Legge Regionale 12 marzo 1984, n. 9
Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all’estero, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
- lire 150.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall’Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo;
- lire 200.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell’area europea;
- 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo, per gli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.
Art.2
I Comuni dovranno far pervenire ai competenti uffici dell’Amministrazione regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, la richiesta di accreditamento dei fondi, che riceveranno immediatamente a titolo di acconto, sulla base del computo degli emigrati elettori nella precedente consultazione, aumentato del 30 per cento.
Il contributo potrà essere ottenuto dall’interessato dietro presentazione di una apposita dichiarazione in cui si afferma di aver provveduto all’esercizio del voto, in calce alla quale il Sindaco provvederà a porre gli estremi del certificato elettorale, vidimato dalla sezione elettorale, e del biglietto di viaggio.
Art.3
Art.4
Agli stessi oneri si farà fronte con parte della maggior quota spettante alla Regione dell’imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Nel bilancio per l’anno 1984 la denominazione del predetto capitolo assumerà la seguente denominazione:
"Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l’espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni regionali della Sardegna".
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 12 marzo 1984.
Rojch