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Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 25

Sede della Consulta regionale dell’emigrazione di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, e modifiche alla predetta legge. Misura delle indennità spettanti ai componenti della Consulta.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Consulta regionale dell’emigrazione, istituita con la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, ha la sua sede in Cagliari, presso l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art.2
Per il funzionamento degli uffici della Consulta dovrà essere utilizzato il personale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, destinandovi, temporaneamente o a tempo pieno, le unità sufficienti per l’espletamento del servizio.

Art.3
L’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, è così modificato:
"La Consulta regionale dell’emigrazione è composta:
a) dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede;
b) da tre emigrati per ciascuna nazione facente parte del Mercato Comune Europeo e per la Svizzera, designati, in rappresentanza degli emigrati sardi, dalle leghe regolarmente costituite e rappresentative dei circoli degli emigrati sardi;
c) da tre emigrati designati, in rappresentanza degli emigrati sardi, dalla lega regolarmente costituita e rappresentativa dei circoli degli emigrati sardi operanti nel restante territorio nazionale;
d) da quattro emigrati sardi in paesi extraeuropei aventi la cittadinanza italiana, designati dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite le associazioni di cui alla successiva lettera e);
e) da sei rappresentanti delle maggiori associazioni dell’emigrazione operanti in Sardegna, con uffici dislocati nell’Isola;
f) da tre esperti sui problemi dell’emigrazione eletti dal Consiglio regionale;
g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali confederali".


Art.4
Dopo l’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, è aggiunto il seguente articolo 2 bis:
"I componenti della Consulta di cui al precedente articolo 2 decadono dalle loro funzioni qualora gli enti e le associazioni dichiarino che le persone che li rappresentano non hanno più titolo a farne parte. Il regolamento di applicazione della presente legge fisserà le cause di ineleggibilità dei componenti della Consulta medesimi.
Le nomine dei nuovi consultori, in sostituzione di quelli per i quali è stata dichiarata l’ineleggibilità, l’incompatibilità o la decadenza viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, su designazione degli enti ed associazioni in rappresentanza dei quali il consultore uscente era stato designato".


Art.5
Ai componenti della Consulta che hanno la residenza o il domicilio all’estero competono per la loro partecipazione alle riunioni della Consulta i seguenti rimborsi e indennità:
a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea (aerei, navi, treni e autobus);
b) una indennità di lire 50.000 per ogni giornata di riunione della Consulta, a titolo di indennizzo per la perdita della mercede o per mancato guadagno. Tale indennità spetta anche per i giorni impiegati in viaggio;
c) rimborso a piè di lista delle spese per vitto e alloggio sostenute nelle località ove vengono tenute le riunioni della Consulta, nonchè durante il viaggio di andata e ritorno.
In luogo del rimborso a piè di lista, può essere concessa a richiesta dell’interessato, un’indennità sostitutiva di lire 30.000 al giorno, compresi i giorni di viaggio.
Ai rimborsi di cui ai punti a) e c) si potrà procedere soltanto dopo la presentazione dei documenti di spesa da parte dei consultori.


Art.6
Ai componenti della Consulta residenti o domiciliati nell’Italia continentale competono, per la loro partecipazione alle riunioni della Consulta, i rimborsi o l’indennità sostitutiva di cui ai punti a) e c) e penultimo comma del precedente articolo 5, mentre l’indennità di cui al punto b) dello stesso articolo è ridotto a lire 40.000 giornaliere.

Art.7
Qualora le riunioni della Consulta vengano tenute in località fuori dal territorio dell’Isola, i rimborsi o l’eventuale indennità sostitutiva di cui ai punti a) e c) e penultimo comma dell’articolo 5 competono anche ai membri residenti in Sardegna.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con altre indennità di trasferta e di missione dovute dalle Amministrazioni pubbliche di appartenenza del consultore.


Art.8
Ai membri della Consulta residenti in Sardegna, compete, per la loro partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 25.000 per ogni giornata di riunione, qualunque sia il numero delle sedute.
Ai componenti di cui al presente articolo, che non risiedono nel Comune ove vengono tenute le riunioni della Consulta, spetta anche una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.


Art.9
Per l’acquisizione degli elementi atti alla predisposizione del parere di cui all’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la Consulta può organizzarsi in gruppi ristretti di lavoro, secondo le modalità e nei limiti che verranno precisati dal regolamento di attuazione della presente legge. In tal caso i consultori partecipanti ai gruppi hanno diritto al trattamento di cui ai precedenti articoli.
Analogo trattamento spetta anche ai due Vice Presidenti per l’attività inerente alla loro funzione ed ai singoli membri della Consulta convocati dall’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nella sua sede, per l’acquisizione di pareri sulle materie di competenza della Consulta stessa.


Art.10
Nell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1977, numero 36, le lettere b, d) e p) sono così sostituite:
"b) formula proposte in materia di piena occupazione; esprime pareri sui piani pluriennali di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione, il Mezzogiorno e l’intero territorio nazionale; esprime altresì pareri sulle possibilità di cessazione del fenomeno dell’emigrazione e di rientro degli emigrati;
d) esprime parere motivato obbligatorio sui programmi d’intervento e sulla attività del Fondo sociale in favore degli emigrati e delle loro famiglie di cui alla legge regionale 7 aprile 1955, n. 10, e partecipa all’attuazione di tali programmi;
p) segue e coordina l’attività delle leghe e dei circoli degli emigrati sardi regolarmente istituiti, nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione Sarda".


Art.11
Nell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, sono aggiunte le seguenti lettere:
q) formula programmi di attività con le relative previsioni di spesa, che vengono sottoposti all’approvazione del competente Assessore;
r) svolge tutti gli altri compiti e le funzioni che nell’ambito dell’attuazione della presente legge verranno specificatamente indicati in sede di regolamento di applicazione".


Art.12
I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono anche ai componenti del Comitato consultivo del Fondo sociale della Regione Sarda, nominati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, per le riunioni dello stesso organismo.

Art.13
L’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, è così modificato:
"La Consulta regionale dell’emigrazione elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due Vice Presidenti, di cui uno vicario.
In caso di parità di voti risulta eletto Vice Presidente vicario il più anziano di età.
Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nominato dall’Assessore".


Art.14
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al bilancio del Fondo sociale della Regione Sarda, istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art.15
Le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge si applicano dalla data dell’insediamento della Consulta.

Art.16
Con successivo regolamento da emanare ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verranno previsti i compiti della Consulta indicati all’articolo 4, secondo comma, articolo 9, primo comma, articolo 11, lettera r), articolo 13, primo comma, e verranno stabilite norme per la funzionalità della Consulta.

Art.17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 novembre 1982.

Rojch