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Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 22

Disposizioni relative al personale di ruolo dell’Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1982.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1982, in rapporto alla insufficienza del personale regionale impegnato per l’attuazione della campagna stessa, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 1º luglio ed il 30 settembre 1982, compensi per il lavoro straordinario reso nel limite massimo di 70 ore mensili, in favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di "esperto in scienze forestali", "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardia giurata", "guardia giurata", "capo guardiacaccia" o "guardiacaccia".
I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato ricompreso nei turni operativi della campagna antincendi ovvero abbia effettivamente partecipato alle operazioni di spegnimento degli incendi.
La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonchè al personale richiamato dall’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, limitatamente ad un numero di 12 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi alla funzionalità della campagna anincendi.


Art.2
Al personale indicato nel primo comma dell’articolo 1, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 5.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l’uso del mezzo aereo.

Art.3
Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge sono quantificati in L. 300.000.000 e gravano sul capitolo 02050 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l’anno 1982; a favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 300.000.000 dal capitolo 02016 dello stesso stato di previsione.
Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in lire 60.000.000, gravano sul citato capitolo 02016, ugualmente del bilancio della Regione per l’anno 1982, nel quale è presente la necessaria disponibilità.


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 agosto 1982

Rojch