Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 13
Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Albo regionale
L’albo è pubblico e ha distinte sezioni per: le imprese e loro consorzi; le società; le cooperative e loro consorzi; consorzi fra imprese artigiane.
Art.2
Categorie di iscrizione
1) per i lavori fino all’importo di lire 75.000.000;
2) per i lavori fino all’importo di lire 150.000.000;
3) per i lavori fino all’importo di lire 300.000.000;
4) per i lavori fino all’importo di lire 600.000.000;
5) per i lavori fino all’importo di lire 800.000.000;
6) per i lavori fino all’importo di lire 1.500.000.000;
7) per i lavori fino all’importo di lire 3.000.000.000;
8) per i lavori fino all’importo di lire 6.000.000.000;
9) per i lavori fino all’importo di lire 9.000.000.000;
10) per i lavori oltre lire 9.000.000.000.
La tabella indicata al precedente comma viene aggiornata all’inizio di ogni anno a partire dal 1986 rivalutando gli importi nella misura del 100 per cento del tasso di svalutazione della moneta verificatosi nell’anno precedente secondo i calcoli ISTAT.
Art.3
Specializzazioni
I - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - demolizioni e sterri.
II - Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.
III - Lavori di restauro:
a) restauro di edifici monumentali;
b) lavori e scavi archeologici.
IV - Opere speciali in cemento armato.
V - Impianti tecnologici e speciali - impianti e lavori per l’edilizia scorporati dall’opera principale:
a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;
a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;
d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;
f) fornitura ed istallazione di manufatti in:
1) metallo, legno, materie plastiche;
2) materiali lapidei;
3) materiali vetrosi;
g) tinteggiatura e verniciatura;
h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.
VI - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.
VII - Segnaletica e sicurezza stradale.
VIII - Pavimentazioni con materiali speciali.
IX - Lavori ferroviari:
a) lavori di manutenzione, sistematica dell' armamento;
b) lavorazioni speciali del binario;
c) impianti per la sicurezza del traffico;
d) impianti per la trazione elettrica;
e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
X - Lavori idraulici:
a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;
b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;
c) gasdotti - oleodotti.
XI - Lavori di sistemazione agraria, forestale, e di verde pubblico.
XII - Lavori speciali:
a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
b) impianti di trattamento di rifiuti.
XIII - Lavori marittimi:
a) costruzioni di moli, bacini, banchine ecc.;
b) lavori di dragaggio;
c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.
XIV - Dighe.
XV - Gallerie.
XVI - Impianti per la produzione e distribuzione di energia:
a) centrali idrauliche;
b) centrali termiche;
c) centrali elettronucleari;
d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
e) impianti elettrici per centrali;
f) cabine di trasformazione;
g) linee di alta tensione;
h) linee a media e bassa tensione;
i) apparati vari;
l) impianti esterni di illuminazione;
m) linee telefoniche e opere connesse.
XVII - Carpenteria metallica.
XVIII - Impianti di telecomunicazioni.
XIX - Lavori ed opere speciali vari:
a) rilevamenti topografici speciali;
b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
c) fondazioni speciali;
d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;
e) impermeabilizzazione dei terreni;
f) trivellazione e pozzi.
XX - Fornitura ed istallazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari).
Le specializzazioni di cui al comma precedente potranno essere modificate con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 12.
Art.4
Requisiti di ordine generale per l’iscrizione
a) certificato di cittadinanza italiana ovvero di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè appartenenti a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.
Alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, l’iscrizione all’albo è consentita anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;
b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, nonchè certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura e dalla Pretura, di data non anteriore a due mesi da quella della domanda di iscrizione, relativi all’assenza di procedimenti penali di cui alla lettera b) dell’articolo 11 della presente legge nonchè all’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;
c) certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con indicazione dell’attività specifica della ditta o della società; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
d) certificato della cancelleria del Tribunale con l’indicazione della persona avente facoltà di impegnare legalmente la ditta o la società;
e) attestazione relativa all’assolvimento degli adempimenti in materia di contributi sociali, rilasciata dai competenti istituti di previdenza ed assistenza, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza, se cittadino straniero;
f) certificato rilasciato dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, relativo all’assolvimento degli obblighi in materia di imposte e tasse, ovvero ricevuta comprovante la presentazione della dichiarazione dei redditi;
g) per le società commerciali: copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto se previsto dalla natura giuridica dell’impresa richiedente, certificato della cancelleria del Tribunale competente o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società, di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato. Dal certificato, o documento equivalente, deve anche risultare se procedure d fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.
Per le società, per le cooperative e loro consorzi, per i consorzi di imprese e di artigiani, i certificati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno riferirsi a coloro che ne hanno legale rappresentanza e la firma sociale, nonchè al direttore tecnico di cui al successivo articolo 8.
Le società cooperative e loro consorzi dovranno inoltre presentare, oltre all’atto costitutivo e allo statuto se previsto dalla natura giuridica dell’impresa richiedente, l’elenco dei soci e il certificato attestante l’iscrizione nel registro prefettizio, mentre le società e i consorzi fra imprese e di artigiani dovranno, a loro volta, presentare, oltre all’atto costitutivo e allo statuto sociale, se previsto dalla natura giuridica dell’impresa richiedente, l’elenco dei soci e il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio.
Per i requisiti di cui ai punti e) e f) costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria od amministrativa o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato del richiedente.
Art.5
Idoneità tecnica
Detti certificati devono essere rilasciati:
- se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico responsabile di uffici statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti ed istituti pubblici;
- se trattasi di lavori privati, dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, previo accertamento e conferma dell’ufficio periferico dell’Assessorato dei lavori pubblici competente per territorio.
Nel certificato si dovranno indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo ed il luogo di esecuzione, nonchè dichiarare se furono portati a termine a regola d’arte o se diedero luogo a vertenze con il committente in sede arbitrale o giudiziaria con l’indicazione dell’esito di esse.
Per i lavori eseguiti o diretti all’estero possono essere presentati certificati rilasciati dal Console competente, contenenti oltre le indicazioni di cui al comma precedente, l’accertamento e conferma delle autorità tecniche del luogo.
Il richiedente dovrà, inoltre, allegare:
a) dichiarazione nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d’opera, attrezzi e materiali in genere ed altre attrezzature di cui l’impresa dispone;
b) ogni altro documento che l’imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica.
Art.6
Capacità economica e finanziaria
a) idonee referenze bancarie, acquisite anche su richiesta diretta e riservata della segreteria dell’albo agli istituti indicati dall’interessato nella domanda di iscrizione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari dell’impresa negli ultimi tre esercizi;
c) ogni altro documento atto a comprovare la potenzialità economica e finanziaria dell’impresa, di data non anteriore a mesi due da quella della domanda di iscrizione.
Art.7
Passaggio di categoria
Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall’ultima revisione.
L’estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui ai precedenti articoli.
La domanda di passaggio di categoria e di estensione a nuova specializzazione, dovrà essere corredata dei documenti di cui all’articolo 5, commi primo e ultimo, e all’articolo 6.
Art.8
Direttori tecnici
Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non sia anche direttore tecnico.
Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale è fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l’incarico di direttore tecnico in più imprese.
Art.9
Diritto annuale di iscrizione
1) fino a lire 150.000.000 lire 50.000;
2) fino a lire 1.500.000.000 lire 100.000;
3) fino al lire 6.000.000.000 lire 400.000;
4) fino a lire 9.000.000.000 e oltre lire 500.000.
Il suddetto pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; il ritardato pagamento è soggetto alla maggioranza del 10 per cento se versato entro il mese di febbraio e del 20 per cento, dopo tale data, e comunque non oltre il mese di marzo.
La ricevuta dell’eseguito pagamento presso la tesoreria regionale del diritto annuale di cui sopra dovrà essere trasmessa alla segreteria dell’albo presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
L’iscrizione all’albo si comprova mediante certificato valevole per un anno dalla data del rilascio, redatto su carta resa legale a cura della segreteria dell’albo.
Il diritto annuale di iscrizione, nella misura indicata al primo comma, può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.
Art.10
Sospensione dall’albo
a) sia in corso procedura di fallimento o concordato preventivo secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera se trattasi di cittadino di altro Stato;
b) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti negligenza o irregolarità nella condotta, gestione ed esecuzione dei lavori;
c) che nell’esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme e di regolamenti di igiene ed edilizi, nonchè di prescrizioni di strumenti urbanistici;
d) abbiano commesso infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) sia accertato inadempimento ad obblighi tributari, secondo la legislazione italiana;
f) non abbiano osservato gli adempimenti di cui al successivo articolo 17;
g) siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi, ovvero siano in corso procedimenti relativi a delitti che per la loro natura e gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale del richiedente;
h) abbiano contravvenuto alle disposizioni di cui all’articolo 8, ultimo comma, e all’articolo 16, quarto comma, della presente legge;
i) siano in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
Dette ipotesi devono riferirsi al titolare o al direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; ad uno o più soci e al direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per ogni altro tipo di società.
Nel provvedimento di sospensione sarà specificata la durata della sospensione medesima.
La sospensione disposta per i motivi di cui ai commi precedenti è revocata dalla Commissione medesima, allorchè, per accertamento diretto e su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e, limitatamente alle società, si sia provveduto alla sostituzione del direttore tecnico di cui all’articolo 8.
Art.11
Cancellazione dall' albo
a) grave e ripetuta negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori;
b) condanna passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi e preterintenzionali;
c) emanazione di un provvedimento che disponga l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni, o la decadenza dell’iscrizione agli albi appaltatori di opere pubbliche;
d) recidiva nelle infrazioni all’obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti, secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro;
e) fallimento o liquidazione;
f) cessazione di attività;
g) mancato pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 9, previa diffida notificata a termini di legge;
h) ripetuto inadempimento degli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
i) recidiva nelle infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla Commissione;
l) recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera c) dell’articolo 10.
La Commissione di cui all’articolo 12, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione o la cancellazione dall’albo regionale, fissa agi interessati un termine, non inferiore a 30 giorni, per essere sentiti sui fatti addebitati.
Art.12
Commissione dell’albo
La Commissione è costituita dall’Assessore regionale dei lavori pubblici che la presiede anche attraverso un suo delegato, e dai seguenti componenti:
a) tre designati dall’Assessore regionale dei lavori pubblici fra i funzionari dell’Assessorato, uno dei quali appartenente agli uffici periferici;
b) il segretario del Comitato regionale per l’albo nazionale appaltatori;
c) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli imprenditori stipulanti contratti collettivi di lavoro a livello provinciale nel settore delle costruzioni edili;
d) due, su designazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative riconosciute a livello nazionale;
e) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli artigiani.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente al VI o alla V fascia, in servizio presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti, tranne che il Presidente e quello di cui alla lettera b), possono essere riconfermati per un solo triennio.
Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate con intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Contro di esse, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro 60 giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.
Un estratto delle deliberazioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e, comunque, almeno due volte ogni semestre.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.
Ai componenti la Commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando per i dipendenti regionali il disposto dell’articolo 72 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art.13
Iscrizione all’albo
L’iscrizione all’albo è obbligatoria per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a lire 50.000.000, di competenza dell’Amministrazione regionale o altri enti pubblici, quando i lavori siano eseguiti con finanziamento totale o anche parziale - purchè prevalente – della Regione.
Tuttavia, semprechè per i lavori da eseguire vi siano meno di 10 imprese iscritte all’albo, l’Amministrazione appaltante invita all’appalto imprese particolarmente attrezzate per la natura dei lavori stessi, purchè iscritte all’albo per una specializzazione affine.
Gli appalti di lavori di importo inferiore a lire 50.000.000 possono essere affidati ad imprese non iscritte all’albo, preferibilmente a cooperative e consorzi di cooperative.
Art.14
Variazioni
E’ fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla predetta segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’albo di cui ai precedenti articoli 10 e 11 entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza.
Art.15
Segretario della Commissione
Il segretario è altresì responsabile della regolare tenuta dell’albo e provvede alla raccolta delle notizie sull’idoneità tecnica, finanziaria e morale degli imprenditori.
Per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo ci si avvarrà dei servizi meccanografici a disposizione dell’Amministrazione regionale.
Art.16
Condizioni di ammissibilità alle gare d’appalto
A tal fine le imprese di cui alla seconda parte del comma precedente dovranno presentare all’atto della gara, o al momento in cui viene presentata l’offerta, nel caso di trattativa privata, un’esplicita dichiarazione del numero e dell’importo degli appalti in atto gestiti per lavori appaltati dagli enti di cui al secondo comma dell’articolo 13.
La gestione dei lavori appaltati deve intendersi decorrente dalla data dell’offerta fino alla data del verbale della loro ultimazione.
Le dichiarazioni non rispondenti all’effettiva situazione comportano, a carico dell’impresa responsabile, la revoca dell’appalto e l’incameramento della cauzione prestata, oltre le eventuali conseguenze di legge per danni subiti dall’Amministrazione appaltante, nonchè l’applicazione della sanzione di cui al precedente articolo 10.
E’ fatto obbligo agli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici di cui al secondo comma dell’articolo 13 di far pervenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione o di affidamento, alla segreteria dell’albo, copia del verbale di aggiudicazione ovvero dell’atto di affidamento.
Art.17
Ammissione agli appalti
a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi alla data fissata per la gara. Per il concorrente cittadino straniero non residente in Italia, deve essere presentato un documento equivalente in base alla legislazione nello Stato in cui esso appartiene. Se il direttore tecnico dell’impresa è persona diversa dal titolare di essa i predetti certificati devono riferirsi ad entrambi;
b) certificato di iscrizione all’albo regionale.
c) dichiarazione di cui al secondo comma dell’articolo 16;
d) ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante in conformità alle leggi statali o regionali in materia di appalto di opere pubbliche ed in relazione alla particolarità dell’opera che si intende appaltare.
Per le società, cooperative e consorzi di cooperative il certificato di cui alla lettera a) deve riferirsi a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonchè al direttore tecnico di cui all’articolo 8 della presente legge. Esse dovranno, altresì, presentare il certificato della cancelleria del Tribunale, o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, di data non anteriore a mesi due, dal quale risulti, oltre l’indicazione del legale rappresentante, che le medesime non hanno in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione o amministrazione controllata.
Art.18
Norme transitorie
In fase di prima attuazione della presente legge alle imprese già iscritte nell’albo regionale appaltatori per la categoria di oltre lire 400.000.000, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è attribuita la categoria di importo non inferiore a lire 1.500.000.000, fatta salva la possibilità di attribuire una categoria superiore, previa domanda dell’impresa interessata, corredata della documentazione prescritta dalla presente legge o dal certificato di iscrizione all’albo nazionale costruttori.
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, ovvero le variazioni alle precedenti, la commissione provvede secondo le norme di cui alla presente legge.
Per quanto attiene l’attribuzione delle specializzazioni si procede al riconoscimento delle specializzazioni immediatamente assimilabili secondo la seguente tabella:
a) lavori stradali di terra e murari: I - VI;
b) lavori edili in cemento armato: II;
c) lavori idraulici compresi acquedotti e fognature: X a);
d) lavori marittimi: XIII a), b), c);
e) impianti meccanici ed elettrici:
l’equiparazione di detta specializzazione avviene attribuendo alla parte relativa agli "impianti elettrici" le specializzazioni V c) e VII), mentre per quella relativa agli "impianti meccanici", l’equiparazione avviene tenendo conto della specifica certificazione in possesso della segreteria dell’albo regionale appaltatori;
f) lavori impianti, forniture speciali; l’equiparazione avviene tenendo conto delle analoghe e simili sottospecializzazioni risultanti nell’apposita sezione dell’albo regionale appaltatori.
Art.19
Per quant’altro non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme contenute nella legislazione statale disciplinante la particolare materia.
Art.20
Spese
Le spese relative agli articoli 1 e 12 quantificate in lire 10.000.000 annui graveranno sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per il 1984 e di quelli successivi corrispondenti ai capitoli 08230 e 02102 del bilancio della Regione per l’anno 1983.
Al suddetto onere si farà fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.
Art.21
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 aprile 1984
Rojch