Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 4
Norme per il pagamento di somme dovute al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 1.450.000.000
mediante riduzione per un pari importo della riserva di cui alla voce 31 dell’elenco n. 4 allegato alla legge del bilancio della Regione per l’anno 1982.
05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
In aumento
Cap. 05061 - Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del Centro regionale antimalarico ed anti - insetti addetti alle operazioni di lotta (LR 25 gennaio 1980, n. 2, LR 5 febbraio 1981, n. 7 e LR 26 gennaio 1982, n. 4) (spesa obbligatoria)
L. 1.450.000.000
Art.3
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1983
Rojch