Legge Regionale 28 dicembre 1983, n. 28
Finanziamento dell’attività del Comitato per il servizio radiotelevisivo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, una indennità per chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente alla data del viaggio.
Il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica di cui al comma precedente, per le sedute del Comitato che si svolgono in giorni consecutivi, spetta una sola volta.
Ciascun membro del Comitato ha facoltà di richiedere, presentando regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in un albergo non superiore alla prima categoria ma, in tal caso, la diaria di cui al primo comma è ridotta di un terzo.
Art.4
In caso di urgenza l’autorizzazione alla missione viene data dal Presidente del Comitato, che ne dovrà disporre la ratifica da parte del Comitato stesso nella riunione immediatamente successiva.
Art.5
L’Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente per materia, delibera l’approvazione del programma e del relativo bilancio di cui al comma precedente e attribuisce al Comitato, con la medesima delibera, i contributi di cui al successivo articolo 7.
Inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comitato stesso presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia la relazione sull’attività svolta e il conto consuntivo relativi all’anno precedente.
Il Consiglio di Presidenza approva il conto consuntivo sentita la Commissione consiliare competente per materia.
Art.6
Art.7
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1983 e sono in corrispondenza ridotte le riserve previste alle voci 2 per lire 20.000.000, e 21 per lire 30.000.000 della tabella A allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria 1983).
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 01001 del bilancio della Regione per l’anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art.8
Art.9
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1983.
Rojch