Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 25
Sede della Consulta regionale dell’emigrazione di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, e modifiche alla predetta legge. Misura delle indennità spettanti ai componenti della Consulta.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
"La Consulta regionale dell’emigrazione è composta:
a) dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede;
b) da tre emigrati per ciascuna nazione facente parte del Mercato Comune Europeo e per la Svizzera, designati, in rappresentanza degli emigrati sardi, dalle leghe regolarmente costituite e rappresentative dei circoli degli emigrati sardi;
c) da tre emigrati designati, in rappresentanza degli emigrati sardi, dalla lega regolarmente costituita e rappresentativa dei circoli degli emigrati sardi operanti nel restante territorio nazionale;
d) da quattro emigrati sardi in paesi extraeuropei aventi la cittadinanza italiana, designati dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite le associazioni di cui alla successiva lettera e);
e) da sei rappresentanti delle maggiori associazioni dell’emigrazione operanti in Sardegna, con uffici dislocati nell’Isola;
f) da tre esperti sui problemi dell’emigrazione eletti dal Consiglio regionale;
g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali confederali".
Art.4
"I componenti della Consulta di cui al precedente articolo 2 decadono dalle loro funzioni qualora gli enti e le associazioni dichiarino che le persone che li rappresentano non hanno più titolo a farne parte. Il regolamento di applicazione della presente legge fisserà le cause di ineleggibilità dei componenti della Consulta medesimi.
Le nomine dei nuovi consultori, in sostituzione di quelli per i quali è stata dichiarata l’ineleggibilità, l’incompatibilità o la decadenza viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, su designazione degli enti ed associazioni in rappresentanza dei quali il consultore uscente era stato designato".
Art.5
a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea (aerei, navi, treni e autobus);
b) una indennità di lire 50.000 per ogni giornata di riunione della Consulta, a titolo di indennizzo per la perdita della mercede o per mancato guadagno. Tale indennità spetta anche per i giorni impiegati in viaggio;
c) rimborso a piè di lista delle spese per vitto e alloggio sostenute nelle località ove vengono tenute le riunioni della Consulta, nonchè durante il viaggio di andata e ritorno.
In luogo del rimborso a piè di lista, può essere concessa a richiesta dell’interessato, un’indennità sostitutiva di lire 30.000 al giorno, compresi i giorni di viaggio.
Ai rimborsi di cui ai punti a) e c) si potrà procedere soltanto dopo la presentazione dei documenti di spesa da parte dei consultori.
Art.6
Art.7
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con altre indennità di trasferta e di missione dovute dalle Amministrazioni pubbliche di appartenenza del consultore.
Art.8
Ai componenti di cui al presente articolo, che non risiedono nel Comune ove vengono tenute le riunioni della Consulta, spetta anche una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.
Art.9
Analogo trattamento spetta anche ai due Vice Presidenti per l’attività inerente alla loro funzione ed ai singoli membri della Consulta convocati dall’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nella sua sede, per l’acquisizione di pareri sulle materie di competenza della Consulta stessa.
Art.10
"b) formula proposte in materia di piena occupazione; esprime pareri sui piani pluriennali di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione, il Mezzogiorno e l’intero territorio nazionale; esprime altresì pareri sulle possibilità di cessazione del fenomeno dell’emigrazione e di rientro degli emigrati;
d) esprime parere motivato obbligatorio sui programmi d’intervento e sulla attività del Fondo sociale in favore degli emigrati e delle loro famiglie di cui alla legge regionale 7 aprile 1955, n. 10, e partecipa all’attuazione di tali programmi;
p) segue e coordina l’attività delle leghe e dei circoli degli emigrati sardi regolarmente istituiti, nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione Sarda".
Art.11
q) formula programmi di attività con le relative previsioni di spesa, che vengono sottoposti all’approvazione del competente Assessore;
r) svolge tutti gli altri compiti e le funzioni che nell’ambito dell’attuazione della presente legge verranno specificatamente indicati in sede di regolamento di applicazione".
Art.12
Art.13
"La Consulta regionale dell’emigrazione elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due Vice Presidenti, di cui uno vicario.
In caso di parità di voti risulta eletto Vice Presidente vicario il più anziano di età.
Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nominato dall’Assessore".
Art.14
Art.15
Art.16
Art.17
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1982.
Rojch