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Legge Regionale 12 gennaio 1982, n. 2

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali, ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia e alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’azienda delle foreste demaniali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La presente legge disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali di cui alla tabella IV allegata alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, del personale appartenente ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia e di quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al primo comma sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.


Art.2
Con decorrenza dal 1º gennaio 1977, l’assegno fisso previsto dall’articolo 82 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 è esteso al personale di cui all’articolo 1.

Art.3
La dotazione organica del ruolo unico regionale di cui alla tabella "B" richiamata dall’articolo 30, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituita da quella prevista dalla tabella "B" allegata alla presente legge.
Le qualifiche indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge integrano quelle previste nella tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Il personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali ai ruoli dei Comitati provinciali della caccia e alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda è inquadrato, con decorrenza 1º gennaio 1977, o dalla data di assunzione, se successiva, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo le corrispondenze di carriera indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi e articoli.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 della legge regionale 17 agosto 1976, n. 51, assumendo a riferimento la tabella "D" allegata alla presente legge per l’attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento.


Art.4
Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 3 e con decorrenza dalla data ivi indicata, è attribuita la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla stessa data. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d’importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda spettanti al 1º gennaio 1977:
a) stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici;
b) assegno fisso mensile previsto dall’articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;
c) assegno fisso mensile previsto dall’articolo 2;
d) importo pari a undici quattordicesimi dell’indennità giornaliera spettante, per 26 giornate, ai sensi delle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32.
L’importo di cui alla lettera d) del secondo comma deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia, ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, nelle misure spettanti al personale medesimo secondo le norme istitutive dell’indennità stessa.
Per i dipendenti appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali con qualifica di sottufficiale forestale, gli elementi di retribuzione lorda di cui alla lettera a) del secondo comma sono incrementati di tanti aumenti periodici quanti siano necessari per assicurare ai dipendenti medesimi, qualora risulti inferiore, lo stipendio immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato nell’ipotesi di permanenza nella carriera delle guardie forestali.
Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.
Qualora in base alla normativa preesistente successivamente al 1º gennaio 1977 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e d) del secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.


Art.5
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio rispettivamente prestato dal personale inquadrato a norma del terzo comma dell’articolo 3 presso l’Amministrazione regionale, l’Azienda foreste demaniali ed i Comitati provinciali della caccia anteriormente alla data di inquadramento, cumulato con il servizio eventualmente reso presso l’Amministrazione statale di provenienza, è così valutato:
- per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza alla data anzidetta;
- per due terzi, se prestato in carriera o categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza alla stessa data anzidetta;
- per metà , se prestato in carriera o categoria ulteriormente inferiore.
In deroga al precedente comma, il servizio prestato dal personale dei ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia con qualifica non inferiore a "vice capo guardiacaccia" anteriormente al conseguimento della predetta qualifica è considerato prestato in carriera immediatamente inferiore.
Ad eguale valutazione si provvede per il personale appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali con qualifica di "guardia giurata superiore" per il periodo di servizio prestato anteriormente al conseguimento della predetta qualifica.
L’anzianità determinata ai sensi dei precedenti commi è eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell’articolo 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all’articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.6
L’anzianità complessiva di servizio regionale, accertata ai sensi dell’articolo 5, è utile, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d’inquadramento, secondo le disposizioni previste nell’articolo 86 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art.7
Sino all’emanazione della legge istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza territoriale, sono fatte salve le attribuzioni, i doveri e le connesse responsabilità del personale già appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, ai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.8
In relazione ai particolari obblighi di servizio, il personale già appartenente al ruolo regionale dei sottufficiali e delle guardie forestali, il personale già appartenente ai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia e quello già appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali, inquadrato nel ruolo unico regionale a norma della presente legge, è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l’orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale con qualifiche di "sottufficiale forestale" e di "guardia forestale", che sia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, compete inoltre una indennità per servizio d’istituto. L’indennità è fissata per il predetto personale in una quota forfettaria rispettivamente di lire 130.000 e lire 100.000 ed una quota giornaliera, per ogni giornata di effettivo servizio in campagna, pari a lire 2.000.
L’indennità di servizio di istituto, limitatamente alla quota forfettaria mensile, è estesa al restante personale di cui al primo comma, dal giorno in cui al medesimo è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; la quota della stessa indennità da corrispondere in misura giornaliera è invece attribuita al medesimo personale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’indennità per il servizio d’istituto:
- è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La quota corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità , è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare, ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio;
- non è computabile ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza e delle relative ritenute.
Le indennità ordinarie e speciali previste, per i sottufficiali e le guardie forestali, dall’articolo 5, sesto comma, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e successive modificazioni, sono soppresse e sostituite con quelle istituite ai sensi del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.9
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale con qualifiche di "sottufficiale forestale" e di "guardia forestale" è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile e non pensionabile, l’eventuale differenza tra l’importo complessivo delle indennità ordinarie e speciali soppresse a norma dell’ultimo comma dell’articolo 8 e l’indennità per servizio d’istituto spettante nella misura forfettaria mensile ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, esclusa dal computo l’indennità giornaliera di presenza.

Art.10
Per il personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate", inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, resta ferma l’iscrizione al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Al personale appartenente ai ruoli dei soppressi Comitati provinciali della caccia, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, si applicano, con effetto dalla data del predetto inquadramento, le disposizioni contenute nell’articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l’esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell’articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla precitata norma regionale.


Art.11
La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell’assegno vitalizio, prevista dall’articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nei confronti del personale cessato già appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali, nella misura e con la decorrenza previste dall’articolo 83 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art.12
Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all’articolo 3, per il personale diverso da quello indicato all’articolo 8 sono fatte salve le attribuzioni in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale indicato all’articolo 3, comma terzo, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, sono corrisposti il trattamento economico in godimento e agli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da leggi regionali, salvo conguaglio.
Le indennità di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18 e 11 dicembre 1969, n. 32, corrisposte successivamente al 1º gennaio 1977, sono sottoposte a conguaglio in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.
L’assegno previsto dall’articolo 2 è assorbito in sede di attribuzione del trattamento economico ai sensi dell’articolo 4.
Il ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali di cui alla tabella IV allegata alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, i ruoli di cui alle tabelle organiche allegate ai regolamenti organici dei Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro approvati con decreti dell’Assessore dell’agricoltura e foreste 9 maggio 1968, n. 6134, n. 6132, n. 6133, successive modificazioni ed intenzioni, nonchè la pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" allegata alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25, sono soppressi.
Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione autonoma della Sardegna è sostituito dai contingenti del personale della quarta e terza fascia funzionale del ruolo unico regionale, rispettivamente con le qualifiche di sottufficiale forestale e di guardia forestale. Al personale medesimo non si estende l’applicazione del secondo comma dell’articolo 123 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.


Art.13
L’Amministrazione regionale fornisce al personale con le qualifiche di "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardiacaccia", "guardiacaccia", "capo guardia giurata" e "guardia giurata", i capi di vestiario e l’equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonchè , secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.
Sino all’emanazione della legge istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza territoriale, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma a favore del personale medesimo.


Art.14
Entro i limiti dei posti vacanti dei corrispondenti contingenti del personale determinati ai sensi dell’articolo 30, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere il comando di personale appartenente al Capo forestale dello Stato, nel numero massimo di 30 unità del personale dei ruoli delle guardie e dei sottufficiali. La richiesta di comando è attivata per il personale che non abbia superato il 45º anno di età alla data della richiesta medesima, previo parere del Comitato per l’organizzazione ed il personale.
Il personale di cui al precedente comma, dopo un anno di servizio reso in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale, può chiedere, entro tre mesi dalla scadenza del predetto termine, il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico regionale.
L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.
I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il personale che si avvale di detta facoltà , e nei confronti del quale l’Amministrazione regionale si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto del giorno successivo a quello della scadenza dell’anno di servizio reso in posizione di comando, assumendo a criterio di corrispondenza, per l’individuazione della fascia funzionale d’inquadramento, rispettivamente quello desumibile dalla tabella "C" allegata alla presente legge per i sottufficiali e le guardie e quello desumibile dalla tabella "D" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, per gli ispettori. L’attribuzione della qualifica funzionale è disposta con le qualifiche rispettivamente di "esperto in scienze agrarie e forestali", di "sottufficiale" e di "guardia forestale", in riferimento alla fascia di inquadramento.
Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d’inquadramento, il servizio regionale prestato in posizione di comando è cumulato con quello reso presso l’Amministrazione statale di provenienza secondo le modalità indicate dall’articolo 5, primo comma.
Al personale inquadrato ai sensi del quinto comma del presente articolo è attribuito, con effetto dalla data di inquadramento, il trattamento economico spettante secondo le disposizioni previste all’articolo 4, commi primo, secondo con esclusione della lettera d), quarto e quinto, assumendo a riferimento il trattamento economico in atto alla stessa data di inquadramento nel quale è ricompreso l’importo dell’indennità integrativa speciale limitatamente alla parte eccedente, alla data suddetta, l’importo dell’indennità di contingenza di cui all’articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Il personale che non si avvale della facoltà di cui al secondo comma e quello nei cui confronti l’Amministrazione si pronunci negativamente, può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per l’esercizio dell’opzione.


Art.15
In attuazione della disposizione prevista dall’articolo 135, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione centrale regionale, in qualità di autista meccanico o di radiotecnico per il servizio antincendi, è inquadrato nel numero massimo complessivo di sei unità , previo superamento di un concorso, secondo le modalità previste dagli articoli 89 e 92 della medesima legge regionale, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale con effetto dalla data predetta e con l’osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 84 della stessa legge regionale, assumendo a criterio di corrispondenza, per l’individuazione della fascia funzionale d’inquadramento, quello desumibile dalla tabella "D" allegata alla predetta legge regionale.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è attribuito, con effetto dalla data di inquadramento, il trattamento economico spettante secondo le disposizioni previste dall’articolo 4, commi primo, secondo, terzo e quinto, assumendo a riferimento il trattamento economico in atto alla stessa data di inquadramento.
Il servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale anteriormente all’inquadramento in ruolo è valutato per intero, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento, nella misura pari all’eventuale differenza tra l’anzianità riconosciuta e quella indicata nella tabella "C" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed eventuali successive modificazioni, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita in sede di inquadramento.


Art.16
Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma primo, è estesa nei confronti degli ispettori distrettuali nominati ai sensi dell’articolo 11, commi terzo e quarto, della legge regionale 1º agosto 1973, n. 16, che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assumendosi a criterio di individuazione della fascia funzionale di inquadramento il titolo di studio da ciascuno posseduto in riferimento a quello prescritto per l’accesso alle fasce funzionali secondo le indicazioni contenute nella tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, gli ispettori distrettuali sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza. In difetto, nei confronti di coloro che non vi abbiano provveduto, restano salve le convenzioni in atto che tuttavia conservano validità sino alla loro scadenza e comunque per non oltre 3 anni dalla data predetta.
Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo sono attribuiti, con effetto dalla data di inquadramento, la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell’articolo 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento allo stipendio mensile lordo e relativi aumenti periodici spettanti in base alle convenzioni in atto, stipulate ai sensi dell’articolo 11, comma quarto, della legge regionale 1º agosto 1973, n. 16, restando comunque esclusa dal computo ogni indennità di qualsiasi natura. Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui all’articolo 11, commi terzo e quarto, della legge regionale 1º agosto 1973, n. 16.


Art.17
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 per il periodo 1977-1980, in lire 360.000.000 per l’anno 1981 e in lire 1.195.000.000 per l’anno 1982 e quelli successivi.
Nei sotto elencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - Programmazione, bilancio ed assetto del territorio,
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 1.360.000.000
(mediante riduzione della riserva indicata alla lett. b) della tabella A) allegata alla legge finanziaria).

In aumento:
02 - Affari generali, personale e riforma della Regione.
Cap. 02019 - Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per la integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale (LR 5 maggio 1965, n. 15; artt. 16 e 17, LR 30 luglio 1970, n. 6; artt. 8 e 13, LR 7 luglio 1971, n. 18; art. 1 comma terzo, LR 9 maggio 1972, n. 11; art. 1, comma secondo, LR 5 dicembre 1973, n. 36; art. 5, LR 11 giugno 1974, n. 15, e artt. 3 e 4, LR 21 aprile 1975, n. 24, e LR 17 agosto 1978, n. 51) (spesa obbligatoria).
L. 25.000.000

Cap. 02034 (Denominazione variata) Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza previdenza ed assistenza al personale addetto a compiti di polizia forestale e di vigilanza territoriale (LLRR 17 agosto 1978 n. 51, 4 settembre 1978, n. 57, e 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria).
L. 1.300.000.000

Cap. 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51).
L. 35.000.000

La denominazione del capitolo 02096 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l’anno 1981, è sostituita dalla seguente: "Spese per il servizio sanitario del personale dell’Amministrazione regionale addetto a compiti di polizia forestale e di vigilanza territoriale (legge 4 maggio 1951, n. 538, e art. 1, LR 1971, n. 18) (spesa obbligatoria)".
La denominazione del capitolo 04055 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica dello stesso bilancio regionale 1981 è sostituita dalla seguente: "Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio del personale dell’Amministrazione regionale addetto a compiti di polizia forestale e di vigilanza territoriale".
Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge per l’anno 1982 e per quelli successivi, valutate in annue lire 785.000.000 - rispetto a quelle relative all’anno 1981 - si fa fronte con l’incremento del gettito delle quote sostitutive dei tributi soppressi spettanti alla Regione in applicazione dell’articolo 8 dello Statuto.
Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 05036 e 05100 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1981 sono trasferite al capitolo 02034 dello stesso bilancio; a tale trasferimento si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, da registrarsi alla Corte dei Conti.


Art.18
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere autorizzati trasferimenti e assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Entro lo stesso termine può essere autorizzato il trasferimento previsto dall’articolo 15, terzo comma, della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, relativamente alla somma di lire 305.000.000 dal capitolo 03016 al capitolo 02034.


Art.19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
TABELLA A Integrazione delle qualifiche di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
IV fascia funzionale
- sottufficiale forestale
- capo guardiacaccia
- capo guardia giurata.
III fascia funzionale
- guardia forestale
- guardiacaccia
- guardia giurata.


ALLEGATO 2
TABELLA B - (Tabella Ristrutturata) - DOTAZIONE ORGANICA
Fasce Funzionali
VI 467
V 862
IV 675
III 695
II 312
I 282


ALLEGATO 3
TABELLA C
Inquadramento nelle fasce funzionali del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali dei servizi periferici della Regione Sarda, del personale appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, nonchè del personale appartenente ai ruoli organici dei soppressi Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro.
V fascia funzionale
Personale della carriera di concetto dei ruoli amministrativi e tecnici dei Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro.
IV fascia funzionale
Personale della carriera esecutiva del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali di cui alla tabella IV allegata alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18.
Personale dei ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro, appartenente alla carriera esecutiva con qualifica non inferiore a vice capo guardiacaccia.
Personale della pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda con qualifica non inferiore a "guardia giurata superiore".
Con qualifiche funzionali ad esaurimento Personale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo dei Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro.
III fascia funzionale
Personale della carriera ausiliare del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali di cui alla tabella IV allegata alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18.
Personale dei ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro, appartenente alla carriera esecutiva con qualifica di "guardiacaccia scelta" ed inferiori.
Personale della pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda con qualifica di "guardia giurata capo" ed inferiori.


ALLEGATO 4
TABELLA D - Elenco delle qualifiche funzionali ad esaurimento di cui all’articolo 3, quarto comma.
IV fascia funzionale
Telefonista
Coadiutore
Addetto d’archivio
Dattilografo
Stenodattilografo.



Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1982.

Rais