Legge Regionale 19 agosto 1983, n. 23
Norme per la proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per il secondo semestre dell’anno 1983.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
In diminuzione
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO:
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 2.280.000.000 mediante riduzione della riserva indicata al n. 1 della tabella B) allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.
In aumento
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA:
Cap. 04095 - Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro antimalarico e antinsetti. L. 250.000.000
Cap. 04096 - Spese per l’acquisto di mobili e di suppellettili, macchine per ufficio occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico e antinsetti. L. 30.000.000
STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE:
Cap. 05061 - Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del Centro regionale antimalarico e antinsetti addetti alle operazioni di lotta (LR 25 gennaio 1980, n. 2; LR 5 febbraio 1981, n. 7; LR 26 gennaio 1982, n. 4; LR 22 luglio 1982, n. 15; LR 11 gennaio 1983, n. 3 e art. 2 della presente legge) (spesa obbligatoria) L. 2.000.000.000
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Posada, addì 19 agosto 1983.
Rojch