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Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 16

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fino a quando non sarà definito il piano regionale dei trasporti ed in attuazione delle disposizioni dei titoli II e III della legge 10 aprile 1981, n. 151, la presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione destinati a contribuire alle spese di gestione ed a quelle di investimento dei servizi pubblici di linea per viaggiatori di competenza regionale e la vigilanza sulla regolarità dei servizi stessi.

TITOLO I
(Contributi di esercizio)
Art.2
L’Amministrazione regionale assegna contributi agli enti, imprese ed aziende pubbliche, con esclusione delle gestioni governative, ed alle imprese private concessionarie di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi ordinari di trasporto pubblico di linea.
I contributi sono determinati annualmente calcolando:
a) il costo economico standardizzato dei servizi, da stabilirsi annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei trasporti, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione. Il costo economico standardizzato dei servizi potrà essere ricalcolato ove nel corso dell’anno intervengono sensibili variazioni negli elementi che lo compongono;
b) il ricavi del traffico presunti derivanti dall’applicazione delle tariffe regionali, determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei trasporti, tenendo conto del volume e del tipo di utenza servita, quale può desumersi dai dati storico - statistici e dagli accertamenti effettuati in sede di vigilanza sui servizi;
c) l’ammontare delle somme da erogare entro i limiti dello stanziamento previsto dal bilancio regionale.
L’erogazione dei contributi avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze delle linee ordinarie risultanti dagli atti di concessione. Non sono ammesse a contributo le percorrenze delle linee a contratto, di quelle di gran turismo, internazionali ed occasionali. Sono incluse nel computo le percorrenze delle corse intensificative e plurime se inserite nell’orario approvato dall’Assessorato regionale dei trasporti e quelle delle corse bis se regolarmente segnalate all’organo concedente.
Nelle more della determinazione dei contributi con le modalità previste nel comma secondo, agli enti, imprese ed aziende sono attribuiti acconti trimestrali, commisurati alle percorrenze del trimestre e calcolati sulla base dell’entità dei contributi erogati nell’anno precedente, maggiorata della media aritmetica dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi all’ingrosso verificatosi nel biennio antecedente. E’ fatto salvo per il 1982 quanto stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1982, n. 13.
Con l’erogazione dell’ultima quota trimestrale si procederà al conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nei trimestri precedenti, rapportando i contributi all’entità dello stanziamento previsto nell’anno dal bilancio regionale.
Le variazioni di percorrenza verificatesi nell’ultimo trimestre potranno essere conguagliate con l’erogazione della prima trimestralità dell’anno successivo.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali restano a carico dei singoli enti, imprese ed aziende di trasporto.


Art.3
Gli enti, imprese ed aziende pubbliche e private che intendono chiedere i contributi di gestione per l’anno 1982 devono trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Assessorato regionale dei trasporti apposita domanda in carta da bollo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per gli anni successivi al 1982 le istanze dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi. Per i servizi ordinari di nuova istituzione la domanda di contributo deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di attivazione del servizio stabilita nel provvedimento di concessione.
I concessionari privati dovranno allegare all’istanza, pena l’esclusione dai benefici:
1) l’elenco delle linee ordinarie in concessione per le quali si chiede il contributo con l’indicazione dei chilometri da disciplinare e delle percorrenze che si prevede di effettuare nell’anno;
2) la certificazione dell’Ufficio del Fondo autoferrotranvieri dell’INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti nell’anno antecedente a quello per il quale si chiedono i contributi;
3) la certificazione degli Uffici competenti del Ministero del lavoro attestante l’integrale applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti nell’anno antecedente a quello per il quale si chiedono i contributi.


Art.4
Gli enti, imprese ed aziende pubbliche devono trasmettere all’Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla loro approvazione e in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, il proprio bilancio di previsione, approvato e reso esecutivo, dagli organi di controllo, il consuntivo dell’anno precedente, nonché una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli standardizzati regionali fissati annualmente dalla Giunta regionale.
I concessionari privati devono inviare all’Assessorato dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno:
1) il conto economico consuntivo della gestione conforme al modello regionale e relativo all’anno precedente. Al conto economico dovranno essere allegati:
a) fotocopia del registro dei corrispettivi;
b) fotocopia del registro delle fatture emesse;
c) fotocopia del registro degli acquisti;
d) fotocopia del modello 770 per le sole aziende che hanno dipendenti.
2) una tabella di raffronto fra i propri costi effettivi e quelli standardizzati regionali.


Art.5
L’erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione del rispetto del contratto di lavoro e delle leggi sociali vigenti.
Per quegli enti, aziende e imprese che non abbiano ottemperato al pagamento delle somme dovute al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi né alla diffida operata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, l’Assessorato regionale dei trasporti, nell’esclusivo interesse dei dipendenti delle imprese concessionarie, è autorizzato, nei limiti del contributo da erogare da parte dell’Amministrazione regionale, a provvedere d’ufficio al versamento delle somme dovute al fondo medesimo, per i contributi e loro accessori.


Art.6
Sono esclusi o decadono dal beneficio dei contributi di esercizio per l’anno in riferimento i concessionari privati:
a) che non applicano il contratto nazionale di lavoro vigente ai propri dipendenti o non rispettano le leggi sociali;
b) che non esercitano regolarmente i servizi pubblici di linea per i quali chiedono i contributi, secondo il programma indicato nel disciplinare o nell’atto di concessione e l’orario approvato, che sospendono i servizi senza l’autorizzazione preventiva dell’Assessorato regionale dei trasporti o non attivano le linee di nuova concessione nel termine assegnato, fatto salvo il caso di forza maggiore;
c) che espongono nella domanda o nella documentazione intese ad ottenere i contributi, dati di fatto non veritieri accertati dall’Assessorato regionale dei trasporti.
L’esclusione o la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate sono disposti con decreto dell’Assessore dei trasporti previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.7
L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con proprie risorse finanziarie, alla concessione alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi di esercizio per gli anni 1979, 1980 e 1981 in misura di lire 250 per il 1979, di lire 300 per il 1980 e di lire 350 per il 1981, per autobus - chilometro, in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione nei singoli anni predetti.
Non sono ammesse a contributo le linee di gran turismo, le linee a contratto, le internazionali e le occasionali e ordinarie delle quali, all’atto dell’erogazione risulti cessato l’esercizio, anche se esercitate negli anni 1979, 1980 e 1981.
Le domande in carta legale e corredate dalla documentazione dovranno essere presentate all’Assessorato regionale dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La domanda di contributi dovrà essere corredata da:
1) la dichiarazione, con assunzione di piena ed incondizionata responsabilità , del titolare o legale rappresentante dell’impresa di avere esercitato regolarmente i servizi e di aver effettivamente percorso i chilometri per i quali si chiede il contributo;
2) l’elenco delle linee ordinarie in concessione per le quali si chiede il contributo con l’indicazione dei chilometri quali risultano dal disciplinare o dall’atto di concessione, o dei chilometri inferiori effettivamente percorsi;
3) la certificazione dell’Ufficio del Fondo autoferrotranvieri dell’INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti negli anni cui si riferiscono i richiesti contributi.
4) la certificazione degli Uffici competenti del Ministero del lavoro attestante l’integrale applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
L’erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale.


Art.8
Al fine di consentire alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, di dare applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, l’Amministrazione regionale concede un contributo forfettario di lire 156.000 (centocinquantaseimila) per 60 (sessanta) mensilità , al lordo degli oneri sociali a carico del lavoratore, per ogni dipendente iscritto nel libro matricola aziendale nel periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1980.
Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro da parte di lavoratori nel corso del periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicemnre 1980, saranno corrisposti alle aziende tanti sessantesimi dell’importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dei lavoratori medesimi nel periodo presso l’azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Azienda per i quali l’Amministrazione regionale interverrà , ad integrazione del pagamento dei relativi oneri, per una quota mensile per ciascun dipendente di lire 31.496, pari al 20,19 per cento della quota forfettizzata di cui al primo comma del presente articolo, restando a carico dell’azienda la residua quota di oneri sociali di sua competenza.
Le somme saranno erogate, con decreto dell’assessore dei trasporti, alle aziende concessionarie che presenteranno domanda per l’ottenimento dei benefici entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Le domande dovranno essere corredate da copia autentica dei libri matricola relativi al periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1980 e da una dichiarazione con la quale il concessionario intende assumere piena e completa responsabilità penale e civile sulla veridicità dei dati contenuti nei libri stessi.


TITOLO II
(Contributi per investimenti)
Art.9
Al fine di favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco del materiale rotabile destinato al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature e di sedi, la Regione contribuisce alle spese di investimento degli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale, con esclusione delle gestioni governative.
L’acquisto di materiale rotabile dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma quarto, della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Per l’acquisto di materiale rotabile potranno essere concessi contributi sul costo della fornitura con esclusione dell’IVA nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile agli enti, imprese ed aziende pubbliche e del 50 per cento della spesa ammissibile alle imprese ed aziende private.
Ciascuna azienda pubblica di trasporto urbano dovrà destinare parte del finanziamento assegnato all’acquisto di almeno un veicolo adattato con l’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l’accesso degli invalidi non deambulanti.
I contributi per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine - deposito con le relative attrezzature e sedi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile con esclusione dell’IVA, possono essere concessi esclusivamente ad enti, imprese ed aziende pubbliche.
Alla costruzione od ammodernamento di sedi e di officine - deposito non può essere destinato più del 25 per cento della somma che sarà attribuita dallo Stato alla Regione sul fondo nazionale trasporti per investimenti. Tale percentuale dovrà essere valutata in riferimento ai finanziamenti complessivi dell’intero quadriennio 1981 1984.
Per gli enti, imprese ed aziende pubbliche l’Amministrazione regionale, tenuto conto delle loro esigenze, d’intesa con gli enti locali interessati per quanto di loro competenza ed in concorso con gli stessi, è autorizzata ad integrare la misura del contributo entro i limiti delle somme a tal fine stanziate nel bilancio regionale.


Art.10
Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica di tipo unificato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.
I veicoli acquistati con contributo regionale dovranno essere adibiti esclusivamente alle linee ordinarie, con esclusione di quelle a contratto e delle corse fuori linea. Chiara indicazione dell’intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, dovrà essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo le modalità che saranno disposte dall’Assessore regionale dei trasporti.
I veicoli acquistati con contributo regionale non potranno essere alienati prima del compimento del settimo anno dall’immatricolazione se non dietro specifica autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, e previo rimborso alla Regione stessa di un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo.
In caso di cessazione di attività dell’azienda con subentro di altro concessionario pubblico o privato nei servizi, il materiale rotabile che è stato oggetto di contributo potrà essere ceduto al subentrante al prezzo di mercato dell’usato depurato del contributo.
L’ammontare del contributo regionale ed i vincoli di utilizzo e di alienabilità di cui ai precedenti commi secondo e terzo, dovranno essere annotati sulla carta di circolazione e sul foglio complementare del veicolo, dagli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dal conservatore del pubblico registro automobilistico.


Art.11
Per gli anni 1981 e 1982 le domande di contributo per l’acquisto di veicoli e quelle per la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine - deposito e sedi degli enti, imprese ed aziende pubbliche, debbono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Per gli anni successivi le istanze debbono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ciascun anno.
Le domande di contributo per l’acquisto di materiale rotabile devono indicare il tipo ed il modello dei veicoli da acquistare nell’anno, precisando se trattasi di incremento o sostituzione del parco; i veicoli da sostituire dovranno essere individuati con l’indicazione della targa e dell’anno di prima immatricolazione.
Alle domande degli enti, imprese ed aziende pubbliche debbono essere allegati i programmi pluriennali di sviluppo debitamente approvati dagli organi di controllo, comprensivi del piano di rinnovo ed incremento del parco ed i progetti relativi alla costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine - deposito e sedi per i quali si chiedono i finanziamenti.
Per la ripartizione dei contributi alle aziende sulla base delle istanze presentate e ritenute ammissibili, la Giunta regionale approva un programma annuale o pluriennale di riparto dei fondi, entro l’ambito delle disponibilità finanziarie.
Ove le somme disponibili non fossero sufficienti ad accogliere tutte le istanze ammissibili, le somme medesime saranno suddivise fra aziende pubbliche e private in proporzione diretta alle percorrenze di linea ordinaria effettuate nell’anno ed all’utilizzo dei veicoli in dotazione alle linee medesime.
Previa virtualizzazione delle percorrenze urbane reali mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 la ripartizione delle somme tra le aziende pubbliche sarà effettuata con gli stessi parametri indicati nel comma precedente.
Il riparto tra le aziende di trasporto urbano verrà effettuato sulla base dei posti per chilometro offerti rapportato al numero degli abitanti.
Nel caso che le richieste ammissibili eccedono le disponibilità finanziarie, la Giunta regionale approva un’apposita graduatoria degli enti, imprese ed aziende aventi diritto, secondo i criteri di cui al comma precedente, della quale verrà data comunicazione a tutti gli interessati.
Qualora il contributo sia concesso per l’esecuzione di lavori pubblici, volti alla costruzione di opere o impianti fissi, l’Assessorato regionale dei trasporti procede all’erogazione del contributo con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.12
I contributi per l’acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e attrezzature di officine - deposito, sono erogati con decreto dell’Assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e collaudo. Per il materiale rotabile dovranno essere prodotti atto o dichiarazione di vendita con relativa fattura; per il restante materiale la sola fattura.
Per le aziende private l’erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della certificazione liberatoria dell’Ufficio del Fondo autoferrotranvieri dell’INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per il personale dipendente e della certificazione dell’Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente relativa all’applicazione integrale ai dipendenti del contratto di lavoro vigente.
Con decreto dell’Assessore dei trasporti, previa presentazione delle deliberazioni esecutive di acquisto corredate dai preventivi dell’industria fornitrice, potranno essere concessi alle aziende pubbliche acconti in misura non superiore al 75 per cento dell’importo ammesso a contributo per acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e di attrezzature di officine - deposito.
La residua parte del contributo sarà erogata alla presentazione della documentazione attestante l’avvenuto acquisto e collaudo.
Nel caso che l’azienda pubblica non presenti la documentazione dell’acquisto e collaudo entro il termine assegnatole all’atto dell’erogazione dell’acconto, l’Assessore regionale dei trasporti dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero della somma assegnata a titolo di acconto.
Nel caso che la fornitura ammessa a contributo sia stata effettuata a rate con finanziamento del fornitore o dell’istituto di credito, il contributo ammesso dovrà essere versato dall’Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all’istituto finanziatore.


Art.13
Decadono dal diritto al contributo gli enti, imprese ed aziende concessionarie che adibiscono i veicoli acquistati con contributo ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione o che non applicano il contratto di lavoro e le leggi sociali.
Accertate le violazioni in sede di vigilanza sulla regolarità dei servizi l’Assessore regionale dei trasporti con proprio decreto, previa deliberazione di Giunta, dispone la decadenza ed il recupero delle somme erogate.


TITOLO III
(Vigilanza sulla regolarità dei servizi)
Art.14
L’Assessore dei trasporti impartisce agli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dei servizi stessi. Al riguardo trovano applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
La vigilanza sulla regolarità dei servizi è esercitata dall’Assessorato dei trasporti e viene svolta dal personale regionale, designato con decreto dell’Assessore dei trasporti, tra i dipendenti appartenenti alla V e VI fascia funzionale in servizio presso l’Assessorato. Il suddetto personale sarà munito della tessera di cui al facsimile allegato alla presente legge.
Il predetto personale espleta anche i servizi di polizia ferroviaria ai sensi dell’articolo 71, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.


Art.15
Qualora nello svolgimento della vigilanza sulla regolarità dei servizi vengano rilevati fatti che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio, il funzionario deve redigere immediatamente un rapporto che dovrà essere inviato, entro tre giorni, all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, con la richiesta di effettuare i prescritti accertamenti sulla sicurezza del veicolo o dei veicoli o del conducente.

Art.16
Al direttore o responsabile dell’esercizio di pubblici servizi di competenza regionale si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Contestualmente alla procedura delle intimazioni prevista dall’articolo 92 per il direttore o responsabile dell’esercizio di pubblici servizi di competenza regionale verranno altresì applicate, ove del caso, nei confronti del titolare della concessione le disposizioni di cui all’articolo 34 della legge 28 settembre, 1939, n. 1822.


Art.17
Il viaggiatore che senza averne dato preavviso al personale viaggiante risulti sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento di viaggio irregolare è tenuto al pagamento della tariffa evasa per l’intero percorso e di una sanzione amministrativa pari a dieci volte la tariffa medesima se l’infrazione è accertata su servizio extraurbano con doppio agente (guidatore e bigliettaio) e a venti volte se l’accertamento è avvenuto su autoservizio con agente unico.
Se tale accertamento avviene su un autoservizio urbano la sanzione amministrativa è di lire 10.000.
Le somme riscosse sono devolute all’impresa che esercita il servizio.


Art.18
All’accertamento delle irregolarità di cui all’articolo 17 della presente legge ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell’ente, impresa od azienda esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dal concessionario, nell’ambito delle linee di trasporto gestite.

TITOLO IV
(Norme finanziarie e finali)
Art.19
Per l’attuazione della presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982, sono apportate le seguenti modifiche:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (punto 25 dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982) L. 3.950.000.000

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (punto 12 dell’elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982) L. 800.000.000

Cap. 03019 - Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (punto 3 dell’elenco n. 7 allegato al bilancio della Regione per l’anno 1982) L. 19.291.000.000

13 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI
In aumento
Cap. 13020 - Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori (LR 11 maggio 1976, n. 25, modificata con LR 22 marzo 1978, n. 23, art. 38, LR 10 maggio 1979, n. 38, e LR 1 giugno 1979, n. 44, e art. 7 della presente legge) L. 2.300.000.000

Cap. 13022 - (Nuova denominazione) - Contributi alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli
autoferrotranvieri (DL 13 marzo 1983, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 177, e LR 16 gennaio 1981, n. 3, e art. 8 della presente legge) L. 1.650.000.000

Cap. 13025 - Contributi alle aziende pubbliche e private per investimenti (art. 11, legge 10 aprile 1981, n. 151, e art. 9 della presente legge) L. 19.291.000.000

Cap. 13026 - (Nuova istituzione) - (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12) - Contributi regionali integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti (art. 9, ultimo comma della presente legge) L. 800.000.000

Alle spese previste dall’articolo 2 della presente legge si fa fronte attraverso l’utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato ai sensi dell’articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritti sul capitolo 13002 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Le spese per l’attuazione dell’articolo 9 della presente legge fanno carico ai capitoli 13025 e 13026 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l’anno 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Alle spese previste sui capitoli 13002 e 13020 del bilancio della Regione per il 1982 si applicano per l’anno 1982 le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2.


Art.20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 agosto 1982

Rojch