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Legge Regionale 28 dicembre 1983, n. 28

Finanziamento dell’attività del Comitato per il servizio radiotelevisivo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le spese necessarie per l’attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Sardegna, previsto dall’articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono a carico della Regione.

Art.2
Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dall’articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e disciplinate dal regolamento interno del Comitato approvato dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1981, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo utilizza i mezzi finanziari previsti dal successivo articolo 7 della presente legge nonchè i locali e il personale che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decidesse di mettere a disposizione del Comitato stesso.

Art.3
Ai componenti del Comitato di cui all’articolo precedente che non risiedono nel Comune dove ha sede il Comitato spetta una indennità di trasferta pari a quella spettante, ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, agli impiegati statali di cui al punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data del viaggio.
Il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica di cui al comma precedente, per le sedute del Comitato che si svolgono in giorni consecutivi, spetta una sola volta.
Ciascun membro del Comitato ha facoltà di richiedere, presentando regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in un albergo non superiore alla prima categoria ma, in tal caso, la diaria di cui al primo comma è ridotta di un terzo.


Art.4
Le stesse indennità di cui all’articolo precedente spettano ai predetti componenti che, per ragioni del proprio ufficio, previa deliberazione del Comitato stesso, debbano recarsi in località diversa da quella ove ha sede il Comitato.
In caso di urgenza l’autorizzazione alla missione viene data dal Presidente del Comitato, che ne dovrà disporre la ratifica da parte del Comitato stesso nella riunione immediatamente successiva.


Art.5
Entro il mese di settembre di ciascun anno il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per l’approvazione, il programma di attività e il relativo bilancio di previsione per l’anno successivo.
L’Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente per materia, delibera l’approvazione del programma e del relativo bilancio di cui al comma precedente e attribuisce al Comitato, con la medesima delibera, i contributi di cui al successivo articolo 7.
Inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comitato stesso presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia la relazione sull’attività svolta e il conto consuntivo relativi all’anno precedente.
Il Consiglio di Presidenza approva il conto consuntivo sentita la Commissione consiliare competente per materia.


Art.6
Il finanziamento di cui al successivo articolo 7 può essere attribuito in via transitoria, per l’anno 1983, sulla base di un programma di attività che dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.7
Per far fronte alle spese derivanti dalla presente legge, valutate in lire 50.000.000, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l’anno 1983, lo stanziamento del capitolo 01001 è incrementato di lire 50.000.000.
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1983 e sono in corrispondenza ridotte le riserve previste alle voci 2 per lire 20.000.000, e 21 per lire 30.000.000 della tabella A allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria 1983).
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 01001 del bilancio della Regione per l’anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.8
Sullo stanziamento previsto dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1983.

Rojch