto.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Decorsi i termini previsti dal quarto comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.


Art.38
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria e di cassa dell’unità sanitaria locale è affidato a trattativa privata ad una delle aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero del tesoro di cui al primo comma dell’articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, operante nell’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale.
La Giunta regionale predispone lo schema di convenzione tipo che deve essere adottato dalle Unità sanitarie locali e disciplinante, sulla base dei criteri generali approvati con decreto interministeriale ai sensi del secondo comma dell’articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, le modalità e le condizioni di resa del servizio.
La Giunta regionale promuove la contrattazione, a livello regionale, con le aziende di credito di cui al primo comma del presente articolo ed in particolare con gli istituti che gestiscono il servizio di tesoreria regionale, al fine di ottenere condizioni generali di tasso e di modalità di gestione del servizio, rispetto al quale le Unità sanitarie locali possono ottenere solo condizioni di maggiore favore e comunque non inferiori a quelle previste dalla convenzione di tesoreria regionale.


Art.39
Trasmissione dei dati periodici di cassa
Gli istituti tesorieri delle Unità sanitarie locali sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art.40
Servizi di cassa economali
Per provvedere al pagamento di minute spese l’ufficio delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi, delle spese per l’acquisto di pubblicazioni periodiche, delle spese per competenze accessorie al personale e di altre spese di funzionamento, l’unità sanitaria locale può istituire, con apposito regolamento approvato dall’assemblea generale, servizi di cassa economali sia nella sede centrale, sia nei presidi funzionanti nel territorio.
La Giunta regionale predispone uno schema di regolamento tipo che deve essere adottato dalle Unità sanitarie locali.
Il regolamento di cui al precedente comma deve, tra l’altro, prevedere:
a) le modalità di conferimento dell’incarico di cassiere a dipendente del ruolo amministrativo dell’unità sanitaria locale da porre funzionalmente alle dipendenze del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse;
b) la durata anche temporanea dell’incarico;
c) l’importo della dotazione all’inizio di ciascun anno finanziario da reintegrare periodicamente durante l’esercizio previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;
d) le modalità di accredito dei fondi;
e) i registri obbligatori del cassiere;
f) le modalità di custodia dei valori, prevedendo idonei sistemi di sicurezza;
g) le modalità di pagamento delle spese;
h) il controllo sulla gestione del cassiere da parte del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse anche attraverso verifiche improvvise di cassa;
i) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico in conformità a quanto stabilito dall’articolo 87 della presente legge.


Art.41
Funzionari delegati
Per le spese riguardanti particolari servizi in cui si manifesta inconciliabile con l’efficiente funzionamento del servizio stesso il pagamento accentrato a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori, il comitato di gestione può disporre, con provvedimento motivato, aperture di credito in favore dei responsabili dei servizi competenti per materia.
Il provvedimento di cui al precedente comma deve indicare la designazione del funzionario delegato, l’oggetto della spesa, l’ammontare dell’apertura di credito, l’esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l’apertura di credito deve essere accesa.
Il funzionario delegato effettua i prelievi dall’apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.
Il prelievo è effettuato nei limiti dell’apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.
Il funzionario delegato può , altresì , essere autorizzato, con apposito provvedimento del comitato di gestione, a riscuotere determinate entrate per conto dell’unità sanitaria locale. In tal caso sarà dotato di apposito bollettario a madre e figlia - preventivamente numerato e vidimato in ciascun foglio - per il rilascio delle prescritte ricevute.
I tempi e le modalità per l’effettuazione dei versamenti alla tesoreria delle Unità sanitarie locali sono disciplinati con apposito provvedimento del comitato di gestione.


Art.42
Rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - trimestralmente, con scadenze rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l’ultimo trimestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell’apertura di credito, ovvero quando per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall’incarico.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in 15 giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
Il competente servizio bilancio, programmazione e gestione risorse esegue i riscontri ed invia il rendiconto al Comitato di gestione il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro il servizio accerti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il servizio rimette gli atti al comitato per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Il funzionario delegato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.


CAPO V
(Gestione del Patrimonio)
Art.43
Beni immobili e mobili
Fanno parte del patrimonio assegnato all’unità sanitaria locale i beni immobili e mobili di proprietà dei Comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dall’unità sanitaria locale, trasferiti ai sensi dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, concernente l’individuazione, costituzione e organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Agli effetti della presente legge i beni sono classificati in:
a) beni destinati all’erogazione di servizi sanitari;
b) beni non destinati all’erogazione di servizi sanitari.


Art.44
Inventario dei beni immobili
I beni immobili di cui all’articolo 65, primo comma, ed all’articolo 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell’inventario dei Comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell’inventario dei beni immobili delle Unità sanitarie locali cui sono destinati.
L’inventario dei beni immobili delle Unità sanitarie locali deve tra l’altro contenere le seguenti indicazioni: a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione, l’ubicazione, l’uso specifico cui i beni sono destinati;
c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;
d) le servitù , i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) gli agenti consegnatari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.
L’assegnazione dei beni immobili all’unità sanitaria locale deve risultare da appositi provvedimenti del Comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.


Art.45
Inventario dei beni mobili
I beni mobili di cui all’articolo 65, primo comma, ed all’articolo 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell’inventario dei Comuni in cui sono collocati e sono altresì iscritti nell’inventario dei beni mobili delle Unità sanitarie locali cui sono destinati.
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
I - mobili, arredi, macchine l’ufficio;
II - materiale bibliografico;
III - strumenti tecnici, attrezzature, automezzi e altri mezzi di trasporto;
IV - fondi pubblici e privati;
V - altri beni mobili.
L’inventario dei beni mobili delle Unità sanitarie locali deve tra l’altro contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene
secondo la natura e la specie;
c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
d) l’indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
e) la classificazione in «nuovo», «usato», «fuori uso»;
f) il valore da determinare come segue:
- per i beni di cui alle categorie I, III e V del secondo comma del presente articolo, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;
- per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell’inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;
- non si procede a valutazione del materiale bibliografico.
Dall’obbligo della registrazione nell’inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 73, lettera e).
L’assegnazione dei beni mobili alle Unità sanitarie locali deve risultare da appositi provvedimenti del Comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale.


Art.46
Agenti consegnatari
I beni immobili e mobili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 sono dati in consegna ad agenti designati con deliberazione del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati in custodia nonchè di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto stabilito dai successivi articoli 91 e 92.
La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l’agente cessante e quello subentrante, con l’assistenza di un funzionario del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse.


Art.47
Dichiarazione di fuori uso e di scarico
I beni mobili a disposizione dell’unità sanitaria locale, non più idonei all’uso loro assegnato per vetustà , o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione, sulla base di una motivata proposta del competente ufficio.
Copia dell’atto deliberativo deve essere trasmessa al Comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.


Art.48
Manutenzione del patrimonio
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente articolo 43 provvede l’unità sanitaria locale.

Art.49
Svincolo di destinazione dei beni e loro impiego
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente articolo 43, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi sono deliberati dal Consiglio comunale del Comune cui i beni sono trasferiti, su proposta dell’assemblea generale dell’unità sanitaria locale che li ha in gestione e previa autorizzazione della Giunta regionale.
Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal Comune interessato con deliberazione del Consiglio comunale, previo assenso dell’unità sanitaria locale e con l’autorizzazione della Giunta regionale.


Art.50
Contabilità di magazzino
Le Unità sanitarie locali devono provvedere all’istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all’inizio e alla fine dell’esercizio, nonchè alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all’anno.

Art.51
Carico e scarico di magazzino
Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.
La valutazione dei beni in carico, è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.
Per i beni in discarico deve essere rilevata l’imputazione ai centri di costo.


Art.52
Contabilità dei costi
Le Unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.
La Giunta regionale indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.
La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.


Art.53
Rilevazione dei costi
Al competente servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell’unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla base degli elementi che sono forniti dagli uffici e servizi interessati alla rilevazione medesima.
La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.


CAPO VI
(I Contratti)
Art.54
Disposizioni generali
Ai lavori alle forniture, agli acquisiti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, l’unità sanitaria locale provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell’asta pubblica o della licitazione privata.
Può essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare appositamente nella deliberazione di cui al successivo articolo 55.
E' ammesso il ricorso all’appalto - concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli 62, 63 e 68.
Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alla presente legge sono fissati secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sono altresì soggette alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113.


Art.55
Organi competenti
Le deliberazioni preliminari alla stipulazione dei contratti, concernenti la determinazione delle modalità essenziali, l’approvazione del progetto di contratto e la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione.
Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati oppure il valore della contrattazione superi l’importo stabilito secondo le modalità di cui all’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, la competenza è dell’assemblea generale.
Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti uffici o servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente articolo 54 al fine di garantire l’economicità , la speditezza della gestione e l’imparzialità , tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.


Art.56
Contenuto e limiti
I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni, salvo casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella deliberazione di cui al precedente articolo 55.
Nei contratti non si può convenire l’esenzione di qualsiasi specie l’imposta o tassa vigente all’epoca della loro stipulazione, nè concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l’esecuzione del contratto.
Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.
Nel caso di contratti di prestazione l’opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.
I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro titolo equipollente.
Il termine di pagamento di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.
In deroga a quanto stabilito al precedente terzo comma, possono essere previste anticipazioni in conto forniture e lavori fino a un massimo del 30 per cento del loro importo, previa prestazione di idonea garanzia.


Art.57
Capitolati generali e speciali
Il comitato di gestione delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.
Delibera, altresì , i capitolati speciali sulle condizioni relative all’oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.


Art.58
Asta pubblica
L’asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell’unità sanitaria locale e presso i presidi, uffici e servizi esistenti nel territorio nonchè all’albo pretorio dei Comuni.
Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale.
L’avviso deve contenere l’oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l’ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 61.


Art.59
Licitazione privata
La licitazione privata ha luogo mediante l’invio ad almeno tre ditte o persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto, con l’invito a restituirlo nel giorno stabilito firmato e completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito.
Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 61 in base al quale si procederà all’aggiudicazione.
L’individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell'Unità sanitaria locale.


Art.60
Svolgimento delle gare
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso l’asta o dalla lettera di invito.
Apposita commissione nominata dal comitato di gestione procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
L’aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.


Art.61
Criteri di aggiudicazione
Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l’unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell’avviso di asta o nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l’unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:
a) al prezzo più basso, qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
ovvero:
b) a favore dell’offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità , il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.


Art.62
Appalto - concorso
E' ammessa la forma dell’appalto - concorso quando l’unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell’apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell’offerente per l’elaborazione del progetto definitivo delle opere o dei lavori.
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall’invito, il progetto dell’opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l’avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
L’aggiudicazione è effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal comitato stesso.
L’aggiudicazione ha luogo in base all’esame comparativo dei diversi progetti e all’analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti, la commissione di cui al terzo comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto - concorso con l’eventuale adozione di nuove prescrizioni.


Art.63
Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l’acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
3) per l’acquisto e locazione di immobili;
4) per gli acquisti all’estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
5) quando l’urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l’indugio della pubblica gara;
6) per l’affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste per l’esecuzione di lavori, a condizione che siano affidate allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il cinquanta per cento dell’importo del contratto originario;
8) per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
9) quando trattasi di contratti di importo inferiore a quello previsto e fissato con le modalità di cui al quarto comma del precedente articolo 54. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni, e, qualora si tratti di spese continuative, l’ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e dalla durata di esso.
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 5) e 9 devono essere interpellate più imprese e, comunque in numero non inferiore a tre.
I motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nella deliberazione di cui al precedente articolo 55.


Art.64
Stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato dal Presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico – amministrativa - da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.
La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell’articolo 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Quando l’altra parte contraente ne faccia richiesta o
nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto
può essere ricevuto anche da un notaio.
I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:
a) per mezzo di scrittura privata;
b) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando l’altro contraente è una ditta commerciale.
Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto.
Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.
I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al visto di esecutività .
Se il contratto ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, la stipulazione è effettuata dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato, dove è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato.


Art.65
Collaudi
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso l’opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell’unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell’affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.
Se l’importo dei lavori o delle forniture non supera quello stabilito secondo le modalità di cui all’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1968, n. 62, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell’unità sanitaria locale nominato dal Presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il collaudo o l’accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all’approvazione del contratto medesimo.


Art.66
Cauzione e penalità
A garanzia dell’offerta e dell’esercizio dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità , subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell’esecuzione del medesimo.
Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'Unità sanitaria locale un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell’ammontare presunto della fornitura o dei lavori.


Art.67
Revisione prezzi
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l’amministrazione dello Stato.

Art.68
Servizi in economia
I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.
I lavori, i servizi e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine l’ufficio;
b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
c) illuminazione e riscaldamento dei locali;
d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;
e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
f) provviste di generici di cancelleria, di stampati, di modelli, nonchè stampa di tabulati, circolari, ecc;
g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;
h) provviste di materiale di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.


Art.69
Esecuzione lavori e provviste in economia
I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell’unità sanitaria locale;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità , previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.
Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione o di ogni altra condizione ritenuta utile.
Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a quello stabilito secondo le modalità di cui all’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.


Art.70
Casi particolari di ricorso al sistema in economia
Possono essere eseguiti in economia qualunque sia l’importo relativo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;
b) le provviste ed i lavori suppletivi di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l’unità sanitaria locale non può avvalersi della facoltà di imporne l’esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.


Art.71
La Giunta regionale predispone, sentita la competente Commissione consiliare, uno schema di regolamento tipo da adottarsi dalle Unità sanitarie locali per il ricorso al sistema in economia di cui ai precedenti articoli 68, 69, 70.

CAPO VII
(Sistema di Scritture)
Art.72
Scritture finanziarie
Le Unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione finanziaria del bilancio:
a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
b) il libro mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;
c) il libro mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;
d) il libro mastro dei residui attivi e passivi, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
e) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;
f) il partitario dei fornitori;
g) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.


Art.73
Scritture patrimoniali
Le Unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione del patrimonio al fine di rilevare la consistenza del medesimo all’inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio:
a) l’inventario dei beni immobili di cui all’articolo 44 della presente legge;
b) l’inventario dei beni mobili di cui all’articolo 45 della presente legge;
c) il registro dei contratti stipulati di cui all’articolo 64 della presente legge;
d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all’articolo 46 della presente legge, che sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio bilancio, programmazione è gestione risorse e l’altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico;
e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei servizi;
f) le scritture di magazzino di cui al precedente articolo 50;
g) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.
La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con deliberazione del comitato di gestione, ai sensi del precedente articolo 47.
Gli inventari sono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni intervenute sono comunicate dagli agenti consegnatari al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, entro i dieci giorni successivi, per le conseguenti annotazioni nelle scritture.


Art.74
Elaborazione automatica dei dati
Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali nonchè per la formulazione dei programmi di gestione, le Unità sanitarie locali, si avvalgono degli indirizzi e delle informazioni fornite nel quadro del sistema informativo sanitario, ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore produttività dei servizi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

CAPO VIII
(Controlli, Rendiconti e Responsabilità)
Art.75
Controllo sulla gestione dei servizi
I servizi dell’unità sanitaria locale devono presentare al comitato di gestione nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione semestrale sull’attività svolta che consenta di accertare i risultati economico – finanziari e di efficienza raggiunti nell’attuazione delle funzioni, dei programmi e dei progetti loro affidati.
Un riepilogo delle relazioni è allegato alla nota preliminare del rendiconto generale dell’unità sanitaria locale di cui al successivo articolo 84.
Il comitato di gestione dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui risultati economico – finanziari e di efficienza dell’attività dei servizi, nonchè sulle iniziative di spesa dai medesimi assunte.
Rientrano nell’attività di controllo disciplinata dal presente articolo le ispezioni e le verifiche disposte dall’assessorato all’igiene e sanità della Regione ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 concernente l’individuazione, costituzione e organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art.76
Verifiche di cassa
Le verifiche sulla situazione e sui movimenti di cassa dell’unità sanitarie locale sono effettuate al termine di ciascun bimestre dell’anno finanziario dal Presidente del comitato di gestione, o da un suo delegato, assistito dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse.
Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da cui risulti l’effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa e l’accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro delle scritture contabili dell’unità sanitaria locale e dell’istituto tesoriere.
Qualora dal verbale della verifica di cassa, integrato a cura del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dall’indicazione dei debiti e dei crediti di bilancio relativi al medesimo periodo, risulti un disavanzo, copia del verbale stesso è inviato immediatamente ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Comunità montane per l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 78.


Art.77
Rendiconti trimestrali di gestione
Le unità sanitarie locali devono fornire alla Giunta regionale, tramite, l’assessorato all’igiene e sanità , rendiconti trimestrali entro il termine perentorio del 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio di ciascun anni in cui danno conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e dei debiti e crediti di bilancio accertati nel trimestre cui il rendiconto si riferisce.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come integrato dall’articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in caso di inosservanza dei termini indicati al precedente comma, la Regione provvede in via sostitutiva, all’acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni, con la nomina di commissari «ad acta».
Il rendiconto pone in evidenza l’avanzo o disavanzo di cassa e l’avanzo o disavanzo di competenza alla fine del trimestre cui si riferisce.
Il rendiconto deve inoltre indicare dettagliatamente eventuali impedimenti obiettivi che non hanno consentito il pagamento delle forniture nel termine di cui all’articolo 56, quinto comma, della presente legge.
Qualora dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo complessivo, copia del rendiconto medesimo è inviato immediatamente dal Presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Comunità montane per l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 78.


Art.78
Controllo sull’equilibrio della gestione
Ove dalle verifiche di cassa di cui al precedente articolo 76 ovvero dei rendiconti trimestrali di cui al precedente articolo 77, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i Comuni associati e le Comunità montane sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell’unità sanitaria locale.
A tale scopo i Comuni e le Comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti i rispettivi organi deliberanti.
Nel caso in cui gli enti interessati non adempiano agli obblighi di riequilibrio della gestione nel termine e nei modi previsti dal comma precedente, si applica l’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Gli organi di cui ai precedenti commi dovranno dimostrare, tra le cause che hanno comportato il disavanzo, quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione.


Art.79
Controllo sugli agenti contabili e sui funzionari delegati
Il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell’unità sanitaria locale esercita la vigilanza sull’operato degli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di beni mobili.
Tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni da effettuare almeno una volta l’anno.
Il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse procede altresì ad espezioni presso i funzionari delegati per accertare l’esistenza delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti ed effettuati.


Art.80
Vigilanza sulla gestione di tesoreria
Il comitato di gestione esercita, tramite il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, la vigilanza sul servizio di tesoreria dell’unità sanitaria locale.
La convenzione di tesoreria di cui al precedente articolo 38 della presente legge deve contenere apposite clausole per consentire al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse l’accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonchè per promuovere forme di collaborazione tra il predetto servizio ed il tesoriere che consentano la tempestività dei pagamenti e l’utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.


Art.81
Rendiconto generale annuale
I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell’unità sanitaria locale.
Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio, secondo quanto stabilito dai successivi articoli della presente legge.
In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.


Art.82
Procedura di formazione e di approvazione del rendiconto generale
Il rendiconto generale annuale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Entro il successivo mese di maggio, il progetto di rendiconto è trasmesso dal Presidente del comitato di gestione ai singoli Comuni per l’esame e il parere.
Ove i Consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall’invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dall’assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 giugno di ciascun anno.


Art.83
Collegamento con i rendiconti dei Comuni e delle Comunità montane
Il rendiconto generale annuale dell’unità sanitaria locale è allegato al conto consuntivo dei singoli Comuni e delle Comunità montane.
Le risultanze complessive degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa derivanti dal conto finanziario dell’unità sanitaria locale devono essere iscritte nel conto consuntivo dei singoli Comuni e delle Comunità montane.
Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia negativo, tale differenza viene ripianata con le iscrizioni contabili derivanti dai provvedimenti di cui all’articolo 78 della presente legge.
Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia positivo, tale differenza viene registrata nel conto consuntivo dei Comuni senza concorrere a determinare il proprio risultato finale di esercizio.
La differenza stessa è riassegnata all’unità sanitaria locale nell’esercizio successivo stante il vincolo di destinazione di cui all’articolo 50, punto 7), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art.84
Nota preliminare al rendiconto generale
La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal Comitato di gestione e illustra i dati consuntivi finanziari, patrimoniali ed economici con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio pluriennale ed annuale.
La nota preliminare deve contenere un’analitica relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell’esercizio. In particolare devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per funzione e centri di costo o per programma, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.
Copia della nota preliminare e del rendiconto generale, di cui al precedente articolo 81, tramite l’assessore all’igiene e sanità , è inviata al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all’articolo 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La relazione di cui al secondo comma del presente articolo è allegata al bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale relativo all’esercizio finanziario successivo.


Art.85
Conto finanziario
Il conto finanziario dell’unità sanitaria locale espone, nell’ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l’ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
5) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
6) l’ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell’esercizio;
7) l’ammontare delle entrate accertate nell’esercizio;
8) l’eccedenza di entrate e le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
10) l’ammontare dei residui attivi, accertati all’inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio, nonchè dei resisui attivi riprodotti nel corso dell’esercizio;
11) l’ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell’esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;
12) l’ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l’ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell’esercizio.
Il conto finanziario espone, nell’ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7) l’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio;
8) le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell’esercizio;
11) l’ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell’esercizio in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;
12) l’ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l’ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell’esercizio.
Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio che è rappresentato dall’avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o negativo e dell’avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio.
L’avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio è dato dalla somma algebrica tra l’avanzo o disavanzo di cassa esistente l’inizio dell’esercizio e il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell’esercizio medesimo sia in conto competenza che in conto residui.
Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell’esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.
L’avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio è dato dalla somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti commi.


Art.86
Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura di esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attività e passività , nonchè le poste rettificative Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dei Comuni destinati all’attività dell’unità sanitaria locale.
In ordine ai criteri di valutazione dei beni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della presente legge.


Art.87
Rendiconto degli agenti contabili
Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 40 della presente legge.

Art.88
Rendiconto del tesoriere
L’istituto tesoriere dell’unità sanitaria locale rende il conto della propria gestione entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 38 della presente legge.
Il conto annuale del tesoriere deve in ogni caso dimostrare:
a) nell’entrata: il debito alla chiusura dell’esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell’esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell’esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell’esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito nell’esercizio successivo.


Art.89
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori e i responsabili dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale rispondono in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando assumono impegni di spesa ovvero ordinano spese non iscritte in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e le spese stesse siano state eseguite, oppure quando danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e approvati o non ancora divenuti esecutivi.
Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell’unità sanitaria locale.


Art.90
Responsabilità dei dipendenti
I dipendenti dell’unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti compiuti nell’esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Essi sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese derivanti da provvedimenti con i quali sono assunti impegni o disposti pagamenti nel caso in cui tali provvedimenti non siano immediatamente eseguibili.
I dipendenti dell’unità sanitaria locale sono altresì personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui al precedente articolo 89 quando abbiano dato causa alle stesse.


Art.91
Responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari delegati
I dipendenti delle Unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionario delegato o di agente contabile rispondono personalmente, oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 90, anche delle violazioni alle specifiche disposizioni ad essi inerenti contenute nella presente legge.

Art.92
Responsabilità per danni
Gli amministratori e i dipendenti dell’unità sanitaria locale rispondono dei danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per l’amministrazione dello Stato.
Rispondono altresì dei danni arrecati all’unità sanitaria locale anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai funzionari delegati o agli agenti contabili o che comunque abbiano il maneggio di denaro, di valori o di materiale.
Sono esenti da responsabilità per danni i dipendenti dell’unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.


Art.93
Responsabilità del tesoriere
La responsabilità del tesoriere è regolata dalle clausole contenute nella convenzione di cui all’articolo 38 della presente legge.
Il tesoriere è in ogni caso responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.


Art.94
Obbligo di denuncia
Gli amministratori e i responsabili dell’ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici dell’unità sanitaria locale i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 89, 90, 91, 92 e 93 devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all’amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale, la denuncia è fatta dal Presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio, l’obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell’ufficio di direzione.


CAPO IX
(Disposizioni transitorie e finali)
Art.95
Rapporti giuridici - pregressi
Salvo i casi contemplati dall’articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità sanitarie locali, sono trasferiti, al momento dell’entrata in funzione delle Unità sanitarie locali medesime, ai Comuni competenti per territorio e gestiti dalle Unità sanitarie locali mediante apposita contabilità a stralcio.

Art.96
Poteri sostitutivi della Regione
La Regione esercita i poteri sostitutivi sugli atti degli enti obbligati a norma della presente legge con le modalità previste dall’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Il termine di cui al comma primo dell’articolo 14 della citata legge è fissato in giorni trenta.


Art.97
Regime transitorio
La presente legge ha efficacia dalla data di costituzione delle Unità sanitarie locali nel territorio della Regione Sardegna.
Fino alla data di cui al precedente comma, l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale continua ad essere disciplinata dalle vigenti leggi statali e regionali.
In sede di prima attuazione della presente legge, e comunque sino alla data di perfezionamento della costituzione delle Unità sanitarie locali, l’amministrazione del patrimonio e la contabilità delle Unità sanitarie locali dovrà essere conforme alle disposizioni contenute dei decreti di costituzione delle stesse Unità sanitarie locali, emanati dal Presidente della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.
Nelle more dell’emanazione della legge regionale prevista dal quarto comma dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il riparto della quota del Fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione Sarda, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è determinato con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari.


Art.98
Rinvio alle norme di contabilità generale
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e degli enti locali.

Art.99
Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 08 luglio 1981

Rais