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Legge Regionale 28 luglio 1981, n. 25

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità sanitarie locali e inquadramento nel ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale del personale comandato ai sensi della legge regionale 24 maggio 1976, n.27, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione dei ruoli
Sono istituiti i ruoli nominativi regionali, relativi al personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle Unità sanitarie locali della Sardegna, in attuazione degli articoli 68 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre1979, n. 761.

Art.2
Stato giuridico del personale dipendente
Lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali operanti in Sardegna è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Alla predisposizione, all’aggiornamento ed alla tenuta dei ruoli del personale di cui al precedente comma, nonché ad ogni altro adempimento che il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, demanda alla competenza regionale, provvede l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.


Art.3
Elenchi del personale
Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo 1, gli enti sottoindicati predispongono elenchi nominativi del personale da essi dipendente che abbia i requisiti di cui al successivo articolo 4, corredati dei dati previsti su apposito schema da predisporsi a cura dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
a) enti ospedalieri;
b) istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi sanitari e quelli costituiti a norma delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 25, e 9 febbraio 1976, n. 6, nonché consorzi provinciali antitubercolari, comitati provinciali antimalarici ed enti provinciali antitracomatosi;
d) province e consorzi di enti locali aventi finalità non esclusivamente sanitarie, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extraospedalieri;
e) comuni, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari, comunque denominati.
Dagli elenchi di cui al precedente comma è escluso il personale dei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, che sia addetto all'attività di istruzione e formazione professionale, per il quale si provvederà con successiva legge regionale da emanarsi entro la data di scioglimento dei consorzi medesimi.
Gli elenchi devono essere predisposti a firma del Presidente o del legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del Comune dove l'ente ha sede.
Entro i quindici giorni successivi alla suddetta pubblicazione, chiunque sia interessato all'iscrizione nei ruoli nominativi di cui alla presente legge può proporre istanza all'ente che ha predisposto gli elenchi per eventuali modifiche o correzioni agli stessi; l'ente, nei successivi quindici giorni, decide motivatamente sulle predette richieste con atto degli organi indicati nel precedente comma.
Gli elenchi così formati, corredati delle eventuali istanze presentate e delle relative determinazioni assunte ai sensi del precedente comma, sono trasmessi, entro i successivi quindici giorni, all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Nel caso di inadempienza, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione nomina, con proprio decreto, un commissario per l’assolvimento, in via sostitutiva, dei compiti di cui al presente articolo.


Art.4
Inclusione negli elenchi
Negli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 della presente legge, deve essere incluso:
a) il personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a mezzo di pubblico concorso secondo la normativa vigente, per la copertura di posti vacanti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;
c) il personale che abbia titolo all'immissione in ruolo a seguito dei concorsi riservati di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.


Art.5
Formazione dei ruoli nominativi
Con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione verranno formati i ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 1 della presente legge, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in relazione alle risultanze di cui al precedente articolo 3.
Nei ruoli nominativi viene iscritto il personale ricompreso negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, nonché il personale di ruolo appresso indicato:
a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, incluso nei contingenti destinati alle Unità sanitarie locali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 della presente legge;
b) personale dipendente, alla data del 1º dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
c) personale dipendente dalla Croce rossa italiana;
d) personale dipendente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro;
f) personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nei confronti del personale previsto dalle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma, l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è subordinata al verificarsi delle condizioni, rispettivamente, previste dal terzo comma dell'articolo 67, dal primo comma dell'articolo 70, dal quarto comma dell'articolo 72 e dall’articolo73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I ruoli nominativi indicano per ciascun dipendente il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto di impiego la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita con gli estremi del relativo provvedimento e la sede di servizio.


Art.6
Variazioni agli elenchi ed ai ruoli
Fino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali, le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 3, devono disporre e comunicare, nella stessa forma e con le stesse modalità previste dalla predetta norma ed entro 30 giorni dal verificarsi delle prescritte condizioni, le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione degli elenchi, in conseguenza delle assunzioni effettuate mediante pubblico concorso per la copertura di posti previsti nella pianta organica di servizi sanitari, nonché a seguito di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
Sulla base delle variazioni di cui al precedente comma, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione dispone, con proprio decreto, le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.


Art.7
Pubblicità dei ruoli
L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, i ruoli nominativi del personale addetto alle Unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione.
In sede di prima applicazione della presente legge, la pubblicazione dei ruoli è disposta secondo la situazione al 1º gennaio 1981.


Art.8
Ricorsi sui ruoli
Avverso i provvedimenti di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelli di variazione é ammesso ricorso in opposizione entro quarantacinque giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica dell'opposizione.
Avverso la decisione dell'Assessore é ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.


Art.9
Assegnazione del personale alle Unità sanitarie locali
L'assegnazione del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale avviene secondo le modalità ed i tempi che sono stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art.10
Personale comandato
Il personale comandato alla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, verrà inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo che, entro trenta giorni della data predetta, non opti per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo 5.
L'inquadramento nel ruolo unico di dipendenti regionali è disposto con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore medesimo, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini di corrispondenza indicati nella Tabella allegata alla presente legge, con riferimento alla carriera o alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale posseduto alla data predetta.
Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico spettante in base all'ordinamento degli enti di provenienza, esclusi eventuali assegni personali riassorbibili ed indennità non pensionabili. Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.
Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. L’eventuale eccedenza e conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dall'articolo 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento, il servizio reso presso gli enti ospedalieri, il Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché presso le casse, gestioni ed enti mutualistici, salvo più favorevole valutazione presso i predetti enti a fini della progressione di carriera, è così valutato:
- per intero, se prestato in ruolo nella carriera o livello,funzionale di appartenenza;
- per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale immediatamente inferiore;
- per metà, se prestato in ruolo in carriera o livello funzionale ulteriormente inferiore;
- per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;
- per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;
- per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.
L'anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del precedente comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 87 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'articolo 88 della stessa legge, è valida ai fini della progressione economica nella fascia funzionale nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella «C»della precitata legge in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del terzo comma del presente articolo.
L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, e utilizzata per intero sia per il conseguimento delle classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici.
L'anzianità riconosciuta ai sensi del presente articolo è utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di cui agli articoli 20, 22 e 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 84, nonché quelle di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764.
Gli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal presente articolo hanno luogo nei limiti delle disponibilità di posti della tabella«B»allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. L'Amministrazione regionale è tuttavia autorizzata ad istituire in soprannumero, nella quarta fascia funzionale del predetto ruolo unico, i posti necessari per gli inquadramenti stessi, limitatamente al numero massimo di 42 unità, salvo il riassorbimento da operarsi in occasione delle normali vacanze.


Art.11
Norma finanziaria
Le spese per l'applicazione dell'ultimo comma dell’articolo 10, valutate in lire 480.000.000 per il 1981, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1981, il cui stanziamento è incrementato della somma di lire 480.000.000 mediante lo storno della corrispondente somma dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e mediante la riduzione della corrispondente somma dalla riserva prevista nella lettera e) della tabella«A»allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.
Per gli anni 1982 e successivi, le spese per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge, valutate in lire 640.000.000 annue, fanno carico al capitolo corrispondente al capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1981.
Alle maggiori spese di lire 160.000.000 rispetto all'anno 1981, per gli anni 1982 e successivi si fa fronte attraverso l'utilizzo del maggior gettito dell’imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.


Art.12
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 luglio 1981.

Rais