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Legge Regionale 29 settembre 1982, n. 24

Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione bilancio del Consiglio regionale della Sardegna, a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di L. 30.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Per le stesse esigenze è autorizzato l’ulteriore stanziamento di L. 35.000.000.000 a valere sulle disponibilità del fondo speciale, per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982.


Art.2
I mutui di cui all’articolo 1 saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo. In deroga al massimale di cui all’articolo 1, l’importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.
Fermo restando l’ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l’Amministrazione regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l’importo complessivo dei mutui da contrarre.


Art.3
L’Amministrazione regionale è autorizzata all’erogazione delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo 1.

Art.4
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 1, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell’Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art.5
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente articolo 1, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.

Art.6
Gli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, dalle spese per il loro ottenimento, nonchè dalle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni, sono quanitificati in L. 1.840.000.000 per il 1982 e in L. 6.900.000.000 per il 1983 ed anni successivi.

Art.7
Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di L. 5.000.000.000. Conseguentemente, sono determinate nello stesso importo di L. 5 miliardi le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1982 al 1986.
I tassi a carico della ditta prestataria, di cui al quarto comma del predetto articolo 6, non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.


Art.8
Per le aziende colpite dall’eccezionale ondata di caldo dell’estate 1982, la misura del contributo prevista dall’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all’80 per cento.

Art.9
Il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è sostituito dal seguente:
"I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità di conduzione dell’anno in corso e, nei casi di particolare gravità, anche di quello successivo all’annata agraria in cui si è verificato l’evento; sono inoltre concessi per l’estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito di mutui agrari con scadenza nell’anno in cui si è verificato l’evento o nell’anno successivo".


Art.10
Al quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è aggiunta la seguente locuzione: "nonchè dei consorzi di bonifica e dei centri di assistenza tecnica".

Art.11
L’Amministrazione regionale - a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, - può autorizzare la concessione di finanziamenti sul fondo di rotazione o concedere il concorso negli interessi sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, al fine di consentire l’anticipazione dei crediti vantati dalle cooperative agricole, e in particolare dalle cantine sociali e dai loro consorzi, nei confronti dell’AIMA.
La misura del tasso a carico è analoga a quella applicata nel territorio della Sardegna per i prestiti di esercizio concessi alle cooperative sopra indicate.
Nel caso di finanziamenti erogati dagli istituti di credito con proprie disponibilità, l’intervento regionale potrà essere effettuato a condizione che il tasso globale richiesto non superi il tasso di riferimento fissato dallo Stato per il credito agrario di esercizio ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.


Art.12
I crediti a tasso agevolato, concessi a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti alle industrie di trasformazione dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità di cui all’articolo 8 della presente legge, sono prorogati di un anno ove trattisi di credito di esercizio e di due anni ove trattisi di credito a breve e medio termine, con i tassi di interesse in atto al momento delle richieste di proroga da parte dei beneficiari.
I benefici di cui ai commi precedenti si applicano a richiesta degli interessati tanto agli imprenditori singoli che alle imprese cooperative.
Gli oneri derivanti per l’applicazione del presente articolo, valutati in L. 500.000.000 per l’anno 1982, gravano sul capitolo 06121/01 istituito con il successivo articolo 14.


Art.13
Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende agricole di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale e costituito da un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, presidente; da un funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale, da un funzionario dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da un funzionario dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica e da un funzionario della Ragioneria regionale, designati dai rispettivi uffici, membri.
Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.
I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.


Art.14
Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Cap. 41613 - Ricavo dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) L. 30.000.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 42.340.000.000
mediante utilizzazione delle seguenti riserve di cui alle sottoindicate voci dello elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio:
voce 1) provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori
L. 40.340.000.000
voce 4) accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura L. 2.000.000.000

04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Cap. 04126 - Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui (articoli 28 e 29, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria)
L. 90.000.000

Cap. 04127 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria)
L. 1.420.000.000

Cap. 04130 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l’aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, e LR 28 febbraio 1981, n. 12) (spesa obbligatoria)
L. 330.000.000

06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
In aumento
Cap. 06120 - Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3, LLRR 10 giugno 1974, n. 12, 10 aprile 1978, n. 28 e 28 febbraio 1981, n. 12) L. 65.000.000.000.

Cap. 06121 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli ed alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (articoli 6 e 26, LR 10 giugno 1974, n. 12, e LLRR 10 aprile 1978, n. 28 e 28 febbraio 1981, n. 12) L. 5.000.000.000

Cap. 06121/01 (Nuova istituzione - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12) - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi per la proroga dei prestiti o mutui agevolati concessi alle industrie di trasformazione cooperative e non, dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità naturali di cui all’articolo 8 della presente legge L. 500.000.000


Art.15
Al maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge per il 1983 ed anni successivi, valutato in L. 4.560.000.000 si farà fronte con l’aumento del gettito delle imposte di fabbricazione e di registro derivante dal loro naturale incremento.

Art.16
Al recupero previsto dall’articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12, sulle assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per gli interventi recati dalla presente legge, si provvede, per la parte anticipata, con l’iscrizione delle stesse assegnazioni al capitolo 06120/01 del bilancio regionale per l’anno 1982 od a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
L’iscrizione è disposta con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e degli enti locali, finanze ed urbanistica.


Art.17
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 settembre 1982

Rojch