Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 14

Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione del marchio
L’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.) istituisce il marchio ufficiale d’origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna e lo gestisce secondo il disposto della presente legge.
L’apposito regolamento d’attuazione sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.


Art.2
Finalità
Il marchio ha lo scopo di promuovere la conoscenza di prodotti dell’artigianato tipico sardo, di garantirne l’autentica originalità, la qualità dei materiali impiegati nelle fasi di lavorazione, oltrechè la rispondenza alle oggettive e peculiari interpretazioni delle tradizioni della Sardegna.

Art.3
Produzioni artigianali tutelate
Sono considerate produzioni artigianali, ai fini della presente legge, tutti quei manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

Art.4
Comitato
Presso la sede dell’I.S.O.L.A. è costituito il comitato per il marchio di origine e qualità, nominato con decreto dell’Assessore competente per l’artigianato.
Esso dura in carica tre anni ed è composto da:
a) il direttore dell’I.S.O.L.A.;
b) un assistente artistico dell’Istituto;
c) tre esperti di alta qualificazione per la loro esperienza professionale e artistica nel campo dell’artigianato tipico della Sardegna;
d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale;
e) un funzionario dell’Assessorato regionale competente in materia di artigianato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’I.S.O.L.A. appartenente alla V o VI fascia funzionale.
Il comitato elegge il presidente fra i propri componenti, a maggioranza di voti.
Ai componenti di cui alle lettere c) e d) compete l’indennità di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti dell’I.S.O.L.A. appartenenti alla VI fascia funzionale.


Art.5
Compiti del comitato
Il comitato ha il compito di esprimere pareri vincolanti per l’utilizzazione del marchio:
a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;
b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione.
Il comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall’I.S.O.L.A. o dall’Assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.


Art.6
Autorizzazione e revoca del marchio
L’uso del marchio o la sua revoca sono disposti con provvedimento del Presidente dell’I.S.O.L.A. in conformità al parere espresso dal comitato di cui al precedente articolo 4.
L’autorizzazione all’uso del marchio è concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall’I.S.O.L.A., riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonchè la correttezza professionale dei richiedenti.
In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni di attuazione, di cui all’articolo 1 della presente legge, è disposta la revoca dell’autorizzazione.
Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammessa opposizione al Presidente dell’I.S.O.L.A., che decide in via definitiva, sentito il parere del comitato, previa deliberazione conforme del Consiglio di amministrazione dell’I.S.O.L.A..


Art.7
Notifica e pubblicazione
I provvedimenti di autorizzazione e revoca dell’uso del marchio, nonchè quelli relativi alle opposizioni di cui al precedente articolo, sono comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione e sono pubblicati per estratto, a cura dell’I.S.O.L.A., nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art.8
Spese
Le spese per l’apposizione del marchio sono a carico dell’I.S.O.L.A. per i primi cinque anni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge. Successivamente, le stesse spese saranno a carico delle imprese artigiane.

Art.9
Settori merceologici
Il contrassegno del marchio di origine e qualità è apposto sugli elaborati di artigianato tipico dei settori merceologici previsti nelle disposizioni d’attuazione di cui al precedente articolo 1.
Il contrassegno è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole «Artigianato - Sardegna».
Nelle disposizioni di attuazione sono indicati i procedimenti e le forme di apposizione del marchio che, comunque, devono rispettare le caratteristiche essenziali del contrassegno registrato.


Art.10
Tutela
Il marchio è registrato a cura dell’I.S.O.L.A. secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art.11
Norma abrogativa
La lettera g) del secondo comma dell’articolo 2 dello statuto dell’I.S.O.L.A., approvato con legge regionale 2 marzo 1957, n. 6, e successive modificazioni, è abrogata.

Art.12
Contributo I.S.O.L.A.
Per le spese derivanti dalla gestione e dalla diffusione del marchio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo a favore dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano.

Art.13
Norma finanziaria
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per il 1984 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L. 400.000.000:
Cap. 07043 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 06 - Cat. 05 - Sett. 20 - Contributo annuale a favore dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la gestione del marchio d’origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna.
Le spese per l’applicazione della presente legge valutate per il 1984 in L. 400.000.000, gravano sul sopra indicato capitolo e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi; a tale onere si farà fronte con la maggiore quota del gettito dell’imposta delle persone fisiche spettante alla Regione ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Per gli anni successivi al 1984 la determinazione della spesa verrà fissata annualmente nella legge finanziaria.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 aprile 1984.

Rojch