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Legge Regionale 5 novembre 1982, n. 26

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 29 ottobre 1979 relativo al prelevamento della somma di lire 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08236 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20 è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 29 ottobre 1979 concernente il prelevamento della somma di lire 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08236 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’anno 1979, recante: "Contributi ai dipendenti dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale per l’acquisto di suoli edificatori sociali per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione per la costruzione e l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione o l’estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi. Contributi ai dipendenti assegnatari di alloggi costruiti o da costruire con il concorso e con il contributo dello Stato e al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà degli alloggi con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 (art. 3, LR 5 ottobre 1956, n. 25, e artt. 4, 5 e 6 LR 23 gennaio 1964, n. 5)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 novembre 1982

Rojch