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Legge Regionale 27 luglio 1981, n 22

Disposizioni per l'attuazione del Progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento di cui al Programma di intervento per gli anni 1976- 1978.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nelle more ed in vista dell'urgente definizione dell'unificazione delle aziende minerarie a partecipazione E.M.Sa nella Società azionaria minero metallurgica (SAMIM) e per la prosecuzione dei programmi di attività di cui alla legge regionale 4 settembre 1980, n. 48, e delle altre consociate dell'Ente minerario sardo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente minerario sardo stesso l'ulteriore somma di lire 5.850.000.000 prevista dal «Progetto di promozione per una base di trasformazione mineraria, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi».
Alla spesa relativa si fa fronte con le disponibilità derivanti dalle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183, e disponibili sul conto dei residui del capitolo 09046 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell’industria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 luglio 1981.

Rais