Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 20
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, concernente: "Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono concessi dalla Regione alle Opere universitarie.
All’acquisto di immobili si provvederà previo avviso pubblico sugli organi di informazione di maggiore diffusione regionale contenente le modalità di presentazione delle offerte.
Alla valutazione delle offerte provvederà con parere di idoneità , anche in relazione ai criteri funzionali all’uopo richiesti, una Commissione composta da cinque membri di cui due in rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria e tre nominati dalla Regione.
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 agosto 1983.
Rojch