Legge Regionale 07 agosto 1981, n 26
Modifica all'articolo 58 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, recante norme sui controlli sugli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
«In attesa dell'inserimento dei comitati di controllo la disposizione di cui al precedente comma si applica, a decorrere dal 1º gennaio 1979, anche nei confronti del Comitato e delle Sezioni di controllo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 agosto 1981.
Rais