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Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 20

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, concernente: "Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Gli stanziamenti autorizzati dall’articolo 10, primo comma, della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, possono essere utilizzati anche per l’acquisto di immobili già realizzati da adibire a case dello studente e per la ristrutturazione e l’adattamento di questi, ovvero ancora per l’acquisto di singoli appartamenti, purchè venga garantita per non meno di vent’anni la destinazione ad alloggio di studenti fuori sede.
Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono concessi dalla Regione alle Opere universitarie.
All’acquisto di immobili si provvederà previo avviso pubblico sugli organi di informazione di maggiore diffusione regionale contenente le modalità di presentazione delle offerte.
Alla valutazione delle offerte provvederà con parere di idoneità , anche in relazione ai criteri funzionali all’uopo richiesti, una Commissione composta da cinque membri di cui due in rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria e tre nominati dalla Regione.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.

Rojch