Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 14
Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Istituzione del marchio
L’apposito regolamento d’attuazione sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per l’artigianato, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.
Art.2
Finalità
Art.3
Produzioni artigianali tutelate
Art.4
Comitato
Esso dura in carica tre anni ed è composto da:
a) il direttore dell’I.S.O.L.A.;
b) un assistente artistico dell’Istituto;
c) tre esperti di alta qualificazione per la loro esperienza professionale e artistica nel campo dell’artigianato tipico della Sardegna;
d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale;
e) un funzionario dell’Assessorato regionale competente in materia di artigianato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’I.S.O.L.A. appartenente alla V o VI fascia funzionale.
Il comitato elegge il presidente fra i propri componenti, a maggioranza di voti.
Ai componenti di cui alle lettere c) e d) compete l’indennità di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti dell’I.S.O.L.A. appartenenti alla VI fascia funzionale.
Art.5
Compiti del comitato
a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;
b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione.
Il comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall’I.S.O.L.A. o dall’Assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.
Art.6
Autorizzazione e revoca del marchio
L’autorizzazione all’uso del marchio è concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall’I.S.O.L.A., riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonchè la correttezza professionale dei richiedenti.
In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni di attuazione, di cui all’articolo 1 della presente legge, è disposta la revoca dell’autorizzazione.
Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammessa opposizione al Presidente dell’I.S.O.L.A., che decide in via definitiva, sentito il parere del comitato, previa deliberazione conforme del Consiglio di amministrazione dell’I.S.O.L.A..
Art.7
Notifica e pubblicazione
Art.8
Spese
Art.9
Settori merceologici
Il contrassegno è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole «Artigianato - Sardegna».
Nelle disposizioni di attuazione sono indicati i procedimenti e le forme di apposizione del marchio che, comunque, devono rispettare le caratteristiche essenziali del contrassegno registrato.
Art.10
Tutela
Art.11
Norma abrogativa
Art.12
Contributo I.S.O.L.A.
Art.13
Norma finanziaria
Cap. 07043 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 06 - Cat. 05 - Sett. 20 - Contributo annuale a favore dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano per la gestione del marchio d’origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico della Sardegna.
Le spese per l’applicazione della presente legge valutate per il 1984 in L. 400.000.000, gravano sul sopra indicato capitolo e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi; a tale onere si farà fronte con la maggiore quota del gettito dell’imposta delle persone fisiche spettante alla Regione ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Per gli anni successivi al 1984 la determinazione della spesa verrà fissata annualmente nella legge finanziaria.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 27 aprile 1984.
Rojch