Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 07 agosto 1981, n 28

Provvidenze per favorire la vendita collettiva e l'ammasso speciale del grano duro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di favorire la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva, nonché l'ammasso speciale del grano duro, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche per le annate agrarie 1979- 1980, 1980- 1981 e 1981- 1982, a concedere provvidenze contributive e creditizie.

Art.2
L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammasso speciale presso cooperative, consorzi ed enti che effettuano la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva di grano duro prodotto nelle annate agrarie 1979- 1980, 1980- 1981 e 1981- 1982, è autorizzata a concedere agli enti ammassatori di cui sopra:
a) un contributo forfettario di lire 2.000 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito;
b) a favore delle cooperative agricole: il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per anticipazioni ai soci, di cui all'articolo 2, n. 4 lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760; il tasso a carico delle operative prestatarie è uguale a quello applicato dalla Regione Sarda alle altre cooperative per i prestiti di anticipazione;
c) a favore di consorzi ed enti: un contributo sugli interessi pagati agli istituti di credito per le anticipazioni da questi corrisposte, in misura pari al concorso nel pagamento degli interessi di cui alla lettera b).


Art.3
I benefici sono concessi per i conferimenti effettuati da produttori agricoli, singoli o associati, e limitatamente alla produzione ottenuta nell'azienda da essi a qualsiasi titolo condotta e per conferimento non superiori a 400 quintali per i singoli e senza limiti per gli associati in cooperativa.
I conferenti, all'atto del conferimento, devono esibire dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la loro qualifica.


Art.4
Il contributo forfettario potrà essere erogato agli aventi diritto subito dopo la chiusura dei conferimenti, previa presentazione della copia delle relative bollette.
Gli enti ammassatori dovranno presentare il rendiconto finale dell'ammasso e dimostrare l'avvenuta retrocessione delle provvidenze ai singoli produttori.


Art.5
Nello stato di previsione della spesa dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportati agli stanziamenti dei capitoli 06216 e 06217 le seguenti variazioni in aumento e le denominazioni degli stessi capitoli sono così modificate:
Capitolo 06216 - Concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per l’effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lettera a), legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, e art. 2 lettere b) e c) della presente legge) lire 400.000.000
Capitolo 06217 – Contributi sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lettera b), legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, e art, lettera a) della presente legge) Lire 800.000.000
Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 1.200.000.000 per il 1981 e in lire 600.000.000 per gli anni successivi si fa fronte, per l'anno 1981, mediante lo storno della corrispondente somma di lire 1.200.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1981 e la conseguente riduzione della riserva prevista nella tabella B, lettera h), allegata alla legge regionale 7 maggio 1981,n. 14.
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06216 e 06217 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del bilancio della Regione per il 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.6
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 agosto 1981.

Rais