Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 18
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"Ai componenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al presente articolo, sono attribuiti i compensi e le indennità seguenti:
1 - una medaglia fissa di presenza giornaliera pari a lire 40.000 per il Presidente della Commissione e a lire 30.000 per tutti gli altri componenti;
2 - un’indennità di trasferta di lire 15.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che i componenti le Commissioni non risiedono abitualmente nel Comune ove ha luogo la seduta;
3 - in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, una indennità per l’uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina "super" vigente alla data della missione.
Le relative spese graveranno sul fondo di cui all’articolo 28.
Con decreto dell’Assessore regionale del lavoro ed ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 1980, n. 23, saranno apportate all’interno del bilancio del fondo per la formazione professionale per l’anno 1983 le necessarie variazioni".
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.
Rojch