Legge Regionale 29 settembre 1982, n. 24
Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per le stesse esigenze è autorizzato l’ulteriore stanziamento di L. 35.000.000.000 a valere sulle disponibilità del fondo speciale, per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982.
Art.2
Fermo restando l’ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l’Amministrazione regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l’importo complessivo dei mutui da contrarre.
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
I tassi a carico della ditta prestataria, di cui al quarto comma del predetto articolo 6, non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.
Art.8
Art.9
"I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità di conduzione dell’anno in corso e, nei casi di particolare gravità, anche di quello successivo all’annata agraria in cui si è verificato l’evento; sono inoltre concessi per l’estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito di mutui agrari con scadenza nell’anno in cui si è verificato l’evento o nell’anno successivo".
Art.10
Art.11
La misura del tasso a carico è analoga a quella applicata nel territorio della Sardegna per i prestiti di esercizio concessi alle cooperative sopra indicate.
Nel caso di finanziamenti erogati dagli istituti di credito con proprie disponibilità, l’intervento regionale potrà essere effettuato a condizione che il tasso globale richiesto non superi il tasso di riferimento fissato dallo Stato per il credito agrario di esercizio ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.12
I benefici di cui ai commi precedenti si applicano a richiesta degli interessati tanto agli imprenditori singoli che alle imprese cooperative.
Gli oneri derivanti per l’applicazione del presente articolo, valutati in L. 500.000.000 per l’anno 1982, gravano sul capitolo 06121/01 istituito con il successivo articolo 14.
Art.13
Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.
I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Art.14
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Cap. 41613 - Ricavo dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) L. 30.000.000.000
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 42.340.000.000
mediante utilizzazione delle seguenti riserve di cui alle sottoindicate voci dello elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio:
voce 1) provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori
L. 40.340.000.000
voce 4) accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura L. 2.000.000.000
04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04126 - Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui (articoli 28 e 29, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria)
L. 90.000.000
Cap. 04127 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria)
L. 1.420.000.000
Cap. 04130 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria)
L. 330.000.000
06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento
Cap. 06120 - Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3, LLRR 10 giugno 1974, n. 12, 10 aprile 1978, n. 28 e 28 febbraio 1981, n. 12) L. 65.000.000.000.
Cap. 06121 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli ed alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (articoli 6 e 26, LR 10 giugno 1974, n. 12, e LLRR 10 aprile 1978, n. 28 e 28 febbraio 1981, n. 12) L. 5.000.000.000
Cap. 06121/01 (Nuova istituzione - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12) - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi per la proroga dei prestiti o mutui agevolati concessi alle industrie di trasformazione cooperative e non, dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità naturali di cui all’articolo 8 della presente legge L. 500.000.000
Art.15
Art.16
L’iscrizione è disposta con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Art.17
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 29 settembre 1982
Rojch