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Legge Regionale 19 agosto 1983, n. 23

Norme per la proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per il secondo semestre dell’anno 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il secondo semestre dell’anno 1983, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1983.

Art.2
Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983:
In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO:
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 2.280.000.000 mediante riduzione della riserva indicata al n. 1 della tabella B) allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.

In aumento
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA:
Cap. 04095 - Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro antimalarico e antinsetti. L. 250.000.000

Cap. 04096 - Spese per l’acquisto di mobili e di suppellettili, macchine per ufficio occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico e antinsetti. L. 30.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE:
Cap. 05061 - Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del Centro regionale antimalarico e antinsetti addetti alle operazioni di lotta (LR 25 gennaio 1980, n. 2; LR 5 febbraio 1981, n. 7; LR 26 gennaio 1982, n. 4; LR 22 luglio 1982, n. 15; LR 11 gennaio 1983, n. 3 e art. 2 della presente legge) (spesa obbligatoria) L. 2.000.000.000


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Posada, addì 19 agosto 1983.

Rojch