Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 12 gennaio 1982, n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvata con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1982, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1981 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Agli stessi fini e per un eguale periodo di tempo permangono in vigore le disposizioni previste, per l’esercizio 1981, dagli articoli 2, 4, 19, 43, 48 e 56 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria).
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1981; tale limite non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1981.


Art.2
n vigenza dell’esercizio provvisorio le retribuzioni da erogare al personale già appartenente ai ruoli della formazione professionale, dei sottufficiali e guardie forestali, nonchè ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda delle foreste demaniali, sono imputate ai capitoli corrispondenti a quelli che nel bilancio 1981 erano pertinenti al ruolo unico del personale dell’Amministrazione regionale.

Art.3
In corrispondenza a quanto previsto nel precedente articolo 1 e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì , l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1º agosto 1966, n. 5.

Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1º gennaio 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1982.

Rais